venerdì 20 novembre 2015

È illegittima l'ordinanza con cui il dirigente dell'area tecnica di un Comune impone la rimozione di un cancello abusivo dall'ingresso di una strada vicinale pubblica

  (Tar Veneto, sezione 1, sentenza 9 novembre 2015, n. 1165).


Il fatto
La controversia trae origine dal fatto che un cittadino di un Comune ha collocato abusivamente un cancello sulla strada vicinale pubblica, prospiciente alla sua proprietà, al fine di precludere il transito agli estranei.
Il Dirigente dell'Area tecnica di questo Comune ha emanato un'ordinanza, nella quale ha ordinato la rimozione di questo cancello.
L'ordinanza è stata impugnata dal cittadino davanti al Tar, con l'argomento che essa era illegittima per incompetenza.
Il Comune si è costituito in giudizio, contestando le censure del ricorrente, ma il Tar ha accolto il ricorso.


La sentenza
L'esercizio del potere di autotutela possessoria delle strade vicinali è attribuito al Sindaco dall'articolo 378 della legge 20 marzo 1865, Allegato F e dall'articolo 15 del Dlgslgt 1 settembre 1918, n. 1446.
Queste norme non sono state abrogate dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 2009, n. 179 né tale potere del Sindaco è stato trasferito ai Dirigenti con l'entrata in vigore del Testo unico degli Enti locali, perché il comma 5 dell'articolo 107 del Testo Unico fa espressamente ‘salve' le competenze del Sindaco previste dagli articolo 50, comma 3 e 54 e quindi le competenze ‘espressamente attribuite dalla legge in materia di ordine e di sicurezza pubblica'. Pertanto, l'ordinanza del Dirigente è illegittima e deve perciò essere annullata.


La valutazione della sentenza
La pronuncia, succinta ma bene articolata, è degna di approvazione.
I giudici hanno puntualmente argomentato sulla successione delle norme, a partire dall'antica e vigente legge del 1865 sino al più recente Testo unico degli Enti locali del 2000. Ma ciò che deve essere censurato è la disarmonia legislativa e l'intreccio di queste norme, che possono far sorgere dei dubbi.
Infatti, un'antica legge del 1865 e un'altra legge del 1918 (non modificate espressamente, né abrogate) attribuivano al Sindaco la competenza per l'esercizio del potere di autotutela possessoria sulle strade vicinali.
Dopo circa un secolo e mezzo, il nuovo Testo unico degli Enti locali (Dlgs 267/2000, articolo 107) ha, con regola generale, trasferito ai Dirigenti tutti gli atti di gestione, lasciando al Sindaco soltanto gli atti di indirizzo. Ma questo trasferimento di competenze ha previsto delle eccezioni, e cioè quelle di cui agli articoli 50, comma 3 e 54 dello stesso Testo unico, relative alle materie di ‘ordine e sicurezza pubblica', che rimangono di competenza del Sindaco.
La situazione normativa è quindi complessa, perché ci si trova di fronte a un'eccezione rispetto alla regola generale che gli atti di gestione sono di competenza dei Dirigenti, ma è dubbio che la tutela sulle strade vicinali pubbliche faccia parte delle materie dell'‘ordine e sicurezza pubblica'.
I giudici hanno ritenuto di sì, argomentato esattamente la decisione, tuttavia non si possono escludere ipotesi risolutive diverse considerando la scarsa chiarezza normativa.
Tutto ciò fa sorgere dei problemi sull'applicabilità di queste norme, perché si tratta di leggi che risalgono a più di un secolo addietro, e che erano state elaborate nel contesto di un sistema di precedenti e centralistiche leggi comunali e provinciali, del tutto diverse dall'attuale sistema delle Autonomie locali.
In definitiva, la soluzione sull'Autorità competente per le strade vicinali non può essere stabilita che da una nuova, precisa ed esplicita disposizione normativa, che dovrebbe essere inserita nel nuovo Testo unico degli Enti locali (o della Carta delle autonomie) che si attende ormai da troppo tempo.


Le conseguenze per gli altri Comuni
La sentenza è molto utile per i Comuni che si devono occupare di problemi relativi alle strade vicinali, e attualmente la soluzione stabilita dal Tar Veneto è l'indicazione giurisprudenziale che può essere ragionevolmente seguita.
 di Vittorio Italia
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