Il TAR Campania ribadisce un concetto oramai consolidato. "L’esame del verbale, infatti, consente di rilevare la valenza meramente
endoprocedimentale di tale atto, strumentale alle successive
determinazioni dell'ente locale; sicché lo stesso ha efficacia meramente
dichiarativa delle operazioni effettuate dall’ufficio della Polizia
Municipale, alla quale non è attribuita la competenza all'adozione di
atti di amministrazione attiva, all'uopo occorrendo che la competente
autorità amministrativa faccia proprio l'esito delle predette operazioni
attraverso un formale atto di accertamento"
Pubblicato il 13/01/2017
ha pronunciato la presente
sul ricorso numero di registro generale 1854 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da Mario De Rosa e Maria Luisa Cacciapuoti, rappresentati e difesi dall'avv. Enzo Napolano, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Napoli, Via Cappella Vecchia n. 8/A;
il Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Marone, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Napoli, via Cesario Console n.3;
del verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione redatto in data 12 gennaio 2015 con il quale gli agenti della polizia municipale hanno attestato l’omessa esecuzione del provvedimento prot. n. 08/09;
del provvedimento acquisitivo;
di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero consequenziale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2016 la dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio Mario De Rosa e Maria Luisa Cacciapuoti hanno impugnato il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione redatto in data 12 gennaio 2015 con il quale gli agenti della polizia municipale hanno attestato l’omessa esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. 08/09 unitamente al provvedimento di acquisizione.
Con unico motivo di ricorso, è stata contestata l’omessa notificazione dell’atto prodromico del provvedimento e, cioè, dell’ordinanza di demolizione sopra indicata, con la quale l’amministrazione comunale ha sanzionato l’edificazione abusiva di un immobile abitativo su due livelli mansardato.
Con ordinanza collegiale n. 2706 del 2015 ha disposto incombenti istruttori, valutando necessaria l’acquisizione dal Comune intimato di copia dell’ordinanza di demolizione n. 08/09 del 13/1/2009, con la prova degli estremi di sua notificazione ai relativi destinatari, nonché ogni altro atto o documento ritenuto utile ai fini di causa. L’ordine di produzione è stato reiterato con ordinanza n. 3651 del 2015, stante la riscontrata inottemperanza dell’amministrazione.
Il Comune di Giugliano in Campania si è costituito in giudizio per resistere al gravame, sollevando eccezioni di inammissibilità e concludendo nel merito per il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 17 ottobre 2015, ha articolato deduzioni in conseguenza della produzione da parte dell’amministrazione comunale della documentazione in ottemperanza dei sopra indicati provvedimenti giurisdizionali; in particolare, la difesa dei ricorrenti ha contestato la ritualità della notificazione seguita nei confronti di Mario De Rosa ai sensi dell’art. 140 c.p.c., lamentando l’omessa produzione della ricevuta di ritorno della raccomandata recante l’avviso di cui alla menzionata disposizione.
Successivamente, nella camera di consiglio del 5 novembre 2015, il difensore dell’ente resistente ha dichiarato in udienza (come attestato nel relativo verbale) l’assenza, allo stato, di un provvedimento dichiarativo dell’acquisizione delle opere al patrimonio comunale per effetto dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione; con ordinanza n. 1950 emessa in pari data, questa Sezione, pur evidenziando l’incidenza della circostanza rappresentata sulla ammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, ha valutato di disporre, in una valutazione complessiva ed in considerazione della natura degli interessi implicati, la sollecita definizione del ricorso nel merito, disponendo, altresì, l’acquisizione dal Comune di Giugliano in Campania di copia di tutta la documentazione nella propria disponibilità atta a comprovare il rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.a., nonché di una relazione dettagliata, comprensiva di ogni dato utile.
All’udienza pubblica del 25 ottobre 2016 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso non merita accoglimento.
Il Collegio reputa necessario in primo luogo chiarire che l’amministrazione resistente ha fornito prova della ritualità e correttezza delle notificazioni dell’ordinanza di demolizione sia alla Signora Cacciapuoti sia al coniuge, Mario De Rosa, dimostrando, dunque, anche con riferimento a quest’ultimo ed in relazione alle dedotte violazioni dell’art. 140 c.p.c., l’invio della raccomandata n. 1371 del 4 febbraio 2009 e la sussistenza del correlato avviso di ricevimento.
