A quasi due anni dalla presentazione, il Senato ha definitivamente approvato il DDL sul cd. “omicidio stradale”.
Più precisamente il
DDL approvato è il frutto di assorbimenti e unificazioni di numerosi altri da
più parti presentati e reca importanti modifiche al codice penale, al codice di
procedura penale e allo stesso codice della strada.
Si tratta di un provvedimento
non scevro di profili critici che, fin da una prima lettura fa sorgere dubbi
interpretativi. La tecnica redazionale del testo normativo, infarcita di
richiami e rinvii ad altre norme, di certo non facilita il compito agli
operatori del diritto.
Ma prima di tutto
LE MODIFICHE AL
CODICE PENALE
I nuovi reati
La modifica più
rilevante è certamente l’introduzione di due nuove fattispecie incriminatrici;
- 589-bis: Omicidio stradale; corredato dall’aggravante della
fuga 589-ter;
- 590-bis: Lesioni personali stradali gravi e gravissime; corredate
anch’esse dall’aggravante della fuga.
Parallelamente a tali
innovazioni, al fine di armonizzare l’impianto legislativo, sono state abrogate
quelle disposizioni di legge che, fino all’approvazione del presente DDL,
punivano le condotte di omicidio colposo e lesioni colpose con violazione delle
norme sulla circolazione stradale (artt. 589 co. 2 e 3, e 590 co. 3 c.p.)
Omicidio stradale
Il nuovo art. 589 bis
è così strutturato:
1) Il primo comma
punisce con la reclusione da 2 a 7 anni chiunque cagioni, per
colpa, la morte di taluno con violazione delle norme sulla circolazione
stradale. Tale norma incriminatrice si applica al conducente di qualsiasi tipo
di veicolo, non soltanto l'automobilitsta o il motociclista.
2)
Il secondo comma punisce con la reclusione da 8 a 12 anni chiunque
cagioni, per colpa, la morte di taluno essendosi posto alla guida di un veicolo
a motore in stato di ebbrezza alcolica (con tasso alcolemico
superiore a 1,5 g/l, art. 186 co. 2 lett. c C.d.S.) o sotto l’effetto di stupefacenti
(art. 187 C.d.S.)
3)
Il terzo comma punisce con la reclusione da 8 a 12 anni il conducente di
particolari categorie di veicoli (noleggio con conducente, taxi,
trasporto di persone o cose di linea, autobus, veicoli con massa superiore a
3,5 t ecc.) che per colpa, e sotto l’effetto di ebrezza (con tasso
alcolico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l) cagioni la morte di taluno.
4)
Il quarto comma punisce, con la reclusione da 5 a 10 anni, la medesima
condotta del terzo comma laddove sia realizzata da “chiunque” ossia senza
riferimento alle categorie di conducenti di cui sopra.
5)
Il comma 5 disciplina alcune ipotesi di omicidio con violazione di
particolari norme sulla circolazione stradale le quali vengono equiparate quod
poenam all’ipotesi di cui al comma 4 (omicidio stradale commesso in stato
di ebbrezza con tasso compreso tra 0,5 e 0,8 g/l). Tali ipotesi sono:
- Eccesso di velocità: velocità pari o superiore al doppio del limite e comunque superiore a 70 km/h (nelle strade urbane) ovvero 50 km/h oltre il limite (strade extraurbane)
- Circolazione contromano o mancato rispetto del rosso semaforico;
- Manovra pericolosa (inversione di marcia in prossimità di curve, incroci, dossi, sorpasso in prossimità di attraversamento pedonale o linea continua).
6) Il sesto comma
prevede poi un’aggravante specifica ad effetto comune: la pena è
aumentata se l’autore non ha conseguito la patente, la stessa è sospesa o
revocata ovvero l’autore del fatto sia il proprietario dell’auto e la stessa
sia sprovvista di polizza RCA.
7)
Il settimo comma disciplina l’ipotesi dell’attenuante del “concorso di
colpa”: qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o
dell’omissione del colpevo, la pena è diminuita fino alla metà.
8) L’ottavo comma,
infine, prevede un ipotesi di “continuazione speciale”: nel caso in cui
sia cagionata la morte di più persone, morte di una o più persone e lesioni di
una o più persone si applica la pena prevista per la violazione più grave
aumentata fino al triplo (ma non superiore a 18 anni).
Lesioni
stradali
La condotta
incriminata dalla nuova fattispecie consiste nel cagionare, per colpa,
una lesione personale con violazione delle norme sula circolazione stradale
La pena base prevista
dalla disposizione è della reclusione:
- Da 3 mesi a 1 anno (lesioni gravi)
- Da 1 a 3 anni (lesioni gravissime)
La nuova disposizione
segue il medesimo schema legislativo utilizzato per il reato di omicidio
stradale. Sono previste, pertanto, una serie di aggravanti e attenuanti
per la cui descrizione si rinvia a quanto già osservato sopra.
Ciò che differisce,
ovviamente, sono le pene irrogate.
