Modifiche al codice penale (338-380-339 bis-393 bis...)

LEGGE 3 luglio 2017, n. 105 
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al  testo
unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  16  maggio
1960,  n.  570,  a  tutela  dei  Corpi  politici,  amministrativi   o
giudiziari e dei loro singoli componenti. (17G00118) 
(GU n.157 del 7-7-2017)
 
 Vigente al: 22-7-2017  
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
            Modifiche all'articolo 338 del codice penale 
 
  1. All'articolo 338 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a)  al  primo   comma,   dopo   le   parole:   «Corpo   politico,
amministrativo o  giudiziario»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  ai
singoli componenti» e dopo la parola:  «collegio»  sono  inserite  le
seguenti: «o ai suoi singoli componenti»; 
    b) dopo il primo comma e' inserito il seguente: 
      «Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per  ottenere,
ostacolare o impedire  il  rilascio  o  l'adozione  di  un  qualsiasi
provvedimento,  anche  legislativo,  ovvero  a  causa   dell'avvenuto
rilascio o adozione dello stesso»; 
    c) alla rubrica, dopo le parole: «Corpo politico,  amministrativo
o  giudiziario»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «o  ai  suoi  singoli
componenti». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 338 del Codice  penale,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 338 (Violenza o minaccia ad  un  Corpo  politico,
          amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti).
          - Chiunque usa violenza o minaccia ad  un  Corpo  politico,
          amministrativo o giudiziario, ai singoli  componenti  o  ad
          una rappresentanza di esso  o  ad  una  qualsiasi  pubblica
          autorita'  costituita  in  collegio  o  ai   suoi   singoli
          componenti, per impedirne,  in  tutto  o  in  parte,  anche
          temporaneamente, o per turbarne  comunque  l'attivita',  e'
          punito con la reclusione da uno a sette anni. 
              Alla stessa pena soggiace chi  commette  il  fatto  per
          ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di
          un qualsiasi provvedimento,  anche  legislativo,  ovvero  a
          causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso. 
              Alla stessa pena soggiace chi  commette  il  fatto  per
          influire sulle  deliberazioni  collegiali  di  imprese  che
          esercitano  servizi  pubblici  o  di  pubblica  necessita',
          qualora   tali   deliberazioni    abbiano    per    oggetto
          l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi.». 
                               Art. 2 
 
      Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale 
 
  1. Al comma 2 dell'articolo 380 del  codice  di  procedura  penale,
dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
    «a-bis) delitto di violenza o  minaccia  ad  un  Corpo  politico,
amministrativo o giudiziario o ai suoi  singoli  componenti  previsto
dall'articolo 338 del codice penale». 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  380  del  Codice  di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli
          ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria  procedono
          all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto
          non colposo, consumato o tentato, per  il  quale  la  legge
          stabilisce la pena dell'ergastolo o  della  reclusione  non
          inferiore nel minimo a cinque anni e nel  massimo  a  venti
          anni. 
              2. Anche fuori dei  casi  previsti  dal  comma  1,  gli
          ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria  procedono
          all'arresto di chiunque e' colto in flagranza  di  uno  dei
          seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: 
                a)  delitti  contro  la  personalita'   dello   Stato
          previsti nel titolo I del libro II del codice penale per  i
          quali e' stabilita la pena della reclusione  non  inferiore
          nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; 
                a-bis) delitto di violenza o  minaccia  ad  un  Corpo
          politico, amministrativo o giudiziario o  ai  suoi  singoli
          componenti previsto dall'art. 338 del codice penale; 
                b) delitto  di  devastazione  e  saccheggio  previsto
          dall'art. 419 del codice penale; 
                c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel
          titolo VI del libro II del codice penale  per  i  quali  e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a tre anni o nel massimo a dieci anni; 
                d)  delitto  di  riduzione  in  schiavitu'   previsto
          dall'art. 600, delitto di prostituzione  minorile  previsto
          dall'art. 600-bis,  primo  comma,  delitto  di  pornografia
          minorile previsto dall'art. 600-ter, commi primo e secondo,
          anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art.
          600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo
          sfruttamento   della   prostituzione   minorile    previsto
          dall'art. 600-quinquies del codice penale; 
                d.1)   delitti   di   intermediazione   illecita    e
          sfruttamento del lavoro previsti dall'art. 603-bis, secondo
          comma, del codice penale; 
                d-bis)  delitto   di   violenza   sessuale   previsto
          dall'art. 609-bis,  escluso  il  caso  previsto  dal  terzo
          comma, e delitto di violenza sessuale  di  gruppo  previsto
          dall'art. 609-octies del codice penale; 
                d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di  cui
          all'art. 609-quater, primo  e  secondo  comma,  del  codice
          penale; 
                e) delitto di furto  quando  ricorre  la  circostanza
          aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto  1977,
          n. 533, o  taluna  delle  circostanze  aggravanti  previste
          dall'art. 625 , primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e
          5), nonche' 7-bis), del codice penale, salvo  che  ricorra,
          in questi ultimi casi, la  circostanza  attenuante  di  cui
          all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale; 
                e-bis) delitti di furto  previsti  dall'art.  624-bis
          del  codice  penale,  salvo  che  ricorra  la   circostanza
          attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4),  del
          codice penale; 
                f) delitto  di  rapina  previsto  dall'art.  628  del
          codice penale e di estorsione previsto  dall'art.  629  del
          codice penale; 
                f-bis)   delitto   di   ricettazione,    nell'ipotesi
          aggravata  di  cui  all'art.  648,  primo  comma,   secondo
          periodo, del codice penale; 
                g) delitti di  illegale  fabbricazione,  introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra  o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine nonche' di piu' armi comuni  da  sparo  escluse
          quelle previste dall'art. 2, comma terzo,  della  legge  18
          aprile 1975, n. 110; 
                h)  delitti  concernenti  sostanze   stupefacenti   o
          psicotrope puniti a norma  dell'art.  73  del  testo  unico
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309, salvo che per i  delitti  di  cui  al
          comma 5 del medesimo articolo; 
                i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o  di
          eversione dell'ordine costituzionale per i quali  la  legge
          stabilisce la  pena  della  reclusione  non  inferiore  nel
          minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni; 
                l) delitti di promozione, costituzione,  direzione  e
          organizzazione   delle   associazioni   segrete    previste
          dall'art. 1 della legge  25  gennaio  1982,  n.  17  [della
          associazione di tipo  mafioso  prevista  dall'art.  416-bis
          comma 2 del codice penale], delle associazioni di carattere
          militare previste dall'art. 1 della legge 17  aprile  1956,
          n. 561, delle associazioni,  dei  movimenti  o  dei  gruppi
          previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno  1952,
          n. 645, delle  organizzazioni,  associazioni,  movimenti  o
          gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della legge  13  ottobre
          1975, n. 654; 
                l-bis)   delitti   di   partecipazione,   promozione,
          direzione  e  organizzazione  della  associazione  di  tipo
          mafioso prevista dall'art. 416-bis del codice penale; 
                l-ter) delitti di maltrattamenti contro  familiari  e
          conviventi e di atti persecutori, previsti dall'art. 572  e
          dall'art. 612-bis del codice penale; 
                m) delitti di promozione, direzione,  costituzione  e
          organizzazione della associazione per  delinquere  prevista
          dall'art.  416  commi  1  e  3  del   codice   penale,   se
          l'associazione e' diretta alla commissione di piu'  delitti
          fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
          d), f), g), i) del presente comma; 
                m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso  di
          documento  di  identificazione  falso  previsti   dall'art.
          497-bis del codice penale; 
                m-ter)    delitti    di    promozione,     direzione,
          organizzazione, finanziamento o effettuazione di  trasporto
          di persone ai fini dell'ingresso  illegale  nel  territorio
          dello Stato, di cui all'art. 12, commi 1  e  3,  del  testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e
          successive modificazioni; 
                m-quater)  delitto  di  omicidio   colposo   stradale
          previsto dall'art. 589-bis,  secondo  e  terzo  comma,  del
          codice penale. 
              3. Se si tratta  di  delitto  perseguibile  a  querela,
          l'arresto in flagranza e'  eseguito  se  la  querela  viene
          proposta,   anche   con   dichiarazione   resa    oralmente
          all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria  presente
          nel luogo. Se l'avente diritto  dichiara  di  rimettere  la
          querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.». 
                               Art. 3 
 
