sabato 5 dicembre 2015

Sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni stradali – Responsabilità in solido tra locatore e locatario

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni stradali, il locatore del veicolo senza conducente è responsabile in solido, giacché l'art. 196 cod. strada, pur menzionando esclusivamente il locatario, intende assicurare il pagamento di un soggetto agevolmente identificabile, mentre l'identità del locatario, di regola, è nota soltanto al locatore.

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Sentenza 24 settembre 2015, n. 18988 (CED Cassazione)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. (OMISSIS) spa impugna la sentenza n. 3251/2009 della Corte d'appello di Roma, depositata il 18 giugno 2012 e notificata il 19 dicembre 2012, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, respingeva la sua opposizione ex articolo 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale (OMISSIS), notificatale da (OMISSIS) spa il 23 gennaio 2007, quale proprietario solidalmente responsabile di violazioni al codice della strada.

2. Per quanto interessa in questa sede, la società si opponeva alla cartella, deducendo la propria carenza di legittimazione passiva, quale locatrice di vetture senza conducente a breve/lungo termine. Ai sensi dell'articolo 196 C.d.S., comma 1, u.p. in relazione all'articolo 84 C.d.S., obbligato in solido per la violazione al codice della strada doveva ritenersi non già il proprietario-locatore, ma solo il locatario.
3. La Corte d'appello rigettava l'opposizione, riformando la sentenza del Tribunale di Roma che l'aveva invece accolta, ritenendo non assimilabile il noleggio di veicolo senza conducente al leasing del veicolo. Osservava la Corte locale che il richiamo al leasing (contratto tripartito, con fornitore, finanziatore e utilizzatore) risultava "improprio ed inconferente", perchè, mentre in tale contratto il locatario del veicolo risultava iscritto al PRA con possibilità di immediata identificazione ai fini della contestazione delle violazioni al codice della strada, nel noleggio senza conducente (contratto bilaterale) il nominativo del locatario è noto solo al proprietario locatore. L'articolo 84, richiamato dall'articolo 196 C.d.S., comma 1, u.p. doveva essere, quindi, interpretato nel senso che alla responsabilità del locatario (e del conducente) si aggiunge anche la responsabilità solidale del proprietario locatore. Ciò non esclude, secondo la Corte territoriale, la possibilità di specifici accordi in deroga con i Comuni previa comunicazione da parte del locatore dei nominativi dei locatari.

4. Impugna tale decisione la ricorrente che formula un unico motivo. Resiste con controricorso il comune di Firenze, che ha depositato memoria. Nessuna attività hanno svolto in questa sede gli altri intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Motivi del ricorso.

1.1- Col primo ed unico motivo di ricorso si deduce: articolo 360 c.p.c., n. 3 - violazione e falsa applicazione degli articoli 196 e 84 C.d.S.. Deduce la ricorrente la applicabilità al caso in questione dell'articolo 196 C.d.S., comma 1, u.p. del seguente tenore: Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 (rubricato quale locazione sena conducente: agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario il veicolo) risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori, l'intestatario del contrassegno di identificazione. Secondo la ricorrente il combinato disposto di tali norme introduce nel nostro ordinamento un'ipotesi che costituisce eccezione alla ordinaria operatività della regola della solidarietà. In tal senso, oltre all'interpretazione letterale, anche la ratio che ispira l'articolo 196 C.d.S.: estendere la base dei coobligati e garantire un maggior controllo sociale sul rispetto delle regole, posto che la responsabilità solidale ha la sola funzione di garantire il pagamento della sanzione pecuniaria. Secondo la ricorrente, infatti, il locatore/proprietario del veicolo non è in grado di esercitare sul veicolo quel controllo materiale e/o giuridico necessario ad evitare la circolazione dello stesso. Il legame tra l'obbligato in solido ed il veicolo deve essere effettivo: è evidente che possa esercitarlo solo il locatario nel caso della locazione senza conducente. In tal senso, anche l'interpretazione autentica da parte del Ministero dell'Interno con le circolari M/2413 (1997) e M/2413/19 (2001). Rileva ancora la ricorrente che la situazione del leasing si ripropone con eguale schema nel noleggio con conducente (locatore, locatario, utilizzatore). In tal senso anche gli orientamenti giurisprudenziali in materia di responsabilità da circolazione stradale, secondo cui la posizione di colui che noleggia l'auto viene, quindi, equiparata a quella del proprietario o usufruttuario del veicolo, che resta comunque distinta da quella del conducente. (Cass. civ. Sez. 2, 24.09.2009, n. 20611).

2. Il ricorso è infondato e va rigettato.

2.1 - L'interpretazione prospettata dalla ricorrente, e motivatamente disattesa dalla Corte di appello di Roma, non è convincente. L'argomento puramente testuale sul quale essa si fonda non convince, perchè privo di una sistematica valutazione della disciplina della solidarietà dettata in via generale dall'articolo 196 C.d.S.. Afferma la ricorrente che l'aver l'ultima parte di tale norma indicato il solo locatario (e non già il proprietario o i soggetti equiparati indicati nella prima parte di detta norma) quale soggetto solidalmente responsabile nel caso di cui all'articolo 84 C.d.S. (locazione di veicolo senza conducente) consentirebbe di escludere la responsabilità di colui che concede in locazione (breve) il veicolo.

Tale interpretazione non tiene però conto della ratio complessiva della norma in questione, che ha voluto prevedere soggetti diversi dal proprietario del veicolo, quali obbligati in via solidale, solo nelle ipotesi specificamente indicate come l'usufruttario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria. La norma non prevede il semplice locatore del veicolo. E ciò per l'evidente ragione, indicata chiaramente dalla Corte di appello, dell'agevole identificabilità, negli altri casi (diversamente dalla locazione semplice), del soggetto solidalmente responsabile. La norma, infatti, intende assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accettabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione. Nel caso della locazione del veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest'ultimo è noto al solo locatore (tranne specifici accordi tra le parti, come del resto evidenziato dalla stessa Corte di appello). Di qui, la ragione della mancata equiparazione del locatore alle ipotesi su indicate. Nè, in ragione della ratio indicata, può sostenersi un'interpretazione dell'ultima parte dell'articolo 196 C.d.S., che giunga a vanificare in concreto la solidarietà, una volta che non sia agevolmente identificabile il conducente e non sia altrettanto agevolmente accettabile il locatario, specie per i noleggi a breve termine. Il tutto anche alla luce dell'ulteriore elemento di interpretazione sistematica, del tutto condivisibile, indicato dalla Corte locale in relazione alla differenza ontologica esistente nella struttura contrattuale tra locazione finanziaria e locazione pura e semplice.

In definitiva, deve concludersi che l'ultima parte dell'articolo 196 C.d.S. deve interpretarsi nel senso che il locatario è un ulteriore soggetto obbligato solidamente, oltre al proprietario (o ai soggetti equiparati) ed al conducente.

3. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 3.000,00 (tremila) euro per compensi e 200,00 (duecento) euro per spese, oltre accessori di legge.