giovedì 4 febbraio 2016

Legittima la sospensione dell'attività di trattenimento danzante - ex art. 100 TULPS - da parte del Questore, ma non nella misura massima di15 gg

N. 00159/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01110/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1110 del 2015, proposto dalla società -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Bacherini, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40;


contro

Ministero dell'Interno e Questura di Firenze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distr.le dello Stato e domiciliati in Firenze, Via degli Arazzieri 4;


per l'annullamento

del provvedimento Div.ne P.A.S. - cat. 11/A - n. 14/2015 S.I.P.A. emesso in data 10.07.2015 dalla Questura di Firenze - Divisione polizia amministrativa e sociale, notificato a cura del Comando Stazione Carabinieri di Firenze - Peretola in data 10.07.2015, ove si decreta: "l'efficacia della autorizzazione ai trattenimenti danzanti n. 22860 rilasciata dal Comune di Firenze in data 17 giugno 2008, di cui è titolare -OMISSIS- ... (omissis)..., in qualità di legale rappresentante della societa' -OMISSIS-, come si evince dalla comunicazione di variazione di titolarita', è sospesa per la durata di 15 (quindici) giorni per i motivi indicati in narrativa, con la conseguente cessazione di tale attività' a decorrere dal giorno successivo alla data di notifica del presente provvedimento";

di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2016 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Con decreto del 10/7/2015 il Questore di Firenze ha disposto la sospensione per 15 giorni dell'efficacia dell'autorizzazione ai trattenimenti danzanti di cui è titolare il legale rappresentante della società -OMISSIS-, relativa all'omonimo locale di pubblico spettacolo sito in Firenze. Tale provvedimento è stato adottato ai sensi dell’art. 100 del TULPS in relazione a episodi verificatisi presso il locale in questione nelle prime ore del 9/7/2015.

Contro il citato decreto la predetta società ha proposto il ricorso in epigrafe, formulando censure di violazione di legge ed eccesso di potere e chiedendo la sospensione del provvedimento anche attraverso misure cautelari provvisorie.

Con il decreto n. 473 del 15/7/2015 il Presidente di questa Sezione ha accolto l'istanza di misura cautelare provvisoria e ha quindi sospeso l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l'Amministrazione dell'Interno, che ha depositato una relazione della Questura di Firenze corredata da documentazione.

Nella camera di consiglio del 3 settembre 2015 questo TAR, con l'ordinanza n. 526, ha accolto l'istanza cautelare formulata nel ricorso, fissando per la trattazione della causa nel merito la pubblica udienza del 20 gennaio 2016, in cui il ricorso è passato in decisione.

2) Gli atti depositati in giudizio delle parti forniscono un quadro almeno parzialmente contraddittorio degli episodi verificatisi la notte del 9/7/2015, per cui non risulta agevole la ricostruzione dei fatti, che deve fondarsi principalmente sulle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti. In ogni caso è possibile affermare quanto segue:

- l'aggressione verificatasi nelle prime ore del 9/7/2015 presso il locale di pubblico spettacolo denominato -OMISSIS- in Firenze ha avuto origine nei pressi della cassa del locale, ubicata vicino all'ingresso del medesimo; qui il giovane che ha poi riportato le lesioni più gravi (-OMISSIS-) è intervenuto in difesa di un amico (-OMISSIS-) precedentemente aggredito da altri avventori ed è stato a sua volta picchiato, con conseguente perdita di sangue dal viso; quest'ultima circostanza è stata riferita dal diretto interessato e dall'amico aggredito nelle dichiarazioni e denunce raccolte dagli organi di polizia e trova conferma in quanto affermato da due testimoni (-OMISSIS-), che hanno visto il -OMISSIS-"uscire dalla discoteca… con la faccia sanguinante";

