IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni,
recante "Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
del Ministero dei trasporti" ed in particolare i punti 1 e 2 della
tabella 3;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, recante "Nuovo codice della strada";
Vista la legge 29 luglio 2010, n. 120, recante "Disposizioni in
materia di sicurezza stradale" ed in particolare l'art. 21, comma 1,
lettera a), nella parte in cui, modificando l'art. 126, comma 5, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede che la conferma
di validita' della patente di guida sia comprovata dall'emissione di
un duplicato della stessa, recante la nuova data di scadenza di
validita' e trasmessa per posta al titolare;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante
"Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE in materia di
patente di guida" ed, in particolare, l'art. 3, paragrafo 3, della
direttiva 2006/126/CE che fa obbligo agli Stati membri di assicurare
che "entro il 19 gennaio 2033, tutte le patenti di guida rilasciate o
in circolazione soddisfino tutti i requisiti" del nuovo modello di
patente UE;
Considerato che l'attuazione del suddetto art. 126, comma 5 (ora
comma 8 in ottemperanza all'obbligo di cui al predetto art. 3,
paragrafo 3, della direttiva 2006/126/CE), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, determina un incremento del fabbisogno di
approvvigionamento di supporti card di patente di guida, conformi al
nuovo modello UE, commisurato non solo alla domanda di patenti a
seguito di esame e duplicato per deterioramento, smarrimento, furto o
distruzione, come da procedure attualmente in uso, ma anche a quella
di emissione di duplicati in sede di conferma di validita', oggi
comprovata dall'emissione di mero tagliando;
Visto, altresi', l'art. 23, comma 7, e l'allegato IV, punto 4.2,
del richiamato decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, ai sensi
dei quali il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali ed il personale deve provvedere affinche' gli esaminatori
per la prova pratica di guida seguano - tra l'altro - "una formazione
continua minima di almeno cinque giorni complessivi per un periodo di
cinque anni, al fine di sviluppare e mantenere le necessarie
capacita' pratiche di guida";
Considerato, inoltre, che il corretto adempimento degli obblighi
comunitari posti dall'allegato II, lettera B, della direttiva
2006/126/CE, come recepito dal corrispondente allegato II del decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59, impone l'adeguamento delle aree
degli uffici periferici del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali ed il personale, gia' destinate
all'esecuzione delle prove utili a conseguire le patenti di categoria
A1 ed A fino al 18 gennaio 2013;
Visti i punti 6.2.3, 6.2.4 e 6.2.5 del predetto allegato II,
lettera B che prescrivono, nell'ambito della prova di capacita' e
comportamento per il conseguimento di una patente di guida di
categoria A1, A2 o A, l'esecuzione di manovre particolari in area
chiusa al traffico;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
8 gennaio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio
2013, n. 25, recante "Disciplina della prova di controllo delle
cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il
conseguimento delle patente di guida delle categorie A1, A2 ed A,
anche speciali, nonche' delle modalita' di esercitazioni alla guida
di veicoli per i quali sono richieste le predette patenti" ed in
particolare gli allegati A, B, C e D recanti specifica dei circuiti
di prova utili alla realizzazione delle predette manovre;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, recante
"Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n.
59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonche' attuazione della direttiva
2011/94/11E recante modifiche della direttiva 2006/126/CE,
concernente la patente di guida" ed in particolare il Capo I recante
modificazioni al su menzionato decreto legislativo 18 aprile 2011, n.
59;
Visto l'art. 22, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2011,
n. 59, che prevede che alla copertura di nuovi o maggiori oneri
derivanti dalla realizzazione del nuovo modello di patente UE si
provveda mediante corrispondente revisione delle tariffe applicabili
alle operazioni in materia di motorizzazione, di cui al punto 1 della
citata tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870;
Visto, inoltre, l'art. 11 del richiamato decreto legislativo 16
gennaio 2013, n. 2, che rinvia ad un decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, la determinazione dell'incremento
delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di
motorizzazione, di cui ai punti 1 e 2 della tabella 3 della legge 1°
dicembre 1986, n. 870, affinche' il relativo maggior gettito,
affluito all'entrata del bilancio dello Stato, sia riassegnato allo
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per essere destinato agli adempimenti connessi
all'attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59;
Vista la proposta della Direzione generale per la motorizzazione
trasmessa con nota del 15 luglio 2015, con cui si chiede di procedere
all'aumento delle tariffe connesse al rilascio delle patenti di guida
mediante l'emanazione del decreto, di cui all'art. 11 del decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, con le formalita' previste
dall'art. 22, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59,
al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi
derivanti dai predetti provvedimenti normativi;
Decreta:
Art. 1
Incremento delle tariffe di cui alla tabella 3, punti 1
e 2 della legge 1° dicembre 1986, n. 870
1. Alla tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 1, la voce tariffaria "15,00" e' sostituita dalla
seguente: "16,20";
b) al punto 2, la voce tariffaria "9,00" e' sostituita dalla
seguente: "10,20".
2. II maggior gettito derivante dall'incremento dell'importo di cui
al comma 1, affluisce all'entrata del bilancio dello Stato, Capo XV -
Capitolo 2454 - art. 20, ed e' riassegnato allo stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le finalita'
di cui all'art. 22, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2011,
n. 59, ed all'art. 11 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 7.
Art. 2
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a
decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2015
Il Ministro
delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare
registro n. 1, foglio n. 3387