sabato 5 marzo 2016

OMICIDIO STRADALE: ecco tutte le novità introdotte dalla nuova legge




A quasi due anni dalla presentazione, il Senato ha definitivamente approvato il DDL sul cd. “omicidio stradale”.
Più precisamente il DDL approvato è il frutto di assorbimenti e unificazioni di numerosi altri da più parti presentati e reca importanti modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e allo stesso codice della strada.
Si tratta di un provvedimento non scevro di profili critici che, fin da una prima lettura fa sorgere dubbi interpretativi. La tecnica redazionale del testo normativo, infarcita di richiami e rinvii ad altre norme, di certo non facilita il compito agli operatori del diritto.
Ma prima di tutto
LE MODIFICHE AL CODICE PENALE

I nuovi reati
La modifica più rilevante è certamente l’introduzione di due nuove fattispecie incriminatrici;
- 589-bis: Omicidio stradale;  corredato dall’aggravante della fuga 589-ter;
- 590-bis: Lesioni personali stradali gravi e gravissime; corredate anch’esse dall’aggravante della fuga.
Parallelamente a tali innovazioni, al fine di armonizzare l’impianto legislativo, sono state abrogate quelle disposizioni di legge che, fino all’approvazione del presente DDL, punivano le condotte di omicidio colposo e lesioni colpose con violazione delle norme sulla circolazione stradale (artt. 589 co. 2 e 3, e 590 co. 3 c.p.)

Omicidio stradale
Il nuovo art. 589 bis è così strutturato:
1) Il primo comma punisce con la reclusione da 2 a 7 anni chiunque cagioni, per colpa, la morte di taluno con violazione delle norme sulla circolazione stradale. Tale norma incriminatrice si applica al conducente di qualsiasi tipo di veicolo, non soltanto l'automobilitsta o il motociclista.
 2) Il secondo comma punisce con la reclusione da 8 a 12 anni chiunque cagioni, per colpa, la morte di taluno essendosi posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica (con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, art. 186 co. 2 lett. c C.d.S.) o sotto l’effetto di stupefacenti (art. 187 C.d.S.)
 3) Il terzo comma punisce con la reclusione da 8 a 12 anni il conducente di particolari categorie di veicoli (noleggio con conducente, taxi, trasporto di persone o cose di linea, autobus, veicoli con massa superiore a 3,5 t ecc.) che per colpa, e sotto l’effetto di ebrezza (con tasso alcolico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l) cagioni la morte di taluno.
 4) Il quarto comma punisce, con la reclusione da 5 a 10 anni, la medesima condotta del terzo comma laddove sia realizzata da “chiunque” ossia senza riferimento alle categorie di conducenti di cui sopra.
 5) Il comma 5 disciplina alcune ipotesi di omicidio con violazione di particolari norme sulla circolazione stradale le quali vengono equiparate quod poenam all’ipotesi di cui al comma 4 (omicidio stradale commesso in stato di ebbrezza con tasso compreso tra 0,5 e 0,8 g/l). Tali ipotesi sono:
  • Eccesso di velocità: velocità pari o superiore al doppio del limite e comunque superiore a 70 km/h (nelle strade urbane) ovvero 50 km/h oltre il limite (strade extraurbane)
  • Circolazione contromano o mancato rispetto del rosso semaforico;
  • Manovra pericolosa (inversione di marcia in prossimità di curve, incroci, dossi, sorpasso in prossimità di attraversamento pedonale o linea continua).
6) Il sesto comma prevede poi un’aggravante specifica ad effetto comune: la pena è aumentata se l’autore non ha conseguito la patente, la stessa è sospesa o revocata ovvero l’autore del fatto sia il proprietario dell’auto e la stessa sia sprovvista di polizza RCA.
 7) Il settimo comma disciplina l’ipotesi dell’attenuante del “concorso di colpa”: qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevo, la pena è diminuita fino alla metà.
8) L’ottavo comma, infine, prevede un ipotesi di “continuazione speciale”: nel caso in cui sia cagionata la morte di più persone, morte di una o più persone e lesioni di una o più persone si applica la pena prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo (ma non superiore a 18 anni).

