lunedì 1 febbraio 2016

Utilizzo economie derivanti dai piani razionalizzazione della spesa

Un sindaco ha chiesto se le economie conseguenti all’attuazione dei piani triennali di razionalizzazione di cui all’articolo 16, commi 4 e 5, del d.l. 98/2011, debbano essere imputate al fondo per la contrattazione integrativa dell’anno in cui vengano concretamente realizzate le attività che abbiano dato luogo a dette economie, sebbene quest’ultime siano accertabili solamente a consuntivo nell’esercizio successivo.

L’ente ha chiesto, inoltre, se i beneficiari dei compensi finanziati con le maturate economie debbano essere la generalità dei dipendenti ovvero, anche per una parte di tali risorse, i dipendenti che hanno concretamente lavorato al conseguimento di dette economie.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 8/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 gennaio, hanno evidenziato che tale norma, finalizzata a conseguire ulteriori risparmi di spesa attraverso la riduzione dei consumi di beni e servizi all’interno delle amministrazioni pubbliche, prevede la facoltà di adottare, entro il 31 marzo di ogni anno, dei piani triennali di razionalizzazione della spesa e di riordino e semplificazione amministrativa.

L’utilizzo di una quota parte dei risparmi attesi è subordinata all’effettivo accertamento a consuntivo del raggiungimento, per ciascun esercizio finanziario, degli obiettivi fissati dal piano di razionalizzazione e quindi della riduzione di spesa che deve poi essere soggetta a certificazione Pertanto, stante il tenore normativo, i risparmi aggiuntivi possono essere destinati, in quota parte, alla contrattazione integrativa e, dunque al fondo, solo con riferimento all’esercizio successivo rispetto a quello nel quale tali riduzioni sono state realizzate (in quanto solo con l’accertamento effettivo è possibile rilevare il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani e i relativi risparmi di spesa).

I risparmi possano essere destinati alla contrattazione nella misura massima del 50%, e di questa percentuale, la metà, deve avere ad oggetto l’erogazione dei premi previsti dall’articolo 19 del d.lgs. 150/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche amministrazioni, quali strumenti finalizzati a valorizzare il merito e l’incentivazione della produttività e che consentono di premiare la generalità dei dipendenti dell’ente pubblico, sia pure sulla base della valutazione delle performances individuali degli stessi.

Residua, pertanto, in capo all’ente, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, la valutazione circa la destinazione della seconda metà della detta misura massima del 50% (pari al 25% delle complessive economie).

Come affermato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/2013, “Il solo ambito in cui residua la possibilità di esercitare il potere discrezionale di destinazione delle economie risultanti dai processi di attuazione dei Piani triennali di razionalizzazione della spesa in senso compatibile con la ratio del divieto di cui al richiamato comma 2-bis, attiene, pertanto, alla quota di risorse (corrispondente all’importo massimo del 25 per cento delle economie effettivamente realizzate) resa disponibile per la remunerazione delle prestazioni suppletive del personale in servizio direttamente e proficuamente coinvolto nelle specifiche iniziative individuate dai suddetti Piani di ristrutturazione dei servizi e di razionalizzazione dei processi decisionali ed operativi finalizzati ad un accrescimento della produttività e dell’efficienza”.

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CC Sez. controllo Toscana del. n. 8-16