sabato 23 aprile 2016

Guida in stato d'ebrezza:applicazione sanzione accessoria

Sez. QUARTA PENALE, Sentenza n.16638 / 2016 del 11/02/2016 Presidente ROMIS VINCENZO Relatore BELLINI UGO
... SENTENZA Sul ricorso proposto da Procuratore Generale della Repubblica presso Corte di Appello di Venezia Avverso la sentenza n.1973/14 resa in data 22.9.2014 dal Tribunale di Verona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazio ...

Sent. Sez. 4 Num. 16638 Anno 2016 depositata il 21 aprile 2016

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Procuratore Generale della Repubblica presso Corte di Appello di Venezia
Avverso la sentenza n.1973/14 resa in data 22.9.2014 dal Tribunale di Verona
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.Ugo Bellini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore
generale dott.Pasquale Fimiani il quale ha chiesto annullarsi senza rinvio la
sentenza impugnata limitatamente alla sospensione della patente di guida,
disponendo la revoca della stessa.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Verona con sentenza 22.9.2014 con motivazione
contestuale aveva accolto la richiesta di Favaloro Giuseppe, cui aveva espresso il
consenso il PM, di applicazione nei suoi confronti della pena di mesi quattro di
arresto e di C 2.000 di ammenda in relazione al reato contravvenzionale

contestato di cui all'art.186 II co. Lett.c) e 2 bis C.d.S. Disponeva altresì la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la
durata di due anni.

2. Avverso detta ultima statuizione insorgeva la Procura Generale presso la
Corte di Appello di Verona deducendo violazione di legge assumendo che il
comma II bis dell'art.186 C.d.S. prevedeva, in caso di superamento della soglia
di 1,5 g/I, la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida e
pertanto chiedeva che la sentenza venisse annullata in relazione a tale profilo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto. L'art.186 co. 2 bis C.d.S. al secondo
capoverso prevede che in caso di accertato superamento di un determinato
livello di concentrazione di alcol nel sangue pari a 1,5 g/I la patente è sempre
revocata.
Nel caso in specie tale soglia era stata superata di oltre 1 g/I.
2. Nè nel caso in specie può avere rilievo esimente la clausola di salvezza in
ordine all'applicazione dell'art.222 C.d.S., la quale non costituisce disposizione
derogatoria all'obbligo di revoca del titolo abilitativo alla guida in caso di guida in
stato di ebbrezza cui derivi un incidente stradale, ma disciplina diverse ipotesi di
applicazione di sanzioni amministrative accessorie in ipotesi di violazione alle
disposizioni di legge che disciplinano la circolazione stradale. Detta norma,
intitolata sanzioni amministrative accessorie all'accertamento del reato al comma

II così recita: Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la
sospensione della patente di guida è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal
fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione
della patente di guida è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la
sospensione è fino a quattro anni. Se il fatto di cui al secondo e al terzo periodo
è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art.186 comma
2 lett.c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,
il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della
patente.
Le due disposizioni mantengono una propria autonomia sistematica e
precettiva, atteso che l'art.222 disciplina il novero di sanzioni amministrative
accessorie all'accertamento di reati, ha portata generale e attribuisce rilevanza
sanzionatoria crescente alla gravità delle lesioni personali che siano derivate da
reati colposi commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale,
laddove la condizione di ebbrezza alcolica del reo con parametri superiori ad una
soglia determinata rappresenta ulteriore ragione di aggravamento (sanzionata
con la revoca della patente di guida) di una condotta colposa di danno

autonomamente sanzionata in via amministrativa mediante la sospensione della
patente di guida; nella ipotesi di cui all'art.186 comma 2 bis invece il reato di
riferimento è proprio la guida in stato di ebbrezza e cioè una ipotesi
contravvenzionale di pericolo e non di danno, che determina la revoca della
patente di guida, quale sanzione amministrativa accessoria, non contemplata
dall'art.222, qualora il conducente in stato di ebbrezza alcolica provochi un
incidente stradale, a prescindere da profili di danno a cose o a persone che
possano essere derivati dal sinistro. Ne consegue pertanto che sussiste assoluta
autonomia e diversità ontologica tra le ipotesi sanzionatorie di cui all'art.222

C.d.S. di portata generale e riferibile alla commissione di un reato colposo di
danno con violazione delle norme sulla circolazione stradale e la guida in stato di
ebbrezza, aggravata dal fatto di avere provocato un incidente stradale con
conseguente turbativa alla sicurezza della circolazione; entrambe tali ipotesi
determinano l'applicazione della revoca della patente di guida in ragione del
diverso, ma ugualmente penetrante profilo di danno alla persona, e di pericolo
di pregiudizio alla circolazione che rispettivamente determinano, laddove il
richiamo operato all'art.222 C.d.S. dalla disposizione normativa dell'art.186
comma II bis, lungi da significare la necessità di una interpretazione congiunta
delle due disposizioni, stà al contrario ad attestare la rispettiva autonomia e il
differente ambito di applicazione delle due norme (vedi sez.IV 8.1.2015 n.4640).

3. Sotto diverso profilo neppure la omessa applicazione della sanzione
accessoria della revoca della patente di guida può essere ricondotta, nel caso in
specie, agli effetti del giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti
generiche con la circostanza aggravante (comma 2 bis dell'art.186) di avere
provocato un incidente in quanto il giudizio di valenza eventualmente svolto dal
giudice tra circostanze di segno contrario, seppure rilevante dal punto di vista
sanzionatorio e normativo, non elimina comunque la ricorrenza dei presupposti
di grave allarme sociale nella circolazione dei veicoli determinata dalla condizione
di ebbrezza alcolica di grado elevato da parte di un conducente che determini
altresì un incidente, laddove la funzione inibitoria e preventiva della sanzione si
esplica a prescindere da una valutazione giuridica in punto a circostanze di segno
opposto da effettuare per adeguare la sanzione al fatto e ai suoi elementi
circostanziali (sez.IV, 6.2.2015 n.7821, PG in proc.Luongo).
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata in ordine alla disposta sospensione della patente
di guida di Favaloro Giuseppe per la durata di anni due, sanzione amministrativa
accessoria che elimina; annulla altresì la sentenza stessa in ordine alla omessa
revoca della patente di guida del Favaloro Giuseppe, sanzione amministrativa
accessoria che applica.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11.2.2016.