 Lesioni stradali
La condotta incriminata dalla nuova fattispecie consiste nel cagionare, per colpa, una lesione personale con violazione delle norme sula circolazione stradale
La pena base prevista dalla disposizione è della reclusione:
  • Da 3 mesi a 1 anno (lesioni gravi)
  • Da 1 a 3 anni (lesioni gravissime)
La nuova disposizione segue il medesimo schema legislativo utilizzato per il reato di omicidio stradale. Sono previste, pertanto, una serie di aggravanti e attenuanti per la cui descrizione si rinvia a quanto già osservato sopra.
Ciò che differisce, ovviamente, sono le pene irrogate.
 In caso di lesioni cagionate dal guidatore di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave o in caso di alterazione da stupefacenti (comma 2) la pena irrogabile sarà la reclusione:
  • Da tre a cinque anni (lesioni gravi)
  • Da quattro a sette anni (lesioni gravissime)
Le stesse pene si applicheranno anche in caso di lesioni cagionate in stato di ebrezza medio (art. 186 lett. b C.d.S) da particolari categorie di utenti (tassisti, autotrasportatori ecc., cfr. comma 3)
 Laddove invece la medesima violazione sia commessa da un soggetto non appartenente alle categorie di cui sopra le pene irrogate saranno rispettivamente da un anno e sei mesi a tre anni e da due a quattro anni (comma 4).
 Le aggravanti previste dal 5 comma dell’art. 590 bis c.p. ricalcano esattamente quelle previste dal medesimo comma dell’art. 589 bis c.p.
Allo stesso modo, anche quanto previsto dai commi 6, 7 e 8 è del tutto sovrapponibile a quanto già osservato con riferimento al reato di omicidio stradale. L’unica differenza risiede nel limite di pena previsto nel caso di plurime violazioni dell’art. 590bis c.p.: in questo caso la pena irrogata non potrà superare i 7 anni.
 Fuga del conducente in caso di omicidio stradale (art. 589-ter c.p.) e di lesioni personali stradali (590-ter c.p.)
A corollario delle nuove fattispecie incriminatrici sono state introdotte anche due particolari ipotesi di omissione di soccorso.
Ciascuna di esse è strutturata come una (ulteriore) aggravante rispetto ai reati di omicidio e lesioni personali stradali. E’ stata previsto, infatti, un aumento di pena (da un terzo a due terzi) nel caso in cui il conducente si dia alla fuga. In tal caso, comunque, la pena irrogata non può essere inferiore a 5 anni nel caso di omicidio e 3 anni nel caso di lesioni.
 Il bilanciamento delle circostanze: l’art. 590-quater c.p.
Con un tecnica normativa piuttosto ricorrente nella cd. “legislazione emergenziale” è stato altresì ristretto entro precisi vincoli di legge anche l’eventuale giudizio di bilanciamento fra circostanze operato dal Giudice. In base alla nuova disposizione, invero, tutte le aggravanti specifiche previste dagli articoli 589 bis c.p. e 590 bis c.p. nonché quelle ex artt. 589 ter e 590 ter c.p. dovranno essere valutate con prevalenza su qualsiasi altra attenuante eventualmente sussistente (eccettuate quelle ex art. 98 e 114 c.p.).
 Il raddoppio della prescrizione
Per concludere l’esame delle novità introdotte sul fronte sostanziale, deve essere sottolineato il raddoppio dei termini prescrizionali previsto per il nuovo reato di omicidio stradale.
Aumenta il minimo edittale delle lesioni volontarie
Il provvedimento in parola ha altresì aumentato (rectius: raddoppiato) il minimo edittale previsto all’art. 582 primo comma c.p. portandolo da 3 a 6 mesi.

LE MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Arresto in flagranza
La legge appena approvata introduce, all’art. 380 cpp, una nuovo caso di arresto obbligatorio in flagranza per le ipotesi omicidio stradale aggravato (commi 2,3 e 4 dell’art. 589-bis c.p. Specularmente, per le ipotesi di lesioni colpose aggravate il Legislatore ha previsto l’arresto facoltativo in flagranza.
Occorre rilevare che, dopo l’emendamento presentato e fatto approvare dalle opposizioni il 21 gennaio scorso, che ha costretto ad un altro "giro" la navetta parlamentare, quest'ultima facoltà di arresto è espressamente esclusa nel caso in cui il conducente dopo l’incidente si fermi a prestare soccorso e si metta a disposizione della polizia giudiziaria.

LE MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA

Le nuove sanzioni amministrative e l’ “ergastolo” della patente.
In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Il conducente potrà conseguire una nuova patente solo dopo 15 anni (nei casi di 589-bis c.p.) o 5 anni (nei casi di 590-bis c.p.).
Tali termini possono però essere aumentati laddove il conducente sia stato condannato in precedenza per i reati di guida in stato di ebbrezza o guida in stato di alterazione da sostanze psicotrope (20 anni per l’omicidio e 10 per le lesioni).
In caso di omissione di soccorso, la nuova patente non potrà essere conseguita prima di 30 anni in caso di omicidio e 12 in caso di lesioni.
Il tanto invocato "ergastolo della patente" nel senso di preclusione a vita dall'ottenimento di una nuova patente non è entrato a far parte del provvedimento adottato: occorre tuttavia rilevare che le "interdizioni" sono ugualmente pesantissime.

02/03/2016
 avv. Alberto Bernardi