lunedì 2 maggio 2016

INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento, del 27 aprile 2016, ha stabilito la misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. Ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze. In attuazione di tale disposizione, la misura del tasso di interesse da applicare, è stata determinata al 4,88% in ragione annuale. Considerato che, anche il recente articolo 13 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 prevede una determinazione annuale del tasso di interesse in questione, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, per cui è stato disposto che a decorrere dal 15 maggio 2016 gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 4,13% in ragione annuale.

AGENZIA DELLE ENTRATE, PROVVEDIMENTO, 27 APRILE 2016
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