Indennità di staff

RAL_1933_Orientamenti Applicativi

Stante l’abrogazione delle previsioni dell’art.45, comma 1, del DPR n.333/1990 e dell’art.34/B del DPR n.268/1987 disposta dalla legge n.35/2012, devono intendersi disapplicate anche le parti dei CCNL dei del Comparto Regioni-Autonomie Locali che prevedono l’ “indennità di direzione e di staff”, per cui la suddetta indennità si tratta non deve essere più corrisposta ad un dipendente assunto nella VIII q.f. in data in data 1.2.1999 e nominato capo ufficio in data 5.2.1999?

In materia, si ritiene utile, innanzitutto, precisare quanto segue:


a) l’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 per il personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali espressamente disponeva che: “Sono confermate nell’importo di L.1.500.000 l’indennità di direzione e di staff prevista per il personale dell’VIII qualifica funzionale dell’art. 45, comma 1, del DPR n. 333 del 1990 nonché …….”;


b) in base alla disciplina del citato art. 45, comma 1, del DPR n. 333 del 1990, l’indennità di L.1.500.000 (€774,68, annui) era riconosciuta al personale dell’ottava qualifica funzionale con compiti di direzione di struttura organizzativa complessa oppure al personale della medesima qualifica funzionale incaricato dello svolgimento, in posizione di staff di attività per le quali era richiesto, congiuntamente alla laurea, l’abilitazione all’esercizio di una professione e l’iscrizione al relativo albo;


c) le circostanze originariamente legittimanti l’erogazione del compenso di cui si tratta nella disciplina dell’art. 45, comma 1, del DPR n.333/1990, richiamate espressamente dall’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995, ai fini dell’ulteriore corresponsione dello stesso, sono state assunte, successivamente, dalle parti negoziali come contenuto tipico dell’area delle posizioni organizzative, di cui all’art. 8, lett. a), b) e c) del CCNL del 31.3.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in relazione al quale, al personale incaricato delle stesse, viene erogato uno specifico trattamento economico accessorio rappresentato dalla retribuzione di posizione e da quella di risultato, ai sensi dell’art. 10 del CCNL del 31.3.1999;


d) non rinvenendosi una specifica ed effettiva casistica cui collegare l’erogazione della stessa, non può non ritenersi che la suddetta indennità di L. 1.500.000 (€774,68, annui) sia stata conservata dalle previsioni dell’art. 17, comma 3, del CCNL dell’1.4.1999 al personale della ex ottava qualifica funzionale che già ne beneficiava, alla data di stipulazione del citato CCNL dell’1.4.1999, senza alcun riferimento al titolo per il quale la stessa era stata attribuita inizialmente;


e) ad ulteriore giustificazione di quanto sopra detto, si deve anche rilevare che la medesima indennità di L. 1.500.000 (€774,68, annui) può non essere corrisposta al personale della ex ottava qualifica funzionale solo ove questo sia investito di un incarico di posizione organizzativa e che, in tal caso, il relativo importo viene ricompreso nella retribuzione di posizione eventualmente attribuita, ai sensi dell’art.10 del CCNL del 31.3.1999; cessato per qualunque motivo l’incarico di posizione organizzativa, al personale della ex ottava qualifica funzionale deve essere di nuova corrisposta l’indennità di cui si tratta;


f) conseguentemente, non può non pervenirsi alla conclusione che la disciplina dell’art.17, comma 3, del CCNL dell’1.4.1999 ha inteso, quindi, solo mantenere, a titolo personale, ai dipendenti inquadrati nella ex ottava qualifica funzionale (a seguito dell’applicazione del nuovo sistema di classificazione, si tratta del personale collocato in profili della categoria D, con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3), il trattamento economico già precedentemente acquisito ed in godimento alla data di sottoscrizione del suddetto CCNL dell’1.4.1999;


g) tale finalizzazione emerge anche dalla circostanza che, a far data dalla sottoscrizione del CCNL dell’1.4.1999, l’indennità di L. 1.500.000 (€774,68, annui) non può essere attribuita ex novo a dipendenti neo assunti in profili della categoria D, con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3, corrispondenti alla ex ottava qualifica funzionale;


h) si tratta, quindi, una indennità distinta e diversa, nei presupposti legittimanti e nella regolamentazione, da quella precedente “di direzione e di staff.


Alla luce di tale ricostruzione, quindi, si può affermare che:


a) l’indennità di L.1.500.000 annue (€774,68, annui) continua ancora ad essere erogata al personale destinatario come individuato dalle parti negoziali. Infatti, essa trova la sua fonte regolativa esclusivamente nelle previsioni dell’art.17, comma 3, del CCNL dell’1.4.1999, ancora pienamente valide ed efficaci, in quanto non possono ritenersi in alcun modo incise dal D.L.n.5/2012, convertito nella legge n.35/2012 (che ha riguardato solo le norme dellart.45, comma 1, del DPR n.268/1987 e dell’art.34/B del DPR n.268/1987, che disciplinavano tale emolumento nell’ambito del precedente assetto pubblicistico);


b) la soluzione del caso prospettato deve essere individuata tenendo conto delle precise prescrizioni contrattuali. Infatti, se, come sembra evincersi dalla richiesta di parere, al dipendente interessato, pure essendo stato assunto nella ex VIII qualifica funzionale, non era stata in alcun modo attribuita l’indennità già prevista dall’art.37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995, allo stesso non potrà essere erogata neppure quella disciplinata dall’art.17, comma 3, del CCNL dell’1.4.1999.