LEGGE 8 aprile 2016, n. 49
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. (16G00058) (GU Serie Generale n.87 del 14-4-2016)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/04/2016
Stralcio
Art. 17-quinquies. - (Strumenti bancari di pagamento). - 1. Il
primo e il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 202 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in
contanti o tramite conto corrente postale, l'effetto liberatorio del
pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione
avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento».
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Ministero dell'interno
Pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del Codice della Strada, mediante bonifico bancario e strumenti elettronici di pagamento.Legge 8 aprile 2016, n. 49 di conversione del D.L. 14 febbraio 2016, n.18.
- Art. 17- quinquies –
(Circolare n. 300/A/2734/16/127/34 del 15/04/2016)
ASAPS