Il MIninterno rilancia la direttiva "cross border"
Anche il Ministero dell'Interno, con Circolare n. 300/ A/6806/17 /111/ 44 del 12/09/2017 del 12 settembre 2017, tenta di rilanciare la procedura relativa alla Direttiva Cross Border, già operativa dalla fine del 2015.
Nel 2016, il Ministero dei Trasporti, aveva reso noto il Sistema automatizzato di
interscambio dei dati di immatricolazione dei veicoli circolanti nei
Paesi U.E., con nota Prot. n° 11750 del 18 maggio 2016, ma purtroppo, ancora molti operatori di Polizia sconoscono del tutto questa procedura.
Ma vediamo che cos'è di preciso il sistema "cross border" seguendo le indicazioni fornite dal MIT:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 7 - Centro
Elaborazione Dati
Sistema automatizzato di interscambio dei dati di
immatricolazione dei veicoli circolanti nei Paesi
UE, ai sensi della direttiva 2011/82, sostituita con la direttiva 2015/413, e recepita con
il Decreto Legislativo 4 marzo 2014,
n.37
Dal 24 ottobre 2015, è operativo in Italia il
sistema “Cross Border”, vale a dire il sistema automatizzato di
interscambio dei dati di immatricolazione dei veicoli circolanti nei Paesi UE,
ai sensi della direttiva 2011/82, sostituita con la direttiva 2015/413 e
recepita con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n.37.
La predetta direttiva prevede lo scambio, tra
l'Italia e gli altri Stati membri dell'UE, delle informazioni sulle infrazioni
in materia di sicurezza stradale, qualora tali infrazioni siano commesse con un veicolo immatricolato in uno
Stato membro diverso da quello in cui è stata
commessa l'infrazione.
L’interscambio avviene solo attraverso i Punti di Contatto Nazionali (National Contact
Point) dei vari Paesi e l’accesso ai dati di un determinato veicolo estero avviene solo
se l’infrazione compiuta appartiene al gruppo di 8 violazioni alla circolazione
stradale previste nella direttiva suddetta e di seguito riportate:
a)
eccesso di velocità;
b) mancato uso della cintura
di sicurezza;
c)
mancato arresto davanti
a un semaforo rosso;
d) guida
in stato di ebbrezza;
e)
guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
f)
mancato uso del casco protettivo;
g)
circolazione su una corsia vietata;
h) uso
indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida.
In
Italia, così come previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera n) del Decreto
Legislativo 4 marzo 2014, n.37, il Punto
di Contatto Nazionale per l’interscambio dei dati con i vari Paesi UE è rappresentato dalla Direzione Generale
per la Motorizzazione del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli
Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
La procedura per lo scambio delle informazioni
prevede che gli organi di polizia, di
cui all'articolo
12 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 28, trasmettano al Punto
di Contatto Nazionale, via collegamento telematico, le richieste dei
dati relativi ai veicoli immatricolati negli altri Stati dell’Unione. Il
Punto di Contatto
Nazionale, a sua
volta, inoltra tali
richieste all’omologo
organismo dello Stato membro interessato e
fornisce le informazioni ottenute
all'organo di polizia richiedente. Quest’ultimo, una volta
individuato l’intestatario, il proprietario del veicolo o la persona altrimenti
individuata quale autore dell’infrazione commessa, provvede a notificare,
all’indirizzo del soggetto individuato, la lettera di informazione di cui all’articolo 6 del Decreto Legislativo 4
marzo 2014, n. 37, redatta secondo il modello riportato nell’allegato II alla direttiva stessa.
Parimenti, gli organi
di polizia dei Paesi membri
interrogano il Punto
di Contatto Nazionale
italiano, che detiene l’Archivio nazionale
dei veicoli, per ottenere le informazioni sui veicoli immatricolati in Italia che compiono violazioni alla circolazione nei territori dei Paesi UE.
La Direzione Generale per la Motorizzazione, in
qualità di Punto di Contatto Nazionale, ha reso disponibile, sul proprio
portale www.ilportaledellautomobilista.it, all’interno della sezione InfoWeb,
l’applicazione informatica per l’inoltro delle richieste di informazioni ai
Paesi UE da parte delle forze di polizia.
L’accesso a tale applicazione è consentito a tutte
le forze di polizia, sia a quelle già accreditate sul portale per i
procedimenti della “patente a punti”, sia a quelle autorizzate alla
consultazione dei dati sui veicoli immatricolati in Italia.
L’applicazione, che utilizza la piattaforma
europea EUCARIS come previsto dalla direttiva in parola, è stata realizzata con
il solo scopo di consentire lo scambio automatizzato delle richieste di
informazioni sui veicoli e non fornisce supporto operativo alla traduzione
delle lettere di informazione da inviare ai trasgressori.
Come
disciplinato dal comma 5 dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014,
n.37, è compito degli organi di polizia
provvedere a tradurre la lettera di informazione “nella lingua del documento d'immatricolazione del veicolo con il quale
è stata commessa l'infrazione, se il documento stesso è disponibile, o in una
delle lingue ufficiali dello Stato membro d'immatricolazione”.
