La Guida senza patente non è piu prevista come reato se non c'è recidiva nel biennio
Condannato alla pena di giustizia in relazione al reato previsto dall'art. 116 del Codice della Strada (guida senza patente), il ricorrente lamenta, in Cassazione, violazione di legge in riferimento alla mancata traduzione degli atti processuali nella lingua conosciuta dall'imputato e con motivo aggiunto, chiede l'assoluzione perché il fatto non é più previsto dalla legge come reato.
La corte gli da ragione, annullando la sentenza, rilevando: "che il fatto non é più previsto dalla legge come reato, per effetto del D.Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (entrato in vigore il 6 febbraio scorso), in base al quale non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali é prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. Poiché nella specie non ricorre, e comunque non é contestata, la fattispecie punibile con pena detentiva (pena prevista per il caso di recidiva nel biennio), viene meno la qualificazione reitaria del fatto contestato".
Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.31513 del 21/07/2016, udienza del 07/07/2016
La corte gli da ragione, annullando la sentenza, rilevando: "che il fatto non é più previsto dalla legge come reato, per effetto del D.Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (entrato in vigore il 6 febbraio scorso), in base al quale non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali é prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. Poiché nella specie non ricorre, e comunque non é contestata, la fattispecie punibile con pena detentiva (pena prevista per il caso di recidiva nel biennio), viene meno la qualificazione reitaria del fatto contestato".
Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.31513 del 21/07/2016, udienza del 07/07/2016