mercoledì 17 febbraio 2016

Niente riammissione del dipendente licenziato per condanna penale passata in giudicato

La sentenza della Corte di cassazione n. 2934/2016
Il dipendente comunale licenziato per giusta causa in conseguenza di una condanna penale passata in giudicato non ha speranza di riassunzione in servizio presso l'ente locale. In special modo se il provvedimento è stato ritenuto regolare dal Consiglio di Stato. Lo dice la sentenza n. 2934/16, depositata ieri, con cui la Corte di cassazione ha deciso in merito alle richieste di riammissione in servizio presso il Comune di Genova e di pagamento delle retribuzioni arretrate.

Le ragioni del ricorrente
Il ricorrente ha sostenuto di avere diritto a una seconda possibilità soprattutto per il fatto che la legge non vieta la riammissione in servizio dopo l'espiazione e ha tirato in ballo la tutela del lavoro, il buon andamento della pubblica amministrazione e una «lacuna normativa» da colmare.

La decisione
I giudici, al contrario, hanno fatto ricorso proprio alla legge 19/1990 che disciplina con chiarezza circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 19/1990 dice espressamente: «La riammissione è concessa solo se all'esito del procedimento disciplinare, che deve essere proseguito o promosso entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di riammissione da parte dell'amministrazione competente e che deve essere concluso entro i successivi novanta giorni, non venga inflitta la destituzione».
Nel caso di specie, l'uomo era stato destituito e nulla si poteva eccepire circa la regolarità del procedimento come convalidato dal Consiglio di Stato.
 
di Daniela Casciola
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