martedì 1 dicembre 2015

Duplicati delle patenti di guida richiesti presso gli Uffici della Motorizzazione Civile


Oggetto: “ Duplicati delle patenti di guida richiesti presso gli Uffici della Motorizzazione Civile.”

Da molti Uffici Motorizzazione Civile è stato chiesto di chiarire se, al momento della consegna all’utente di un duplicato di patente rilasciato, nei casi previsti dalle norme vigenti (ad es. per deterioramento) dall’Ufficio stesso, la patente duplicata debba essere ritirata.
Al riguardo si evidenzia che, già ad oggi, in caso di rinnovo di validità della patente ovvero in caso di duplicato per smarrimento, previa denuncia all’autorità di polizia, che provvede alla richiesta di duplicato, e successivo ritrovamento della vecchia patente da parte del titolare, non è richiesta la consegna della patente duplicata, ancorché questa sia in corso di validità.
Analogamente si dispone che, anche nei casi di duplicati di patenti di guida richiesti presso gli Uffici della Motorizzazione Civile, al rilascio degli stessi, non deve essere più richiesta la consegna della patente precedente.
Resta fermo che la patente duplicata risulta revocata in forza del rilascio del nuovo documento di guida.
firmato: Il Direttore Generale
Dott. Arch. Maurizio Vitelli
ES/FF