In
caso di lesioni cagionate dal guidatore di un veicolo a motore in stato di ebbrezza
alcolica grave o in caso di alterazione da stupefacenti (comma 2) la
pena irrogabile sarà la reclusione:
- Da tre a cinque anni (lesioni gravi)
- Da quattro a sette anni (lesioni gravissime)
Le stesse pene si
applicheranno anche in caso di lesioni cagionate in stato di ebrezza medio
(art. 186 lett. b C.d.S) da particolari categorie di utenti (tassisti,
autotrasportatori ecc., cfr. comma 3)
Laddove
invece la medesima violazione sia commessa da un soggetto non appartenente alle
categorie di cui sopra le pene irrogate saranno rispettivamente da un anno e
sei mesi a tre anni e da due a quattro anni (comma 4).
Le
aggravanti previste dal 5 comma dell’art. 590 bis c.p. ricalcano esattamente
quelle previste dal medesimo comma dell’art. 589 bis c.p.
Allo stesso modo, anche
quanto previsto dai commi 6, 7 e 8 è del tutto sovrapponibile a quanto già
osservato con riferimento al reato di omicidio stradale. L’unica differenza
risiede nel limite di pena previsto nel caso di plurime violazioni dell’art.
590bis c.p.: in questo caso la pena irrogata non potrà superare i 7 anni.
Fuga
del conducente in caso di omicidio stradale (art. 589-ter c.p.) e di lesioni
personali stradali (590-ter c.p.)
A corollario delle
nuove fattispecie incriminatrici sono state introdotte anche due particolari
ipotesi di omissione di soccorso.
Ciascuna di esse è
strutturata come una (ulteriore) aggravante rispetto ai reati di
omicidio e lesioni personali stradali. E’ stata previsto, infatti, un aumento
di pena (da un terzo a due terzi) nel caso in cui il conducente si dia alla
fuga. In tal caso, comunque, la pena irrogata non può essere inferiore a 5 anni
nel caso di omicidio e 3 anni nel caso di lesioni.
Il
bilanciamento delle circostanze: l’art. 590-quater c.p.
Con un tecnica
normativa piuttosto ricorrente nella cd. “legislazione emergenziale” è stato
altresì ristretto entro precisi vincoli di legge anche l’eventuale giudizio di
bilanciamento fra circostanze operato dal Giudice. In base alla nuova
disposizione, invero, tutte le aggravanti specifiche previste dagli
articoli 589 bis c.p. e 590 bis c.p. nonché quelle ex artt. 589 ter e 590 ter
c.p. dovranno essere valutate con prevalenza su qualsiasi altra attenuante
eventualmente sussistente (eccettuate quelle ex art. 98 e 114 c.p.).
Il
raddoppio della prescrizione
Per concludere
l’esame delle novità introdotte sul fronte sostanziale, deve essere
sottolineato il raddoppio dei termini prescrizionali previsto per il
nuovo reato di omicidio stradale.
Aumenta il minimo
edittale delle lesioni volontarie
Il provvedimento in
parola ha altresì aumentato (rectius: raddoppiato) il minimo edittale
previsto all’art. 582 primo comma c.p. portandolo da 3 a 6 mesi.
LE MODIFICHE AL
CODICE DI PROCEDURA PENALE
Arresto in flagranza
La legge appena
approvata introduce, all’art. 380 cpp, una nuovo caso di arresto
obbligatorio in flagranza per le ipotesi omicidio stradale aggravato
(commi 2,3 e 4 dell’art. 589-bis c.p. Specularmente, per le ipotesi di lesioni
colpose aggravate il Legislatore ha previsto l’arresto facoltativo in
flagranza.
Occorre rilevare che,
dopo l’emendamento presentato e fatto approvare dalle opposizioni il 21 gennaio
scorso, che ha costretto ad un altro "giro" la navetta parlamentare,
quest'ultima facoltà di arresto è espressamente esclusa nel caso in
cui il conducente dopo l’incidente si fermi a prestare soccorso e si metta a
disposizione della polizia giudiziaria.
LE MODIFICHE AL
CODICE DELLA STRADA
Le nuove sanzioni
amministrative e l’ “ergastolo” della patente.
In caso di condanna o
patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali si
applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.
Il conducente potrà conseguire una nuova patente solo dopo 15 anni (nei
casi di 589-bis c.p.) o 5 anni (nei casi di 590-bis c.p.).
Tali termini possono
però essere aumentati laddove il conducente sia stato condannato in
precedenza per i reati di guida in stato di ebbrezza o guida in stato di
alterazione da sostanze psicotrope (20 anni per l’omicidio e 10 per le
lesioni).
In caso di omissione
di soccorso, la nuova patente non potrà essere conseguita prima di 30
anni in caso di omicidio e 12 in caso di lesioni.
Il tanto invocato
"ergastolo della patente" nel senso di preclusione a vita
dall'ottenimento di una nuova patente non è entrato a far parte del
provvedimento adottato: occorre tuttavia rilevare che le
"interdizioni" sono ugualmente pesantissime.
02/03/2016
avv. Alberto Bernardi