giovedì 18 febbraio 2016

Locali per spettacoli pubblici, autorizzazione valida solo se la commissione di vigilanza è al completo


La commissione comunale (o provinciale) di vigilanza sui locali per gli spettacoli pubblici, disciplinata dall'articolo 80 del Tulps, è un collegio perfetto, per la cui valida costituzione delle sedute occorre la presenza fisica di tutti i componenti e il cui parere va reso per iscritto congiuntamente.
È, invece, possibile che i componenti titolari, in caso di impedimento temporaneo e non permanente, possano farsi sostituire da membri supplenti individuati nel provvedimento di nomina e non da ulteriori soggetti delegati da loro stessi, perché ciò renderebbe superfluo l'atto di nomina quale componente dell'organismo che ha validità triennale.
Infine, è rilevante in seno alla commissione il ruolo del rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, legittimato non solo a rendere il parere quale componente del collegio ma anche a rilasciare il certificato di prevenzione contro gli incendi ex Dpr 151/2011.

Il caso sottoposto al ministero
A precisarlo, con un parere dello scorso dicembre, è il ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza, interpellato da un Comune in ordine a quanto ottenuto in occasione di una seduta della Commissione, convocata dal Sindaco per l'esame di un'istanza volta a ottenere l'autorizzazione di pubblici spettacoli ex articolo 68 del Tulps (nella specie si trattava dello stadio).
Era accaduto che il referente dei Vigili del Fuoco non aveva materialmente preso parte alla seduta della Commissione, inviando tuttavia al Presidente una preventiva nota scritta recante il parere di competenza. Conseguentemente il Comune chiedeva al Viminale se la seduta fosse valida a causa dell'assenza fisica del soggetto convocato.
Per il Ministero evidentemente no.

Il parere
La presa di posizione ministeriale interviene su una delle numerose questioni aperte, spinose e spesso fonte di errate interpretazioni da parte degli addetti ai lavori nell'ambito della materia dei pubblici spettacoli, che richiedono per il loro svolgimento due autorizzazioni del Comune. Una ex articolo 68 del Tulps sullo spettacolo, che costituisce un'autorizzazione di tipo personale in quanto rilasciata all'organizzatore dell'evento previa verifica dei requisiti morali.
L'altra ex articolo 80 del Tulps, non sostituibile da Scia, sui locali o sui luoghi in cui si svolge la manifestazione, che costituisce un'autorizzazione di tipo reale, cioè sulla res e cioè il locale appunto, previo parere favorevole espresso dalla commissione di vigilanza composta dal Sindaco o suo delegato, dirigente della polizia locale o suo delegato, dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato, dirigente dell'Asl o suo delegato, dirigente del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato, infine esperto di elettronica e, all'occorrenza, anche un esperto di acustica, oltre ai reappresentanti delle organizzazioni di categoria.
La Commissione è tenuta normalmente a riunirsi due volte: la prima sull'esame preventivo del progetto e l'altra, all'esito del montaggio della struttura e degli impianti, in sede di sopralluogo, salvo il caso di cui al Dpr 311/2001 per eventi fino a 200 posti in cui è sufficiente la relazione asseverata di un tecnico attestante la sussistenza delle condizioni tecnico-impiantistiche per lo svolgimento dell'evento.
Precisa il Viminale, essendo la commissione un collegio perfetto è richiesto per il quorum di validità delle sue sedute la presenza fisica totalitaria di tutti i componenti, infungibile con la trasmissione di un parere scritto in assenza di un confronto contestuale con tutti gli altri componenti.
Va inoltre aggiunto in materia che il membro effettivo può effettuare la delega al solo supplente e non ad altri. Per esempio, il dirigente del comando provinciale dei vigili del fuoco non può delegare il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, ma solo un funzionario apicale della sua amminsitrazione.
Sul presupposto per cui la delega cui si riferisce il Dpr 311/2001, in assenza di diverse espresse disposizioni di legge, è solo quella inteorganica, cioè all'interno dello stesso ente e non intersoggettiva, cioè fra enti diversi, che è invece possibile solo se espressamente previsto da una legge. Come per esempio accade per l'articolo 146 del Codice del paesaggio che prevede la delega nel rilascio dell'autorizzazione paesaggistica dalla Regione al Comune in possesso dei necessari requisiti.


di Pippo Sciscioli