venerdì 22 aprile 2016

Nelle strade extraurbane autovelox col sì prefettizio

ENTI LOCALI - VARI: Nelle strade extraurbane autovelox col sì prefettizio.
Spetta al rappresentante governativo autorizzare l'installazione di un misuratore di velocità in sede fissa fuori centro abitato. E in questo caso non occorre fare riferimento alle dimensioni della strada ma solo all'ubicazione esatta dell'autovelox.
Lo ha chiarito il TAR Piemonte, Sez. I, con la sentenza 04.12.2015 n. 1691.
Un automobilista incorso nei rigori dei limiti di velocità ha presentato un esposto alla prefettura denunciando l'illegittimità del provvedimento che ammette la collocazione di un misuratore elettronico su una strada comunale extraurbana di modeste dimensioni. A seguito del mancato accoglimento dell'istanza l'interessato ha proposto ricorso ai giudici amministrativi contro il rinnovato decreto prefettizio che ha confermato la precedente determinazione. Ma senza successo.
A parere del collegio infatti l'elemento fondamentale da valutare attiene alla natura della strada comunale scelta dalla prefettura per l'installazione dell'autovelox fisso. Ovvero se la stessa risulta essere una strada extraurbana o meno. L'art. 4 della legge 168/2002 permette il controllo automatico dell'eccesso di velocità, infatti, solo su certi tipi di strade, previa autorizzazione del prefetto. Ovvero le strade extraurbane secondarie e quelle locali di scorrimento. Si definiscono strade extraurbane secondarie tutte le strade che non interessano i centri abitati senza riferimento alle dimensioni del manufatto.
A differenza delle strade extraurbane principali, munite di spartitraffico, quelle secondarie devono solamente disporre di una corsia per senso di marcia e delle banchine. Il decreto ministeriale 6792/2004 sulle dimensioni delle strade, prosegue la sentenza, interessa solo le modalità di costruzione dei nuovi manufatti. Per l'attività di classificazione delle strade occorre fare riferimento all'art. 2 del codice stradale.
La strada in esame, conclude il Tar, è fuori dal centro abitato, e quindi correttamente classificata come extraurbana, dotata di due corsie, priva di uno spartitraffico locale, ma le banchine sono esistenti, essendovi su entrambi i lati una spazio tra la linea di margine e il ciglio erboso (articolo ItaliaOggi Sette del 18.04.2016).
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MASSIMA
La questione centrale attiene alla natura della strada, cioè se sia stata correttamente classificata come strada extraurbana secondaria, ovvero se si tratti di una strada extraurbana locale, per cui il Prefetto non aveva alcun potere di autorizzare l’attività di rilevamento a distanza di cui all’art. 4 L. 168/2002, che prevede la possibilità di installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del decreto legislativo 30.04.1992, n. 285, (cioè rispettivamente C - Strade extraurbane secondarie e D - Strade urbane di scorrimento).
Secondo la tesi di parte ricorrente la strada non può classificarsi come strada extraurbana neppure secondaria, poiché il Codice della Strada richiede per le strade extraurbane secondarie che siano “ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine”.
La strada de qua invece è priva di corsie e di banchine e non presenta le dimensioni richieste dal D.M. Infrastrutture e Trasporti 05.11.2001 n. 6792 che impone quanto meno come larghezza di una corsia mt. 3,50.
La tesi del ricorrente non può essere condivisa.
La qualificazione della strada come extraurbana è stata effettuata sulla base dell’art. 2 del Codice della Strada, che distingue le strade all’interno dei centri abitati e le strade che si sviluppano fuori da questi. Tra questi vengono distinte le autostrade, le strade secondarie urbane ed extraurbane secondarie (lett. C), cioè quelle “ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine”.
La classificazione che viene effettuata in base al Codice la strada fa riferimento non tanto alle dimensioni, ma alla ubicazione della strada (urbana ed extra urbana, se all’interno del centro abitato o all’esterno), alla effettiva destinazione e alla conformazione: tra le strade extra urbane, in quanto esterne al centro abitato, si distinguono quelle principali (che devono avere uno spartitraffico centrale di separazione dei flussi di circolazione), da quelle secondarie, per le quali la disposizione si limita a richiedere una unica carreggiata, con una corsia per senso e le banchine, senza tuttavia porre delle precise dimensioni.
Al contrario il DM citato 6792/2004 attiene solo alle modalità di costruzione di nuove strade, mentre per l’attività di classificazione delle strade già esistenti i criteri sono contenuti nel Codice della strada.
La strada in esame è fuori dal centro abitato, e quindi correttamente classificata come extraurbana, dotata di due corsie, priva di uno spartitraffico centrale, ma le banchine sono esistenti, essendovi su entrambi i lati uno spazio tra la linea di margine e il ciglio erboso.
Pertanto, essendo corretta la qualificazione della strada come extraurbana secondaria, non può essere censurata la scelta dell’Amministrazione di posizionare il sistema di controllo di velocità anche su detto tratto di strada.
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