giovedì 18 febbraio 2016

Dovere di rimostranza ad ordini illegittimi del superiore gerarchico



Spesso i dipendenti pubblici si sentono esonerati da responsabilità pensando che quest'ultima possa ricadere solo sul Dirigente.

Pensate che vi stiano obbligando ad eseguire un ordine illegittimo e credete che sarete esonerati da responsabilità forse perchè non siete dirigenti e nell'ambito dell'organizzazione appartenete ad una categoria contrattuale che per contenuto delle mansioni a vostro avviso non dovrebbe avere responsabilità ?

Non è così. Innanzitutto non siete affatto obbligati e prima di ogni altra cosa resistere, resistere e resistere . In secondo luogo non dormite sonni tranquilli perchè la Corte dei Conti chiama a responsabilità in funzione della compartecipazione al danno tutti nessuno escluso, anche un messo notificatore. Esiste comunque uno strumento, una semplice letterina con oggetto " diritto di rimostranza" che ho utilizzato personalmente anni fà e che nei casi estremi in cui non avete la forza di reagire per denunciare suggerisco di indirizzare formalmente a chi vi ordina di eseguire l'atto che voi ritenete sia illegittimo.

Segnalo a questo proposito la sentenza della Corte dei Conti Sicilia Appelli n. 117 del 27 marzo 2014 con cui è stata confermata la condanna a pagare la somma di ben € 8.350.475,38 nei confronti di un dipendente che ha eseguito un ordine illegittimo senza che lo stesso si sia attivato nel contestare l'illegittimità dell'ordine. Il dipendente, dice la Corte, aveva l'obbligo di attivare il c.d. “diritto di rimostranza”, cioè di contestare l’illegittimità dell’ordine/delega ricevuto, al fine di riversare sull’esclusiva responsabilità dell’ordinante le conseguenze dannose della disposizione.

La Corte dei Conti ribadisce in questa recente sentenza che :

"Non sussiste, infatti, un obbligo incondizionato del pubblico dipendente di eseguire le disposizioni, ivi incluse quelle derivanti da atti di organizzazione, impartite dai superiori o dagli organi sovraordinati, posto che il dovere di obbedienza incontra un limite nella ragionevole obiezione circa l’illegittimità dell’ordine ricevuto.
Il c.d. “potere (rectius: dovere) di rimostranza” del pubblico impiegato, disciplinato dall’art. 17 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, comporta per il dipendente l’obbligo di fare immediata e motivata contestazione a chi ha impartito l’ordine, e solo se l’ordine è ribadito per iscritto il dipendente non può esimersi dall’eseguirlo, a meno che l’esecuzione non configuri un’ipotesi di reato (vedi: Cons. Stato, Sez. V, sentenza 15 dicembre 2008, n. 6208)."

Se il dipendente avesse provveduto a contestare l'illegittimità dell'atto, la sua responsabilità per danno erariale sarebbe stata di sicuro, se non esclusa, attenuata.

Coraggio allora e a chi dice che nella pa non si scrive perchè bisogna semplificare mostrate l'art. 9 secondo comma del Decreto del Presidente della repubblica n. 62 del 16 aprile 2013: Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
"2. La tracciabilita' dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilita'."

di Laura Strano
http://www.innovatoripa.it/