Con
circolare MIT n. 25018 del 29 ottobre 2015 sono state emanate nuove
disposizione, che sono operative a partire dal 2 novembre 2015 e riguardano l’intestazione temporanea di
veicoli a titolo di locazione senza conducente.
Detta
Circolare si è resa necessaria dopo che il Tar del Lazio con
sentenze n. 11004/2015 e n. 11006/2015, depositate il 02 settembre 2015, ha accolto parzialmente i ricorsi promossi
dalle maggiori società di noleggio.
Ma
se da un lato il medesimo Tribunale ha ritenuto di accogliere parzialmente
talune eccezioni:
·
“nella sola parte
in cui deduce l’illegittimità della circolare del 10 luglio 2014 laddove (paragrafo E.1 pag. 10) prevede il divieto di subcomodato e,
per l’effetto, annulla la circolare limitatamente alla predetta parte”;
·
“nella sola parte
riferibile alla censura sub VI e limitatamente alla dedotta illegittimità della
disposizione, di cui a pag. 9 della circolare del 27 ottobre 2014, che prevede il divieto di delega generale
e, per l’effetto, annulla, in parte qua, la predetta circolare”;
·
“con riferimento alla
sola censura rubricata sub XIV e, per l’effetto, annulla la circolare del 9
marzo 2015 nella parte in cui, per
le locazioni senza conducente, prevede
il pagamento dei diritti di motorizzazione di 9 euro”;
dall’altro,
ha evidenziato che “resta ferma l’applicazione
dell’art. 247 bis del regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice
della strada…il quale pone a carico dell’avente diritto (nel caso di specie: il
locatario) gli obblighi di comunicazione ivi disciplinati e le responsabilità
amministrative derivanti dalla omissione degli obblighi stessi” e in
riferimento alla restante parte del ricorso principale, Il Tribunale ne ha
dichiarata la cessazione della materia
del contendere, in quanto le
circolari del 10 luglio e del 27 ottobre 2014, che disciplinano la
locazione senza conducente, erano nel
frattempo state oggetto dell’annullamento in autotutela ad opera della
circolare del 9 marzo 2015, emanata dal
Ministero dall’Interno.
Alle
luce delle nuove disposizioni, il Ministero ricorda, che gli obblighi di comunicazione relativi alla temporanea disponibilità
di veicoli a titolo di locazione senza conducente ricadono sull'avente causa
che può delegare il dante causa, anche a mezzo di deleghe generali,
all'espletamento degli adempimenti che si rendessero necessari sino alla
restituzione del veicolo.
Restano,
tuttavia, alcune criticità che la circolare predetta purtroppo non chiarisce:
La
prima, relativa ai controlli ed in particolare all’applicazione del sistema sanzionatorio da
parte degli organi di Polizia Stradale, tenuto conto che l’avente causa (locatario), non risulta tra i
responsabili in solido di cui all’art. 196 del C.d.S., la seconda, invece,
riguarda tutte quelle procedure che sono state oggetto di annullamento, in
autotutela, da parte del Ministero dell’Interno.
Sotto
una scheda riepilogativa relativa all’Art. 94, comma 4-bis, C.d.S. -
Mario Serio
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