QUESITO:
Il produttore agricolo è obbligato ad inviare una S.C.I.A. o basta una semplice comunicazione secondo quanto previsto dalla 228/2001? Come ci si deve comportare nel caso il produttore agricolo presenti al comune una comunicazione cartacea?
RISPOSTA:
La vendita dei prodotti agricoli, sia che avvenga su aree pubbliche in forma itinerante che su posteggio (sulla scorta dei criteri stabiliti da ogni comune), ai sensi dell'art. 4 della 228/01, deve avvenire con SCIA se il comune si è adoperato a mettere in funzione il SUAP, per come dice la legge (ma non mi pare che i comuni abbiano avuto altre alternative se non quella di uniformarsi alla legge).
QUASI TUTTI I SUAP D'ITALIA SI SONO UNIFORMATI DA TEMPO.
Del resto nè è passato di tempo dalla 228/01. Oggi anche questa tipo di vendita ha subito il processo di semplificazione e di liberalizzazione (241/90, CAD, DPR 160/10, DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 e quan'altro), perciò, l'attività di vendita viene iniziata da subito, al pari di tutte le altre attività, dalla data d'invio della SCIA (che deve essere completa in ogni sua parte - per es. per la vendita in forma itinerante occorre anche la SCIA SANITARIA del veicolo utilizzato), e se l’invio di una pratica avviene in forma cartacea, la medesima è da considerarsi irricevibile (v. Risoluzione n. 228515 del 10 novembre 2015)
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