Da ciò consegue, dunque, che i ricorrenti, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore dei medesimi, hanno avuto piena conoscenza dell’ordinanza di demolizione presupposta all’atto gravato, la quale, tuttavia, non risulta aver costituito oggetto di alcuna impugnazione entro i termini decadenziali prescritti.
Da ciò consegue l’inammissibilità sia del ricorso introduttivo sia del ricorso per motivi aggiunti, meritando accoglimento l’eccezione sollevata dalla difesa dell’ente resistente a motivo della omessa impugnazione nei termini di decadenza dell’ordinanza di demolizione ed in considerazione dell’assenza, allo stato, di un provvedimento acquisitivo.
L’esame del verbale, infatti, consente di rilevare la valenza meramente endoprocedimentale di tale atto, strumentale alle successive determinazioni dell'ente locale; sicché lo stesso ha efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dall’ufficio della Polizia Municipale, alla quale non è attribuita la competenza all'adozione di atti di amministrazione attiva, all'uopo occorrendo che la competente autorità amministrativa faccia proprio l'esito delle predette operazioni attraverso un formale atto di accertamento (cfr. anche Cons. Giust. Amm. Sicilia, Sez. Giur., 12 novembre 2008 n. 930; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 16 dicembre 2009 n. 8816; Sez. II, 18 maggio 2005 n. 6525 e 21 novembre 2006 n. 10110; Sez. IV, 26 giugno 2008 n. 6254; Sez. VII, 13 maggio 2009 n. 2592 e 8 luglio 2011 n. 3647; T.A.R. Valle d'Aosta, 24 luglio 2012 n. 74).
Ai fini della sopra indicata qualificazione, risultano particolarmente indicative l’assenza di una concreta determinazione dell’area oggetto del (successivo) provvedimento acquisitivo e la trasmissione del verbale “per gli ulteriori provvedimenti” al Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Da ciò consegue l’assenza di una portata lesiva correlata al verbale gravato e, dunque, la carenza di un interesse attuale e concreto all’impugnazione dello stesso in sede giurisdizionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti in epigrafe indicati, in parte li rigetta e per la restante parte li dichiara inammissibili.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Giugliano in Campania che liquida in euro 1000,00 (mille/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Rovis, Presidente
Gabriele Nunziata, Consigliere
Brunella Bruno, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Brunella Bruno
Claudio Rovis
IL SEGRETARIO
N. 00330/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01854/2015 REG.RIC.
N. 01854/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1854 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da Mario De Rosa e Maria Luisa Cacciapuoti, rappresentati e difesi dall'avv. Enzo Napolano, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Napoli, Via Cappella Vecchia n. 8/A;
contro
il Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Marone, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Napoli, via Cesario Console n.3;
per l'annullamento
del verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione redatto in data 12 gennaio 2015 con il quale gli agenti della polizia municipale hanno attestato l’omessa esecuzione del provvedimento prot. n. 08/09;
del provvedimento acquisitivo;
di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero consequenziale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2016 la dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio Mario De Rosa e Maria Luisa Cacciapuoti hanno impugnato il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione redatto in data 12 gennaio 2015 con il quale gli agenti della polizia municipale hanno attestato l’omessa esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. 08/09 unitamente al provvedimento di acquisizione.
Con unico motivo di ricorso, è stata contestata l’omessa notificazione dell’atto prodromico del provvedimento e, cioè, dell’ordinanza di demolizione sopra indicata, con la quale l’amministrazione comunale ha sanzionato l’edificazione abusiva di un immobile abitativo su due livelli mansardato.
Con ordinanza collegiale n. 2706 del 2015 ha disposto incombenti istruttori, valutando necessaria l’acquisizione dal Comune intimato di copia dell’ordinanza di demolizione n. 08/09 del 13/1/2009, con la prova degli estremi di sua notificazione ai relativi destinatari, nonché ogni altro atto o documento ritenuto utile ai fini di causa. L’ordine di produzione è stato reiterato con ordinanza n. 3651 del 2015, stante la riscontrata inottemperanza dell’amministrazione.
