lunedì 25 aprile 2016

SEQUESTRO PREVENTIVO – IN GENERE – SEQUESTRO PREVENTIVO D’URGENZA D’INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA – OBBLIGO DELL’AVVISO EX ART. 114 DISP. ATT. COD. PROC. PEN. – APPLICABILITÀ – ESCLUSIONE.

Sentenza n. 15453 ud. 29/01/2016 - deposito del 13/04/2016   Misure cautelari

Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno stabilito che, in caso di sequestro preventivo disposto di iniziativa della polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 321 bis cod. proc. pen., non sussiste obbligo di dare avviso all’indagato presente al compimento dell’atto della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

Presidente: G. Canzio

Relatore: S. Amoresano

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