Friuli, del. n. 54 – Sostituzione agente polizia municipale in distacco presso uffici giudiziari
Un sindaco ha chiesto un
parere in merito alla possibilità di assumere nuovo personale da
impiegare nei servizi di polizia municipale, per il tempo strettamente
occorrente alla sostituzione del proprio (unico) agente di Polizia
locale distaccato, per due giorni alla settimana, presso la Sezione di
Polizia giudiziaria di una Procura della Repubblica.
I
magistrati contabili del Friuli, con la deliberazione 54/2016,
pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 gennaio
2017, hanno evidenziato che, trattandosi di distacco funzionale “non
rimborsato” dal Ministero della Giustizia, l’ente comandante è tenuto a
computare le spese sostenute per le prestazioni lavorative del
dipendente comandato nella spesa per il personale ai sensi dell’articolo
1, comma 557, della legge 296/2006 per la determinazione della spesa
massima consentita.
Inoltre, con particolare riferimento
all’assunzione di nuovi agenti di polizia locale, vige il divieto di cui
all’art 5, comma 6, del d.l. 78/2015 (salvo che per le assunzioni a
tempo determinato per le esigenze temporanee di cui all’art 5, comma 6
del d.l. 78/2015).
In particolare, gli enti locali, qualora
dispongano di capacità assunzionali, possono procedere al reclutamento
di agenti di polizia locale esclusivamente a tempo determinato e per
esigenze di carattere “strettamente stagionale” della durata non
superiore a cinque mesi (e non quindi per esigenze ordinarie né per
procedere alla sostituzione di un agente applicato in altre attività).
Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Friuli Venezia Giulia del. n. 54 – 16
CC Sez. controllo Friuli Venezia Giulia del. n. 54 – 16
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