Con una sentenza del 22 settembre scorso (sentenza Cassazione SSUU 22080_17)
le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno finalmente posto fine
ad un lungo periodo di incertezza, stabilendo che deve essere impugnata
nel termine di trenta giorni la cartella di pagamento che trae origine
da un verbale per violazione del codice della strada non notificato.
Vediamo meglio cosa ha deciso la Cassazione.
Può capitare (succede più spesso di quanto si possa credere) di
ricevere una cartella, con la quale viene intimato il pagamento di una
sanzione derivante da un verbale di violazione del codice della strada
mai notificato. In questi casi nessuno ha mai dubitato che il cittadino
debba poter proporre opposizione, facendo presente, per l’appunto, che
solo con la notifica della cartella è venuto a conoscenza del verbale.
Ma qual è lo strumento che deve essere utilizzato per proporre
opposizione e qual è il termine entro il quale detta opposizione deve
essere proposta?
Sino ad oggi la giurisprudenza non aveva dato una risposta univoca.
In particolare, negli anni si sono formati due orientamenti, basati
entrambi su argomentazioni serie e condivisibili.
Il primo orientamento sosteneva che lo strumento da utilizzare fosse
l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., il secondo sosteneva
invece che lo strumento fosse quello del ricorso ex 7 d.lgs. n.150/11.
Al di là degli aspetti più tecnici, che interessano poco il
cittadino, la grande differenza tra le due teorie consiste nel diverso
termine di impugnazione.
Infatti, richiamando la norma dell’art. 615 c.p.c., il primo
orientamento sosteneva che l’opposizione potesse essere proposta sempre,
senza alcun termine di decadenza. L’altro orientamento, invece,
sosteneva che il termine fosse di trenta giorni, come previsto dal comma
3 dell’art. 7 d.lgs. n.150/11.
Ebbene, le Sezioni Unite, con la sentenza n.22080/17, hanno recepito
questo secondo e più severo orientamento, affermando il seguente
principio: “L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini
della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata
per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell’art. 7
del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme
della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora
la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta
a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o
dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento
della violazione del codice della strada. Il termine per la
proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta
giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di
pagamento”.
Da oggi in poi, dunque, occorrerà prestare massima attenzione alla
data di notifica delle cartelle, perché, una volta trascorsi trenta
giorni, non sarà più possibile eccepire la mancata notifica del verbale
presupposto.
Ma nella sentenza delle Sezioni Unite c’è un’ulteriore, importante precisazione.
Chi propone opposizione, oltre ad eccepire l’omessa notifica del
verbale, potrebbe voler articolare altre difese. La Cassazione ritiene
che ciò non sia ammissibile, in quanto:
- se il Giudice accerterà che la notifica del verbale non aveva avuto luogo, dichiarerà l’estinzione della pretesa sanzionatoria;
- se invece il Giudice accerterà che detta notifica aveva avuto luogo, dichiarerà inammissibile l’opposizione alla cartella (in quanto essa avrebbe dovuto essere proposta nel termine di trenta giorni dalla notifica del verbale).
In conclusione, dunque, il cittadino che riceve una cartella che trae
origine da un verbale non notificato deve proporre opposizione ai sensi
dell’art. 7 d.lgs. n.150/11, depositando il ricorso entro trenta giorni
dalla notifica della cartella ed eccependo solamente l’omessa notifica
del verbale.
Avv. Mauro Sbaraglia
http://www.avvocatosbaraglia.it