Il Comune di Giugliano in Campania si è costituito in giudizio per resistere al gravame, sollevando eccezioni di inammissibilità e concludendo nel merito per il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 17 ottobre 2015, ha articolato deduzioni in conseguenza della produzione da parte dell’amministrazione comunale della documentazione in ottemperanza dei sopra indicati provvedimenti giurisdizionali; in particolare, la difesa dei ricorrenti ha contestato la ritualità della notificazione seguita nei confronti di Mario De Rosa ai sensi dell’art. 140 c.p.c., lamentando l’omessa produzione della ricevuta di ritorno della raccomandata recante l’avviso di cui alla menzionata disposizione.
Successivamente, nella camera di consiglio del 5 novembre 2015, il difensore dell’ente resistente ha dichiarato in udienza (come attestato nel relativo verbale) l’assenza, allo stato, di un provvedimento dichiarativo dell’acquisizione delle opere al patrimonio comunale per effetto dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione; con ordinanza n. 1950 emessa in pari data, questa Sezione, pur evidenziando l’incidenza della circostanza rappresentata sulla ammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, ha valutato di disporre, in una valutazione complessiva ed in considerazione della natura degli interessi implicati, la sollecita definizione del ricorso nel merito, disponendo, altresì, l’acquisizione dal Comune di Giugliano in Campania di copia di tutta la documentazione nella propria disponibilità atta a comprovare il rispetto degli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.a., nonché di una relazione dettagliata, comprensiva di ogni dato utile.
All’udienza pubblica del 25 ottobre 2016 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
Il Collegio reputa necessario in primo luogo chiarire che l’amministrazione resistente ha fornito prova della ritualità e correttezza delle notificazioni dell’ordinanza di demolizione sia alla Signora Cacciapuoti sia al coniuge, Mario De Rosa, dimostrando, dunque, anche con riferimento a quest’ultimo ed in relazione alle dedotte violazioni dell’art. 140 c.p.c., l’invio della raccomandata n. 1371 del 4 febbraio 2009 e la sussistenza del correlato avviso di ricevimento.
Da ciò consegue, dunque, che i ricorrenti, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore dei medesimi, hanno avuto piena conoscenza dell’ordinanza di demolizione presupposta all’atto gravato, la quale, tuttavia, non risulta aver costituito oggetto di alcuna impugnazione entro i termini decadenziali prescritti.
Da ciò consegue l’inammissibilità sia del ricorso introduttivo sia del ricorso per motivi aggiunti, meritando accoglimento l’eccezione sollevata dalla difesa dell’ente resistente a motivo della omessa impugnazione nei termini di decadenza dell’ordinanza di demolizione ed in considerazione dell’assenza, allo stato, di un provvedimento acquisitivo.
L’esame del verbale, infatti, consente di rilevare la valenza meramente endoprocedimentale di tale atto, strumentale alle successive determinazioni dell'ente locale; sicché lo stesso ha efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dall’ufficio della Polizia Municipale, alla quale non è attribuita la competenza all'adozione di atti di amministrazione attiva, all'uopo occorrendo che la competente autorità amministrativa faccia proprio l'esito delle predette operazioni attraverso un formale atto di accertamento (cfr. anche Cons. Giust. Amm. Sicilia, Sez. Giur., 12 novembre 2008 n. 930; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 16 dicembre 2009 n. 8816; Sez. II, 18 maggio 2005 n. 6525 e 21 novembre 2006 n. 10110; Sez. IV, 26 giugno 2008 n. 6254; Sez. VII, 13 maggio 2009 n. 2592 e 8 luglio 2011 n. 3647; T.A.R. Valle d'Aosta, 24 luglio 2012 n. 74).
Ai fini della sopra indicata qualificazione, risultano particolarmente indicative l’assenza di una concreta determinazione dell’area oggetto del (successivo) provvedimento acquisitivo e la trasmissione del verbale “per gli ulteriori provvedimenti” al Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Da ciò consegue l’assenza di una portata lesiva correlata al verbale gravato e, dunque, la carenza di un interesse attuale e concreto all’impugnazione dello stesso in sede giurisdizionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti in epigrafe indicati, in parte li rigetta e per la restante parte li dichiara inammissibili.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Giugliano in Campania che liquida in euro 1000,00 (mille/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Rovis, Presidente
Gabriele Nunziata, Consigliere
Brunella Bruno, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Brunella Bruno
Claudio Rovis
IL SEGRETARIO