        Introduzione dell'articolo 339-bis del codice penale 
 
  1. Dopo l'articolo 339 del codice penale e' inserito il seguente: 
    «Art.  339-bis  (Circostanza  aggravante.  Atti  intimidatori  di
natura ritorsiva ai danni di un  componente  di  un  Corpo  politico,
amministrativo o giudiziario).  - Salvo che il fatto costituisca piu'
grave reato, le pene stabilite per i delitti previsti dagli  articoli
582, 610, 612 e 635 sono aumentate da  un  terzo  alla  meta'  se  la
condotta ha natura ritorsiva ed e' commessa ai danni di un componente
di un Corpo  politico,  amministrativo  o  giudiziario  a  causa  del
compimento di un atto nell'adempimento del mandato, delle funzioni  o
del servizio». 
                               Art. 4 
 
           Modifica all'articolo 393-bis del codice penale 
 
  1. All'articolo 393-bis del codice penale, dopo  le  parole:  «338,
339,» e' inserita la seguente: «339-bis,». 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  393-bis  del  Codice
          penale, cosi' come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 393-bis (Causa di  non  punibilita').  -  Non  si
          applicano le disposizioni degli  articoli  336,  337,  338,
          339,  339-bis,  341-bis,  342  e  343  quando  il  pubblico
          ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero  il
          pubblico impiegato abbia  dato  causa  al  fatto  preveduto
          negli stessi  articoli,  eccedendo  con  atti  arbitrari  i
          limiti delle sue attribuzioni.». 
                               Art. 5 
 
Modifica all'articolo 90 del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
         Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 
 
  1. All'articolo 90 del testo unico delle leggi per la  composizione
e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570,  dopo
il primo comma e' inserito il seguente: 
    «Salvo che il fatto costituisca piu'  grave  reato,  alla  stessa
pena soggiace chiunque con minacce o con atti di violenza ostacola la
libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali  previste
dal presente testo unico». 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  90  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.  570  (Testo
          unico delle leggi per la composizione e la  elezione  degli
          organi delle  Amministrazioni  comunali),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 90 (T.U. 5 aprile  1951,  n.  203,  art.  83).  -
          Chiunque, con minacce o con  atti  di  violenza,  turba  il
          regolare svolgimento delle adunanze  elettorali,  impedisce
          il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo
          alteri il risultato  della  votazione,  e'  punito  con  la
          reclusione da due a cinque anni e  con  la  multa  da  lire
          600.000 a lire 4.000.000. 
              Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  alla
          stessa pena soggiace chiunque con minacce  o  con  atti  di
          violenza ostacola la libera partecipazione  di  altri  alle
          competizioni elettorali previste dal presente testo unico. 
              Chiunque forma falsamente, in  tutto  o  in  parte,  le
          schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle
          operazioni elettorali o altera uno di  tali  atti  veri,  o
          sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in  parte  uno
          degli atti medesimi e' punito con la reclusione  da  uno  a
          sei  anni.  E'  punito  con  la  stessa  pena  chiunque  fa
          scientemente  uso  degli  atti  falsificati,   alterati   o
          sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione  del
          fatto.  Se  il  fatto  e'  commesso   da   chi   appartiene
          all'ufficio elettorale, la pena e' della reclusione da  due
          a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro. 
              Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e
          IV del Titolo VII  del  Libro  secondo  del  codice  penale
          aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni  di
          liste di elettori o di candidati ovvero  forma  falsamente,
          in tutto o in parte, liste di elettori o di  candidati,  e'
          punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro.». 
                               Art. 6 
 
Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli
                        amministratori locali 
 
  1. Al fine di favorire  la  migliore  attuazione  delle  misure  di
prevenzione e di contrasto sono definite con  decreto  del  Ministero
dell'interno  la  composizione  e  le  modalita'   di   funzionamento
dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei  confronti
degli amministratori  locali,  istituito  con  decreto  del  Ministro
dell'interno 2 luglio 2015,  al  quale  sono  attribuiti  i  seguenti
compiti: 
    a) effettuare il  monitoraggio  del  fenomeno  intimidatorio  nei
confronti degli amministratori  locali  anche  mediante  utilizzo  di
apposita banca dati; 
    b) promuovere studi e analisi per  la  formulazione  di  proposte
idonee alla definizione di iniziative di supporto agli amministratori
locali vittime di episodi intimidatori; 
    c)   promuovere   iniziative   di   formazione    rivolte    agli
amministratori  locali  e  di   promozione   della   legalita',   con
particolare riferimento verso le giovani generazioni. 
  2. All'attuazione del comma 1 si provvede mediante  utilizzo  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione
vigente. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 3 luglio 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                               Gentiloni  Silveri,   Presidente   del
                               Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando