Per la piscina serve il permesso di costruire

La realizzazione di una piscina non è paragonabile all'installazione di un'attrezzatura per lo svago e il tempo libero alla stessa stregua di un dondolo o di uno scivolo posizionati nei giardini. Per questo, comportando interventi edili invasivi e dunque un impatto significativo, richiede un titolo edilizio adeguato e cioè il permesso di costruire, non potendosi qualificare come attività di edilizia libera ex articolo 6 del Dpr 380/2001.
La piscina, ai sensi dell'articolo 3 del Dpr 380/2001, può essere definita come nuova costruzione in quanto consiste in un intervento «di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientrante» nelle categorie della manutenzione ordinaria e straordinaria o del restauro o ancora della ristrutturazione edilizia.
La decisione
Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 35 del 8 gennaio scorso. Ancora una volta, i giudici di Palazzo Spada sono stati chiamati a intervenire per qualificare correttamente dal punto di visto del testo unico per l'edilizia le così dette opere minori, come piscine, tettoie, gazebo, dehor, muri di cinta di terreni, che pur non avendo la stessa consistenza edilizia e volumetrica di fabbricati e complessi immobiliari, non si sottraggono alla identica disciplina contenuta nel Dpr 380/2001, in quanto comunque si compongono di interventi invasivi sul territorio che richiedono una preliminare verifica dell'osservanza degli indici dello strumento urbanistico comunale (altezze, distanze, cubature, ecc.), che passa dal rilascio del permesso di costruire.
La destinazione finale dell'intervento
In sostanza, in tali casi si è in presenza di strutture che, per la sua oggettiva funzione e consistenza, recano in sé visibili i caratteri della durata illimitata e della loro funzione non certo "precaria" e cioè duratura nel tempo. Infatti, la precarietà deve essere attentamente valutata in ragione non già della destinazione che il costruttore conferisce all'intervento ma piuttosto della intrinseca e oggettiva destinazione funzionale dello stesso, che deve ricollegarsi "ipso facto" ad un uso temporaneo, per fini limitati nel tempo e contingenti, con conseguente e celere eliminazione allo scadere del tempo prefissato, non essendo in alcun modo sufficiente che si tratti di manufatti smontabili e non ancorati al suolo con plinti in cemento armato. Quello che conta, dunque, è la destinazione finale dell'intervento e le sue caratteristiche strutturali e non i materiali utilizzati o la durata dichiarata dell'autore dell'intervento.

di Pippo Sciscioli

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