domenica 11 ottobre 2015

Circolazione di prova.Emanato un indirizzo interpretativo

IN ESCLUSIVA

Circolazione di prova

Emanato un indirizzo  interpretativo  relativo alla corretta applicazione delle norme relative alla  circolazione di prova

Con nota protocollo n. 1500019927/220.1(art.98 C.d.S.) del 3 ottobre 2015,  la Polizia di Stato, Compartimento Polizia Stradale  per il “LAZIO”- Sezione di Roma -  ha emanato un indirizzo  interpretativo  relativo alla corretta applicazione delle norme relative alla  circolazione di prova.

La stessa, dopo aver enucleato quanto già riportato nel D.P.R  24 novembre 2001, n. 474/01, sulle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione, sulle condizioni di utilizzo, e così via, ha focalizzato la sua attenzione  sulla validità dell’autorizzazione ed in particolare sulla sua scadenza, precisando in quest’ultima ipotesi che:

·         NON si considera circolazione di prova ma ordinaria e si applicano  gli artt. 193, 93 e 80 C.d.S.;
·         NON si deve procedere al ritiro dell’autorizzazione e della targa, in quanto non previsto;
·         NON si deve procedere alla contestazione ai sensi dell’art. 193 del C.d.S., se l’assicurazione sulla targa di prova è ancora in corso, in quanto la copertura assicurativa risulta operante.


Rimane pressoché  irrisolta, invece, la mancata revisione del veicolo immatricolato in italia e con targa Italiana che circola con targa di prova esposta, poiché l’Ordinanza interlocutoria  (Cassazione Civile, Sez. VI - 2 20-11-2013 n. 26074), con la quale la stessa rinviava  la trattazione del ricorso alla pubblica udienza presso la Sezione Seconda civile, non è stata ancora pubblicata, e il  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito  a tal proposito  dalla stessa sezione della Polizia di Stato,    ha espresso il parere negativo sulla contestazione  dell’art. 80 comma 14, nel caso prospettato.

Nulla viene detto, infine, sulla  sanzione per uso improprio della targa di prova quando questa è stata collocata su un veicolo già radiato dal PRA, perché destinato alla demolizione, che viene esportato definitivamente all’estero,  probabilmente perché già disciplinato dalla  nota Ministero Interno n. 300/A/57277/105/20.3 del 24 ottobre 1994,  mentre   sull’utilizzo delle Targhe “temporanee” tedesche, altrimenti dette di “breve termine”: con circolare n. 300/A/352/13/111/57/6 del 11/01/2013, il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza unitamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- hanno già  fornito indicazioni.

Sotto una tabella esplicativa con tutte le altre indicazioni operative fornite dalla nota compartimentale sopra citata.

L’Isp. Capo di P.M.
Mario Serio

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CIRCOLAZIONE DI PROVA

Violazione
Note
Circolava senza avere con se l’autorizzazione
Art. 180, co. 1° e 7° C.d.S.

Circolava con l’autorizzazione scaduta

Non si considera circolazione di prova ma ordinaria. Si applicano  gli artt. 193, 93 e 80 C.d.S. e NON si deve procedere al ritiro dell’autorizzazione e della targa
Uso improprio dell’autorizzazione da parte del titolare dell’autorizzazione (o di un suo delegato
Art. 98, comma 3 C.d.S. e D.P.R. 474/2001

Veicolo non in regola con la revisione (immatricolato in Italia con Targa Italiana)

NON si deve contestare  l’art. 80, comma 14 C.d.S.

N.B. Il veicolo in circolazione di prova deve comunque rispettare gli artt. 72 e 79 C.d.S.
L’obbligato in solido è l’intestatario della targa d’immatricolazione o in mancanza,  il proprietario del veicolo (se identificabile)
Circolava con un veicolo eccezionale con targa di prova (art. 14, comma 10, reg. di esecuzione C.d.S.) in mancanza di autorizzazione dell’Ente proprietario della strada 
Art. 10 C.d.S.

Mancata esposizione della targa di prova da parte del titolare, o un suo delegato, presente a bordo
D.P.R. 474/2001, art. 2, comma 1 (sanzione 25,00 €)

Mancata esposizione della targa di prova da parte del titolare, o un suo delegato,  NON presente a bordo

Non si considera circolazione di prova ma ordinaria