venerdì 20 ottobre 2017

Autovelox mobili: K.O. alla prima ripresa

Che le norme sull'autovelox siano diventate più restringenti lo si era capito subito dopo l'uscita del Decreto Ministeriale numero 282 del 13-06-2017 (di cui questo blog aveva dato larga anticipazione). A poco meno di un mese, usciva anche la circolare del Ministero dell'Interno che ne regolamentava l'uso.

Il motivo era solo e soltanto uno, senza tanto girarci intorno: "far si che i comuni non continuassero, imperterriti, a far cassa mediante un uso contorto e distorto dell'autovelox".
A tal proposito, fu anche  presentata anche una Mozione dall'allora Vice Presidente della Camere Simone Baldelli a cui il sottoscritto rispose pubblicamente su FB (V.post)

Ed ecco, che a distanza di qualche mese, vengono fuori le prime "criticità", non di poco conto, che certamente mettono K.O. tecnico il 90% se non di più, gli autovelox in Italia.

E' quanto emerge dalla risposta del MIT ad un' unione di comuni:

"Il campo di velocità per eseguire le verifiche di taratura dei dispositivi che rilevano la velocità istantanea è generalmente compreso tra i 30 e i 230 Km/h, secondo quanto riportato al punto 3.1 dell'allegato al DM 282/2017,quale che sia il tipo di taratura (in fase di approvazione, in fase di verifica iniziale, o in fase di verifica periodica), a prescindere dal tipo di strada. Fanno eccezione le tarature periodiche per dispositivi inamovibili o fissi (punto 3.3) per i quali le velocità dei veicoli devono essere distribuite tra quelle permesse (possibili) nella tratta dove è installato il dispositivo ( con un numero di rilevamenti compresi tra 100 e 200); o eventuali tarature (anche iniziali) per specifici dispositivi per i quali si dimostri che non sono applicabili le disposizioni del DM 282 (capo 6 dell'allegato al decreto) per le quali possono essere proposte modalità diverse di eseguire la taratura da parte del soggetto intestatario dell'approvazione del dispositivo, da sottoporre all'attenzione del ministero e ad ACCREDIA per la loro eventuale approvazione".

Inoltre, dalla lettura del citato D.M , al punto 3.2, viene anche fuori che:

  1. le verifiche di taratura in fase di approvazione del prototipi quelle iniziali devono essere effettuate su pista o su strada non aperta al pubblico passaggio;
  2. il numero totale dei rilevamenti deve essere compreso fra un minimo di 100 ed un massimo d1 200;
  3. per le verifiche di taratura periodiche successive a quella iniziale, il numero totale dei rilevamenti può essere cnmpreso tra un minimo di 50 ed un massimo di 100.

A sto punto, non ci resta che andarcelo a vedere nel dettaglio il D.M sopra citato ed attenerci alle nuove regole, per non rischiare di aprire un contenzioso senza precedenti.

Infine, suggerisco la lettura di questo articolo: "Autovelox da tarare, le multe prese da agosto potrebbero essere nulle" –di Maurizio Caprino del 20 ottobre 2017.

Mario Serio
Riproduzione riservata

Qui invece la speciale sezione: AUTOVELOX" DI QUESTO BLOG