mercoledì 11 novembre 2015

Progressioni, illegittima la «corsia preferenziale» per i titolari di posizione organizzativa

Sono illegittime le norme dei contratti integrativi che stabiliscono la formazione di due distinte graduatorie per le progressioni orizzontali nella categoria D, distinguendo tra titolari di posizione organizzativa e altri dipendenti. Questo principio si applica anche negli enti in cui le posizioni organizzative svolgono i compiti dei dirigenti. Questa prescrizione è motivata dal fatto che il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa non incide sull'inquadramento dei dipendenti.

La selezione
Sono queste le più importanti indicazioni che si possono trarre dalla sentenza del Tribunale di Catania n. 3773/2015. In tal modo si fissano gli ambiti assai limitati entro cui la contrattazione collettiva locale può intervenire in questa materia a integrare le previsioni dettate dai contratti collettivi nazionali di lavoro; segnatamente, nel caso specifico, dal contratto nazionale del 31 marzo 1999. Le motivazioni dell'illegittimità della norma contrattuale sono sostanzialmente due. In primo luogo, la considerazione che questa scelta si deve considerare «in contrasto con i principi di selettività e di comparazione con gli altri dipendenti appartenenti alla medesima categoria». Per cui le amministrazioni devono tenere presente che non si possono suddividere in alcun modo i criteri di selezione all'interno della stessa categoria, neppure laddove la scelta fosse, come nel caso specifico, finalizzata a preservare da un possibile conflitto di interessi. Si tenga infatti presente che negli enti senza dirigenti le posizioni organizzative esercitano i poteri e le competenze del privato datore di lavoro, per cui esse valutano il personale, compreso quello di categoria D. Dipendenti, questi ultimi, che si pongono in concorrenza per le progressioni economiche.

Posizioni e inquadramento
In secondo luogo, viene affermato il principio che una previsione di questo genere non trova «alcuna giustificazione, giacchè il conferimento di posizione organizzativa non comporta l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale ma unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità senza mutamento di posizione funzionale, con correlato riconoscimento di un particolare beneficio economico. L'istituto appartiene più alla disciplina della retribuzione che a quella dell'inquadramento». Con molta chiarezza, insomma, viene detto che il conferimento di incarichi di posizione organizzativa non attiene in alcun modo all'inquadramento. Questi incarichi possono essere conferiti a dipendenti di categoria D, senza alcuna distinzione tra l'essere inquadrati giuridicamente nella posizione 1 o nella posizione 3.

Le scelte possibili
La sentenza non censura invece la scelta del contratto decentrato di riservare alle progressioni nella categoria D una quantità di risorse che consentono un numero di progressioni molto più ridotte rispetto a quelle delle altre categorie. Il ricorso al giudice del lavoro può essere instaurato anche con la sola finalità di ottenere il mero risarcimento del danno, che eventualmente si misura nella differenza tra le posizioni di progressione per tutto il periodo che passa «fino all'adeguamento della retribuzione mensile». In questo caso la sentenza non produce effetti nei confronti del dipendente che vedrebbe eventualmente messa in discussione la propria progressione nel caso in cui il giudizio fosse stato invece instaurato per ottenere la revisione delle scelte compiute dall'ente.