martedì 19 settembre 2017

Buono pasto.RAL_1943 del 28/07/2017

RAL_1943_Orientamenti Applicativi
Presso un ente l’orario di lavoro è articolato nei seguenti termini:

- dalle 8 alle 13,30;

- dalle 13,30 alle 14,00 pausa mensa

- dalle 14,00 alle 15,42 con possibilità di effettuare lavoro straordinario o recupero orario

In relazione a tale orario di lavoro, al dipendente che rivesta una carica elettiva e fruisca di permessi per lavori consiliari dalle ore 8,00 alle ore 13,30 e, nel pomeriggio, nell’arco delle due ore successive, rientri in servizio presso, va erogato il buono pasto?


Il dipendente, invece, che presti nella mattinata attività lavorativa presso l’ente e si assenti, fruendo di permessi per partecipazione ai lavoro consiliari dalle ore 14, 00 alle ore 16, 00, e rientri in ufficio (con un intervallo tra orario di uscita dal servizio e quello di rientro superiore a due ore), ha diritto all’erogazione del buono pasto?

Il dipendente che presti attività lavorativa presso l’ente sino alle 11,30 e si assenti per permesso per partecipazione a lavori consiliari fino alle 0re 14, rientrando successivamente in ufficio e proseguendo la giornata lavorativa (con un intervallo tra orario di uscita dal servizio e quello di rientro superiore a due ore) ha diritto all’erogazione del buono pasto:


Nel merito del quesito formulato, relativamente alla particolare problematica esposta, per quanto di competenza, si ritiene utile richiamare complessivamente le indicazioni di carattere generale in materia di riconoscimento dei buoni pasto già espresse in materia nei propri orientamenti applicativi:

a) l’art. 46, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, come da voi evidenziato, stabilisce che “i lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all'art.45, comma 2” del medesimo CCNL”. Tale ultima disposizione prevede che: “possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio”;

b) la formulazione del testo della clausola contrattuale consente di poter affermare che, ai fini della attribuzione dei buoni pasto, condizione legittimante è innanzitutto quella della necessaria esistenza di prestazioni lavorative che, iniziate in orario antimeridiano, proseguano comunque in orario pomeridiano (presenza lavorativa del dipendente iniziata al mattino che si prolunga, per le esigenze del servizio, anche nelle ore pomeridiane, dopo una pausa non inferiore a trenta minuti; a tal fine sono utilmente valutate sia le prestazioni pomeridiane rese come lavoro straordinario sia quelle svolte come recupero di eventuali prestazioni in precedenza non rese, ad esempio, per l’utilizzo delle flessibilità in entrata e in uscita consentite dalla vigente disciplina dell’orario di lavoro e dal conseguente sistema di rilevazione delle presenze);

c) gli artt.45 e 46 del CCNL Regioni Autonomie Locali del 14.9.2000, si riferiscono chiaramente alla effettiva prestazione di “attività lavorativa” (l’art.46 del CCNL del 14.9.2000, per l’erogazione del buono pasto, fa riferimento espresso “ad ogni giornata effettivamente lavorata”; si deve trattare quindi di prestazioni antimeridiane e pomeridiane di lavoro effettivo);

d) in base alla disciplina dei citati artt.45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, una pausa di durata non inferiore a mezz’ora e non superiore a due ore è un altro elemento indefettibile che si aggiunge all’altro della prosecuzione anche nel pomeriggio della prestazione lavorativa iniziata al mattino;

e) il CCNL, pertanto, si è limitato semplicemente a prevedere la possibilità di corrispondere al lavoratore buoni pasto, in alternativa al servizio mensa, solo in presenza delle precise condizioni generali dallo stesso stabilite;

f) spetta al singolo ente, invece, in relazione al proprio assetto organizzativo ed alle risorse spendibili a tal fine, oltre che la decisione se attivare o meno il servizio mensa o il buono pasto sostitutivo, definire autonomamente la disciplina di dettaglio sulle modalità di erogazione del buono pasto, tenendo conto ovviamente del delicato profilo dei costi;

g) sussiste, pertanto, un autonomo spazio decisionale che ogni ente può utilizzare in relazione alla particolare natura di talune prestazioni di lavoro;

h) nell’esercizio di tale autonomo potere decisionale, l’ente definisce in via preventiva, con conseguente assunzione della relativa responsabilità, secondo criteri di ragionevolezza e di compatibilità dei relativi oneri, le regole e le condizioni per la fruizione del buono pasto, ivi compresa l'entità delle prestazioni minime antimeridiane e pomeridiane (effettive), a tal fine richieste al personale.

Valutando le diverse fattispecie prospettate alla luce delle richiamate indicazioni si avrà che:

situazione 1
non si può dare luogo al riconoscimento al lavoratore del buono pasto in quanto, a causa della fruizione dei permessi ex art.79 del D.Lgs.n.267/2000, lo stesso non rende alcuna prestazione di lavoro effettivo nelle ore antimeridiane;

situazioni 2 e 3
il buono posto in entrambi i casi non può essere riconosciuto in quanto, come da voi stesso evidenziato, l’intervallo tra le prestazioni antimeridiane e pomeridiane è superiore all’arco temporale massimo di due ore, stabilito, ai fini dell’applicazione dell’istituto, dall'art.45, comma 2 del CCNL del 14.9.2000.

ARAN