lunedì 1 maggio 2017

NCC con Riscio': a Roma si può, almeno fino a Dicembre 2017

Sospesa l'ordinanza con la quale il Sindaco Virginia Raggi ha vietato "qualunque attività assimilabile al trasporto pubblico collettivo od individuale di persone, con velocipedi a tre o più ruote, anche a pedalata assistita, dotati di un motore ausiliario elettrico", ovvero i risciò, disponendo la misura cautelare del sequestro amministrativo finalizzato alla confisca nel caso di non rispetto del divieto. L'ha deciso il Tar del Lazio con un'ordinanza N. 02018/2017.

I giudici, non ravvisando i motivi "contingibili ed urgenti" richiamati nell'Ordinanza, colgono l'occasione per "bacchettare" il Comune di Roma che fa "orecchie di mercante"e non disciplina la materia e fissano la trattazione del merito a Dicembre 2017.
 
 Sotto la sentenza,

Pubblicato il 27/04/2017
N. 02018/2017 REG.PROV.CAU.
N. 01785/2017 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1785 del 2017, proposto da:

Smartjob Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Cianciulli, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via della Giuliana n.73;

contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Rosalda Rocchi, con domicilio in Roma, via del Tempio di Giove 21, presso l’Avvocatura capitolina;
per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione, dell’ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 121 del 1/12/2016 nella parte in cui si è ordinato il divieto di svolgere qualunque attività assimilabile al trasporto pubblico od individuale di persone con velocipedi a tre o più ruote anche a pedalata assistita dotati di un motore ausiliario elettrico in alcune specifiche aree della città di Roma e si è disposta altresì la misura cautelare del sequestro amministrativo finalizzato alla confisca ai sensi dell’art. 20 della l. n. 689 del 1981; e di ogni atto ad esse presupposto, connesso o conseguenziale ivi compreso ove occorra e per quanto di ragione il decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti gli atti tutti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore alla camera di consiglio del giorno 26 aprile 2017 il Cons. Silvia Martino;
Uditi gli avvocati di cui al verbale;

Considerato che le ordinanze contingibili ed urgenti rappresentano il rimedio approntato dall'ordinamento per far fronte a situazioni di emergenza impreviste;
Ricordato che deroghe alla normativa primaria, da parte delle autorità amministrative munite di potere di ordinanza, sono consentite solo se «temporalmente delimitate» (ex plurimis, sentenze n. 127 del 1995, n. 418 del 1992, n. 32 del 1991, n. 617 del 1987, n. 8 del 1956) e, comunque, nei limiti della «concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare» (Corte Cost., sentenza n. 115 del 2011).
Rilevato che, nel caso di specie, venuto meno il peculiare contesto rappresentato dall’anno giubilare, nessuno degli elementi addotti dall’amministrazione appare tale da configurare in una vera e propria “emergenza”, non altrimenti fronteggiabile (cfr. Cons. St., sez. III, sentenza n. 2697 del 29.5.2015) non apparendo giustificato, pertanto, il divieto, reiterato e indiscriminato, di svolgere un’attività lecita, ancorché soggetta ad autorizzazione (cfr. la sentenza della Sezione n. 6206/2016);
Considerato, altresì, che permane tuttora il dovere dell’amministrazione di adottare una disciplina organica della materia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende, l’efficacia dell’ordinanza n. 121 dell’1.12.2016.
Fissa per la trattazione del merito la pubblica udienza del 6.12.2017.
Compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
Roberto Caponigro, Consigliere
 

 

L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Silvia Martino
Antonino Savo Amodio
 

 

 

IL SEGRETARIO