sabato 21 ottobre 2017

L'etilometro necessita di una sola visita primitiva e di successive visite periodiche


MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato


Prot. n. 300/A/7897/17/144/4/20
Roma, 20 ottobre 2017

OGGETTO:Accertamento dello stato di ebbrezza alcolica con etilometro. Revisioni primitive e periodiche. Chiarimenti.
In seguito ad alcuni quesiti posti in materia di verifiche di funzionalità degli etilometri, il Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito il proprio parere in merito ad un recente orientamento secondo cui, in ossequio ad un presunto principio di continuità degli interventi di manutenzione, l'effettuazione tardiva di verifica periodica comporterebbe la necessità di sottoporre l'apparecchio a verifica primitiva.

Considerata la rilevanza della problematica, si ritiene opportuno renderne noto il contenuto.
Il suddetto Centro cita la circolare n. 87/91, emanata dal Ministero dei Trasporti, d'intesa con il Ministero della Sanità il 6 giugno 1991 che, nel dettare le norme e le procedure delle verifiche e delle prove da effettuare sugli etilometri prima dell'immissione in uso e, successivamente, con cadenza periodica, dedica ad ognuna di queste verifiche due paragrafi diversi e prevede modalità di prova differenziate.

La circolare specifica chiaramente che le visite primitive devono essere effettuate su singoli apparecchi nuovi prima della loro immissione in servizio, mentre quelle periodiche con frequenza annuale o dopo ogni riparazione dell'apparecchio. Inoltre, lo stesso Decreto Ministeriale 25 luglio 1990, che determina le tariffe ed i diritti per le prove di omologazione, le verifiche, le prove primitive e gli accertamenti periodici sull'etilometro, ribadisce che le verifiche e le prove primitive sono quelle effettuate prima dell'immissione in uso dell'etilometro.
Sulla scorta di tali considerazioni di carattere normativo, il C.S.R.P.A.D. ritiene esclusa l'ipotesi che debba essere ripetuta una prova primitiva su uno strumento già in uso anche qualora abbia subito intervalli di mancato impiego di qualsiasi durata ovvero non sia stato revisionato secondo le periodicità previste dalle norme o dal costruttore.

A tal proposito è opportuno ribadire, in conformità a quanto disposto dall'art. 4 del decreto ministeriale n. 196 del 22 maggio 1990, la necessità che ogni etilometro impiegato nei servizi di controllo su strada sia sempre accompagnato dalla copia, autenticata dal funzionario dell'ufficio, del proprio libretto metrologico, sul quale sono registrate la visita primitiva e le periodiche successive, al fine di poter evadere tempestivamente, in ossequio al principio di trasparenza dell'azione amministrativa, l'eventuale richiesta dell'interessato di prenderne visione.
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Le Prefetture U.T.G. estenderanno il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Sgalla