sabato 23 gennaio 2016

Dalle multe i fondi ai Comuni per i raccoglitori di mozziconi

Dal 2 febbraio entreranno in vigore le nuove sanzioni previste dal Collegato ambientale che puniscono chiunque getti a terra mozziconi di sigarette, gomme da masticare, fazzoletti o anche scontrini, in attesa che tutti i Comuni provvedano a installare degli appositi contenitori nei luoghi di maggiore aggregazione sociale, per la salvaguardia del decoro urbano e la limitazione degli impatti ambientali negativi.
La Legge 28 dicembre 2015 n.221 (Gu n.13 del 18 gennaio 2016), erede del vecchio “Collegato” alla legge di Stabilità per il 2014, accanto alle disposizioni di più ampio respiro per la salvaguardia dell’ambiente e del territorio, comprende anche disposizioni volte a sensibilizzare e influenzare i comportamenti quotidiani dei cittadini, a partire dalla raccolta differenziata, come pure le sanzioni previste per la violazione dei più elementari doveri civici, in particolare punendo il consolidato malcostume di gettare a terra rifiuti di piccole dimensioni, quali mozziconi, gomme da masticare, fazzolettini o scontrini.
Divieto di abbandono
L’articolo 40 della Legge 221/2015, a tal proposito sanziona in maniera puntuale il comportamento di chi getta a terra mozziconi o altri rifiuti di ridotte dimensioni sul suolo, nelle acque e negli scarichi, con l’introduzione dei nuovi articoli 232-bis e 232-ter nel corpo del dlgs 152/2006, cd Codice dell’ambiente, e modificando il testo dell’articolo 255 dedicato in generale all’abbandono di rifiuti.
Prodotti da fumo
Nel dettaglio, il nuovo articolo 232-bis del Codice dell'ambiente prima di vietare esplicitamente, al terzo comma, una condotta tristemente comune, impone ai Comuni di dotarsi sul proprio territorio, sulle strade, nei parchi e, in particolare, nei luoghi di maggiore aggregazione sociale, di appositi raccoglitori e portacenere, finalizzati propriamente alla raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo. Al secondo comma, nella consapevolezza del legislatore che le sanzioni da sole non sempre costituiscono un efficace deterrente verso comportamenti incivili, la norma prevede il lancio di apposite campagne di informazione per la sensibilizzazione dei consumatori e cittadini sulle conseguenze negative per l’ambiente legate all’abbandono dei mozziconi. Obbligati all’attuazione delle campagne di sensibilizzazione saranno i produttori di sigarette e tabacchi, in collaborazione con il ministero dell’Ambiente.
Piccolissime dimensioni
Il divieto del successivo articolo 232-ter del dlgs 152/2006, mira alla tutela del decoro urbano dei centri abitati oltre che alla limitazione degli impatti nocivi per l’ambiente, generati dall’incontrollato abbandono e dispersione di ogni rifiuto di dimensioni ridotte, tra cui sottolinea, a titolo di esempio, gli scontrini, i fazzoletti di carta e le gomme da masticare, vietandone l’abbandono sul suolo e nelle acque, come pure nelle caditoie e negli scarichi.
Le sanzioni
Per le violazioni dei divieti di abbandono di piccoli rifiuti, l’articolo 40 della Legge 221/2015 prevede, con l’introduzione del comma 1-bis nel corpo dell’articolo 255 del Codice dell’ambiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 150 Euro. Nell’ipotesi di getto di mozziconi di prodotti da fumo, la sanzione dovrà essere aumentata fino al doppio, potendo quindi arrivare fino a 300 euro. La previsione di una specifica misura edittale per tali categorie di rifiuti, discende dalla constatazione dello scarso effetto deterrente costituito dalla sanzione generale che il medesimo articolo del Codice dell’ambiente prevede per l’abbandono indiscriminato di rifiuti.
Fondo speciale
Le positive finalità dell’impianto normativo introdotto, hanno tuttavia sollevato dubbi sulla attuabilità delle misure, in particolare a livello locale, in considerazione dell’obbligo, gravante sulle già provate finanze dei Comuni, di installare una rete adeguata di contenitori idonei alla raccolta dei mozziconi. Pur non risolvendo la problematica riguardante gli impegni e le anticipazioni di spesa che dovranno sostenere le amministrazioni comunali, pertanto, l’articolo 40 ha previsto uno speciale regime di ripartizione delle risorse derivanti dall’irrogazione delle sanzioni per l’abbandono dei piccoli rifiuti, introducendo il comma 2-bis nell’articolo 263 del Codice dell’ambiente, dedicato all’impiego dei proventi delle sanzioni amministrative ambientali.
Nel dettaglio, la Legge prevede la costituzione, nello stato di previsione del ministero dell’Ambiente, di un apposito Fondo speciale cui sarà devoluto il 50% dei proventi delle sanzioni ora introdotte e incassate dal bilancio dello Stato, destinato appositamente al finanziamento delle attività di installazione dei contenitori e di promozione delle campagne di sensibilizzazione dei consumatori di cui all’articolo 232-bis.
La restante metà degli incassi derivanti dalle sanzioni elevate, sarà attribuito, prosegue la norma, direttamente ai Comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni, da impiegare obbligatoriamente per l’acquisto dei previsti contenitori, ma anche per finanziare apposite campagne di informazione e sensibilizzazione organizzate dalle municipalità sul problema delle conseguenze ambientali dell’abbandono di tutti i rifiuti di ridotte dimensioni, oltre che per le attività di pulizia del sistema fognario urbano. Le concrete modalità attuative del riparto dei proventi saranno demandate a un successivo, apposito decreto del ministero dell’Ambiente, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della norma.