Roma, 02/03/2016
Circolare n. 46
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Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
OGGETTO: | Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Rivalutazione per l'anno 2016 della misura degli assegni e dei requisiti economici. |
SOMMARIO: | Importi delle prestazioni sociali e dei limiti di reddito validi per l'anno 2016. |
Il
Dipartimento delle politiche per la famiglia con il Comunicato
pubblicato sulla G.U. n. 35 del 12.2.2016, ha reso noto che la
variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 81, da applicarsi, per l’anno 2016, alle prestazioni
di cui all’articolo 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e
all’articolo 74 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, è risultata pari a -
0,1 per cento.
Come ricordato dal
Comunicato suddetto l’articolo 1, comma 287 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, ai fini della rivalutazione da applicare sulle prestazioni
assistenziali e previdenziali, ha stabilito che “con riferimento alle
prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse
connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione
che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei
prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno
precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore
medio relativo all’anno precedente non può essere inferiore a zero”.
Pertanto, in applicazione
del predetto articolo, il medesimo Comunicato ha precisato che restano
fermi per l’anno 2016 la misura e i requisiti economici dell’assegno al
nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità di cui al
Comunicato del Dipartimento per le politiche della Famiglia pubblicato
nella G.U. n. 70 del 25.3.2015.
Di seguito, si riepilogano
per ogni utilità gli importi delle prestazioni in argomento per l’anno
2016 già applicati nell’anno 2015 (circolare INPS n. 64 del 2015).
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
L'assegno per il nucleo
familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2016 è pari,
nella misura intera, a Euro 141,30.
Per le domande relative al
medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica
equivalente è pari a Euro 8.555,99.
ASSEGNO DI MATERNITA'
L’importo dell’assegno
mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli
affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal
1.1.2016 al 31.12.2016 è pari a Euro 338,89 per cinque mensilità e
quindi a complessivi Euro 1.694,45.
Il valore dell’indicatore
della situazione economica equivalente da tenere presente per le
nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento
avvenuti dal 1.1.2016 al 31.12.2016, è pari a Euro 16.954,95.
Il Dirigente Generale Vicario | ||
Vincenzo Damato |