Legittima l'Ordinanza del Sindaco all'ANAS di procedere alla rimozione,all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti
N. 00051/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02593/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2593 del 2015, proposto da:
Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;
sul ricorso numero di registro generale 2593 del 2015, proposto da:
Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;
contro
Comune di Cassano Irpino in persona del Sindaco p.t.,
rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Matarazzo, con domicilio
eletto presso Rossella Matarazzo in Salerno, Via Staibano,3 c/o Avv.I.
Rocco;
per l'annullamento
dell’ordinanza n.21 del 29.09.2015 con cui il sindaco
del comune di Cassano Irpino ha ordinato alla ricorrente di procedere
alla rimozione,all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al
ripristino dello stato dei luoghi dell'area su cui risulta abbandonato
materiale inquinante e precisamente nel sottopaggio in corrispondenza
del km 329+350 della strada SS. 7 in località Acquaviva;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cassano Irpino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21
dicembre 2015 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- con ordinanza n. 21 del 29 settembre 2015, prot. n.
3749, il Sindaco del Comune di Cassano Irpino ha ordinato all’ANAS
s.p.a. la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti lungo il percorso
extraurbano della Strada Statale n.7, al Km 329+350, previa
caratterizzazione degli stessi, secondo la normativa vigente in materia,
ripristinando lo stato dei luoghi e le matrici ambientali, ove
necessario, entro il termine di gg.30 dalla notifica;
- con ricorso notificato il 19 novembre 2015 e
depositato il successivo 27 novembre, l’ANAS chiedeva l’annullamento di
tale ordine, per i seguenti motivi:
- violazione e falsa applicazione dell'art. 192, co.
3, d.lgs. n. 152/2006, ed in particolare della direttiva 2004/35 CEE con
particolare riferimento al principio “chi inquina paga”, inesistenza
del presupposto e difetto di motivazione, non essendo di per sé
sufficiente il dato non controverso della proprietà dell’area
interessata dall’abbandono di materiale di rifiuto anche particolarmente
dannoso;
Considerato che il provvedimento qui gravato può
trovare adeguato fondamento nell’art. 14 del Codice della Strada – come
giustamente eccepito dalla difesa della parte resistente – ed a cui può
attingere comunque l’ordinanza contingibile ed urgente disposta dal
Sindaco del Comune di Cassano Irpino per la semplice ed essenziale
evenienza legata al fatto che i rifiuti in contestazione, di cui si
ordina la rimozione all’ANAS, risultano collocati lungo il percorso
extraurbano della Strada Statale n.7 (dato in concreto affatto smentito
dal ricorrente);
Considerato altresì che:
- la norma dell’art. 14 della Codice della Strada,
intitolato “poteri e compiti degli enti proprietari delle strade”, e per
essi dei concessionari, dispone che detti proprietari e concessionari,
“allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione”,
debbano provvedere (lett. a) “alla manutenzione, gestione e pulizia
delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature,
impianti e servizi”;
- “anche sotto un profilo di sicurezza stradale e
di efficiente operatività del servizio di raccolta rifiuti una diversa
interpretazione non trova apprezzabili riscontri, perché sarebbe, con
tutta evidenza, illogico imporre al Comune il dovere di rimuovere i
rifiuti abbandonati su strada e sue pertinenze, di proprietà di soggetto
terzo, poiché la relativa attività comporterebbe l’occupazione della
carreggiata con mezzi pesanti per la raccolta e il trasporto dei
rifiuti, nonché il transito di operatori ecologici per le altre attività
proprie della raccolta rifiuti, che sono oggettivamente incompatibili, o
comunque interferenti, con il normale flusso della circolazione
stradale”; sicché “è soltanto l’ente proprietario o gestore della
strada che […] può razionalmente ed efficacemente programmare ed attuare
in sicurezza la pulizia della strada e delle sue pertinenze, poiché
solo essi possono programmare e gestire tutte le misure e le cautele
idonee a garantire la sicurezza della circolazione e degli operatori
addetti alle pulizie” (Cons. di Stato, IV, sent. n. 2677/2011, che
conferma T.A.R. Lazio, sent. n. 7027/2009, T.A.R. Napoli, sent. n.
7428/2006 e T.A.R. Basilicata n. 441/2010);
- la citata giurisprudenza, condivisa dal Collegio,
ritiene l’art. 14 della Codice della Strada norma speciale di settore
che, per sua natura, non può ritenersi derogata se non da altra norma
speciale che espressamente la privi della sua efficacia, ovvero disponga
diversamente per ipotesi individuate, laddove il d.lgs. n. 152/2006 non
contiene previsioni specifiche in materia di sicurezza stradale;
- non può, pertanto, rilevare la giurisprudenza
relativa a ordinanze di rimozione di rifiuti urbani da luoghi diversi
dalla sede stradale e sue pertinenze;
- l’art. 14 del codice della strada, citato, inoltre,
prescinde da qualsivoglia accertamento in contraddittorio del dolo o
della colpa, avendo quale finalità prevalente ed espressa quella di
garantire “la sicurezza e la fluidità della circolazione” (co. 1) ed è
incontestata la circostanza che i rifiuti, trovandosi lungo il percorso
stradale, possano costituire pericolo alla sicurezza e fluidità della
circolazione” (T.A.R. Salerno, II, sent. n. 330/2013, n. 1373/2015 e TAR
Puglia Sede d Bari, Sez. III, n. 65 del 2015);
Ritenuto, alla luce delle sopra esposte osservazioni, che il ricorso è infondato;
Ritenuto, altresì, di dover condannare l’ente ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte istante al pagamento delle spese di
giudizio che si liquidano a favore del Comune di Cassano Irpino, parte
resistente, in complessivi € 1.000,00 (mille /00), oltre accessori
previsti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente, Estensore
Giovanni Grasso, Consigliere
Maurizio Santise, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
