Circolazione
di prova
Emanato un
indirizzo interpretativo relativo alla corretta applicazione delle
norme relative alla circolazione di
prova
Con nota protocollo n. 1500019927/220.1(art.98
C.d.S.) del 3 ottobre 2015, la Polizia
di Stato, Compartimento Polizia Stradale per il “LAZIO”- Sezione di Roma - ha emanato un indirizzo interpretativo relativo alla corretta applicazione delle
norme relative alla circolazione di
prova.
La stessa, dopo aver enucleato quanto
già riportato nel D.P.R 24 novembre 2001, n. 474/01, sulle condizioni
per il rilascio dell’autorizzazione, sulle condizioni di utilizzo, e così via, ha
focalizzato la sua attenzione sulla validità
dell’autorizzazione ed in particolare sulla sua scadenza,
precisando in quest’ultima ipotesi che:
·
NON si considera circolazione di prova ma ordinaria e si
applicano gli artt. 193, 93 e 80 C.d.S.;
·
NON si deve procedere al ritiro dell’autorizzazione e della
targa, in quanto non previsto;
·
NON si deve procedere alla contestazione ai sensi dell’art.
193 del C.d.S., se l’assicurazione sulla targa di prova è ancora in corso, in
quanto la copertura assicurativa risulta operante.
Rimane pressoché irrisolta, invece, la mancata revisione del veicolo immatricolato in italia e con targa
Italiana che circola con targa di prova esposta, poiché l’Ordinanza
interlocutoria (Cassazione Civile, Sez.
VI - 2 20-11-2013 n. 26074), con la quale la stessa rinviava la trattazione del ricorso alla pubblica
udienza presso la Sezione Seconda civile, non è stata ancora pubblicata, e
il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, sentito a tal proposito dalla stessa sezione della Polizia di Stato, ha
espresso il parere negativo sulla
contestazione dell’art. 80 comma 14,
nel caso prospettato.
Nulla viene detto, infine, sulla sanzione per uso improprio della targa di
prova quando questa è stata collocata su un veicolo già radiato dal PRA, perché
destinato alla demolizione, che viene esportato definitivamente all’estero, probabilmente perché già disciplinato
dalla nota Ministero Interno n.
300/A/57277/105/20.3 del 24 ottobre 1994, mentre sull’utilizzo delle Targhe “temporanee”
tedesche, altrimenti dette di “breve termine”: con circolare n.
300/A/352/13/111/57/6 del 11/01/2013, il Ministero dell’Interno – Dipartimento
della Pubblica Sicurezza unitamente al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti- hanno già fornito
indicazioni.
Sotto
una tabella esplicativa con tutte le altre indicazioni operative fornite dalla
nota compartimentale sopra citata.
L’Isp. Capo di P.M.
Mario Serio
Riproduzione
Riservata
CIRCOLAZIONE
DI PROVA
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Violazione
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Note
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Circolava senza avere con se
l’autorizzazione
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Art. 180, co. 1° e 7° C.d.S.
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Circolava con l’autorizzazione scaduta
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Non si considera circolazione di prova ma
ordinaria. Si applicano gli artt. 193,
93 e 80 C.d.S. e NON si deve
procedere al ritiro dell’autorizzazione e della targa
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Uso improprio dell’autorizzazione da parte
del titolare dell’autorizzazione (o di un suo delegato
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Art. 98, comma 3 C.d.S. e D.P.R. 474/2001
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Veicolo non in regola con la revisione
(immatricolato in Italia con Targa Italiana)
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NON si deve
contestare l’art. 80, comma 14 C.d.S.
N.B. Il veicolo in circolazione di prova
deve comunque rispettare gli artt. 72 e 79 C.d.S.
L’obbligato in solido è l’intestatario
della targa d’immatricolazione o in mancanza,
il proprietario del veicolo (se identificabile)
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Circolava con un veicolo eccezionale con
targa di prova (art. 14, comma 10, reg. di esecuzione C.d.S.) in mancanza di
autorizzazione dell’Ente proprietario della strada
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Art. 10 C.d.S.
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Mancata esposizione della targa di prova da
parte del titolare, o un suo delegato, presente a bordo
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D.P.R. 474/2001, art. 2, comma 1 (sanzione
25,00 €)
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Mancata esposizione della targa di prova da
parte del titolare, o un suo delegato,
NON presente a bordo
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Non si considera circolazione di prova ma ordinaria
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