- gli addetti alla sicurezza del locale si sono resi conto di quanto avveniva all'ingresso della discoteca (cioè in zona sotto il loro controllo) e a questo riguardo si registrano le più evidenti differenze nella ricostruzione dei fatti: secondo i due giovani aggrediti il personale in questione ha omesso di intervenire e si è limitato a guardare; al contrario, i dipendenti dell'esercizio e, in primo luogo, l'addetto ai servizi di controllo hanno dichiarato di essersi attivati per calmare gli animi ed evitare che la situazione degenerasse; a quel punto risulta che i soggetti interessati sono usciti dal locale o sono stati accompagnati all'uscita dal personale di vigilanza (in tal senso concordano le dichiarazioni);

- appena allontanatosi dal locale, in prossimità del parcheggio utilizzato dai clienti della discoteca, il -OMISSIS-ha subito una nuova e più violenta aggressione, che gli ha fatto perdere i sensi e che ne ha reso necessario il trasporto all'Ospedale di Careggi, dove è stato ricoverato con una prognosi di giorni 30.

3) In sostanza, dunque, gli episodi della notte del 9/7/2015, in relazione ai quali la Questura di Firenze ha adottato il provvedimento impugnato, si sono verificati in due distinti momenti, peraltro così ravvicinati in termini di tempo e di luogo da riconoscerne la continuità. E proprio sotto questo profilo è rilevabile la responsabilità degli addetti alla sicurezza della discoteca: anche ammesso, infatti, che essi siano intervenuti all'interno del locale per contenere l'aggressione iniziale, a fronte dell'evidente danno patito dal -OMISSIS-(già sanguinante, come precedentemente evidenziato) non hanno poi adottato le necessarie, minime misure di cautela volte ad evitare il verificarsi di possibili (se non probabili) più gravi conseguenze e hanno invece lasciato uscire o addirittura accompagnato all'uscita il predetto giovane, senza neppure provvedere a contattare le forze dell'ordine e il 118. A questo riguardo nel ricorso si sostiene che il servizio d'ordine del locale, separati i litiganti, ha invitato il -OMISSIS-a trattenersi nella discoteca e che quest'ultimo non ha raccolto l'invito, minacciando addirittura una denuncia per la limitazione della libertà personale che, a suo dire, stava subendo. Si deve però rilevare che tale affermazione non trova riscontro nelle dichiarazioni acquisite agli atti di causa e, in particolare, in quella resa dall'addetto ai servizi di controllo sig. -OMISSIS-; per cui risulta priva di supporto probatorio.

È vero che il provvedimento impugnato fa riferimento ad una condotta degli addetti alla sicurezza potenzialmente pericolosa per il "mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno del locale", ma le finalità preventive della sospensione ex art. 100 del TULPS legittimano il questore ad adottare la misura in questione anche laddove episodi pericolosi "per l'ordine pubblico… o per la sicurezza dei cittadini" si siano prodotti immediatamente all'esterno del locale quali conseguenze di situazioni e comportamenti verificatisi all'interno dello stesso.

4) In relazione a quanto sopra si può concludere che il Questore di Firenze ha legittimamente adottato il provvedimento impugnato, alla luce del comportamento tenuto dagli addetti alla sicurezza del locale in occasione degli episodi verificatisi nelle prime ore del 9/7/2015 e delle gravi conseguenze che ne sono derivate. Peraltro, tenuto conto che l'entità della sanzione è stata determinata in rapporto ad una circostanza (la ritenuta inerzia del predetto personale) di cui non sussiste idonea prova, la sospensione impugnata risulta illegittima (come sostenuto nel ricorso) relativamente alla misura massima disposta (15 giorni); mentre appare congruo il più limitato periodo di sospensione dell'autorizzazione già subito dalla parte ricorrente dall'11/7/2015, giorno successivo alla data di notifica del provvedimento, al 15/7/2015, in cui l'esecuzione di tale provvedimento è stata sospesa per effetto del decreto presidenziale n. 473/2015.

5) In tali limiti il ricorso va accolto, con conseguente annullamento, nei medesimi limiti, del provvedimento impugnato.

L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi e nei limiti precisati in motivazione e, nei medesimi limiti, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone citate nella presente sentenza.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente
Carlo Testori, Consigliere, Estensore
Luigi Viola, Consigliere

L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)