lunedì 16 novembre 2015

La zona a traffico limitato può essere allargata anche se il Pgt non lo prevede

Un gruppo di abitanti del centro storico della Capitale fanno ricorso per l'annullamento della deliberazione della giunta che ha ampliato una Ztl e di altri atti collegati, lamentando di essere danneggiati nel proprio interesse alla più ampia circolazione all'interno della zona.
Nel loro ricorso, sulla base di varie e specifiche norme, contestano che:
• Il Pgtu vigente non prevede l'istituzione della Ztl in esame;
• la sua istituzione è uno dei possibili strumenti di regolazione della mobilità urbana e l'ente non avrebbe adeguatamente bilanciato gli interessi in gioco;
• l'area oggi inclusa nella nuova Ztl, era già gravata da limitazioni previste per la Ztl e i ricorrenti sono stati ulteriormente "compressi" nel proprio interesse ad accedere;
• il concetto di "vivibilità" e "fruibilità" degli ambiti di valore storico-monumentale, di cui alla delibera, è sbilanciato in favore di una specifica categoria di utenza (quella turistica medio-bassa), con disparità di trattamento verso gli altri utenti.

Le ragioni dell'ente
Si è costituita, per resistere, Roma Capitale che sostiene vari profili, tra cui i seguenti:
• si provvedimenti impugnati s'inseriscono nel contesto delle disposizioni del Pgtu vigente (dal 1999) e del Piano adottato e le strategie degli ultimi anni hanno riguardato miglioramento della circolazione, sicurezza stradale, protezione delle utenze deboli e riduzione dell'inquinamento, atmosferico e acustico. L'istituzione della Ztl in esame non è un tassello isolato, ma è parte di un mosaico per un centro della città più sostenibile;
• il nuovo Pgtu ha individuato ulteriori azioni per limitare l'utilizzo del mezzo privato nelle zone centrali, perché le misure di limitazione del traffico privato hanno prodotto risultati inferiori a quelli attesi;
• la qualità dell'aria presenta criticità che sono oltre i limiti consentiti e il ministero dell'Ambiente ha ricevuto una richiesta di informazioni della Commissione Ue proprio per la città in questione;
• la disciplina delle isole ambientali ha base normativa nell'articolo 7 del Codice della strada, secondo cui i Comuni possono regolamentare aree definite "A" dall'articolo 2 del Dm 1444/1968 e altre aree in zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta;
• la Corte Costituzionale (sentenza n. 264/1996) ha stabilito che sistemi come il pedaggio autostradale o provvedimenti di chiusura dei centri storici delle più importanti città sono da ritenersi legittimi perché il principio della libera circolazione non si identifica con la libertà assoluta di circolare su tutte le strade con il mezzo privato, bensì va regolata.

La decisione
Sulla base di tali contenuti il Tar Lazio, sezione seconda, con la sentenza n. 12247/2015 stabilisce i seguenti punti principali con i quali respinge il ricorso.
1) Per l'istituzione di una Ztl non è richiesta l'adozione di un Pgtu. Infatti, la base della disciplina è l'articolo 7, comma 9, del Codice della strada.
2) La giurisprudenza è concorde nel ritenere che la mancata adozione di esso non impedisce l'istituzione della Ztl di cui al precedente articolo 7, comma 9 (…) (Tar Campania, sentenza 27 gennaio 2015 n. 458).
3) L'istituzione di Ztl non deve essere, però, in contrasto con il Piano del traffico (Tar Lazio, sezione II, n. 4234/2015), ma, nel caso specifico, i ricorrenti non hanno individuato in esso alcuna norma contrastante o incompatibile con l'istituzione della Ztl.
4) La partecipazione e/o consultazione dei cittadini non è dovuta: le delibere in questione sono atti amministrativi di carattere generale di natura programmatoria e a esse non si applicano, ai sensi dell'articolo 13 della stessa legge, le norme della n. 241/1990 in tema di partecipazione al procedimento amministrativo, (Consiglio di Stato, sentenza n. 4392/2014).
5) Circa la ragionevolezza e proporzionalità delle scelte dell'amministrazione capitolina, la sentenza riprende il Consiglio di Stato, sentenza n. 825/2009 secondo cui:
- i provvedimenti limitativi della circolazione veicolare nei centri abitati sono espressione di scelte latamente discrezionali «che coprono un arco molto esteso di soluzioni possibili, incidenti su valori costituzionali spesso contrapposti, che devono essere contemperati, secondo criteri di ragionevolezza»;
- «sempre giustificata» la parziale limitazione della libertà di locomozione e di iniziativa economica «quando derivi dall'esigenza di tutela rafforzata di patrimoni culturali e ambientali di assoluto rilievo mondiale o nazionale».

Ulteriori rilievi
Il Tar aggiunge poi che le delibere in causa sono l'epilogo di misure precedenti e già sperimentate e che la circostanza che la nuova area fosse già ricompresa nella Ztl del centro storico, non esclude una ulteriore modulazione, con l'introduzione, in un'area a essa interna e di norme più restrittive, trattandosi di «zona di particolare rilevanza urbanistica» ai fini dell'articolo 7, comma 8 del Codice della strada.
La sentenza ritiene che sia rimasta incontestata l'affermazione dell'amministrazione capitolina secondo cui la riduzione dell'accessibilità, in realtà, è minima, in quanto, data la conformazione dell'ambito interessato, i mezzi privati, siano essi autovetture, motocicli o ciclomotori, possono condurre a una distanza pedonale massima di 150-200 metri da qualsiasi destinazione interna alla Ztl "A1".
Sulla decisione di impedire l'accesso ai ciclomotori, non sono state contestate le risultanze dell'istruttoria dell'ente secondo cui, con le passate restrizioni sono aumentati i veicoli a due ruote, con conseguente aumento dell'incidentalità.
Infine, appare recessiva, rispetto alla riqualificazione, la paventata flessione dei ricavi delle attività commerciali e di quelle artigianali, insediate nell'area del Tridente.
di Aldo Monea
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