di Federico Gavioli -Sole 24 Ore
pdf La sentenza della Cassazione n. 36242/2015
Per il danno subito da un cittadino "affondato" nel tombino di una strada risponde penalmente il dirigente comunale per le gravi negligenze in merito al controllo delle condizioni di sicurezza della strada. Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 36242 dell'8 settembre 2015 in merito alla brutta caduta di un passante a causa della quale ha riportato alcune lesioni.
L'orientamento dei giudici del merito
Sia in primo grado, sia davanti ai giudici della Corte di appello, il dirigente comunale è stato giudicato colpevole per aver cagionato lesioni personali lievi, con condotta colposa consistita nell'omettere la manutenzione di un tombino di raccolta delle acque piovane posizionato su un marciapiede, nel quale, a causa di una rottura della copertura, un cittadino è affondato con il piede destro, cadendo in terra.
La difesa del dirigente comunale
Il dirigente è ricorso davanti alla Cassazione sostenendo che i giudici di primo grado non hanno tenuto conto del comportamento negligente della persona offesa e non hanno accertato l'esistenza di una oggettiva insidia, non potendosi spingere la difesa degli interessi degli utenti della strada sino al punto di escludere il principio di auto-responsabilità della vittima.
Il Tribunale, inoltre, ha ritenuto l'attendibilità della persona offesa senza rilevare che la medesima si è costituita parte civile e che, quindi, le sue dichiarazioni necessitavano di riscontri; riscontri che non possono essere colti né nel verbale di accertamento dei vigili urbani né nella affermata compatibilità delle lesioni riportate dal cittadino stesso.
Le fonti di pericolo vanno segnalate
La Corte di Cassazione ha osservato che nel caso di specie, l'analisi del Tribunale è stata correttamente compiuta. I giudici di primo grado, infatti, hanno evidenziato che non risultano elementi che mettano in discussione l'attendibilità del cittadino e che dal verbale della Polizia municipale si evinceva la presenza sul marciapiede del tombino con una parte di piastrelle mancante lì dove lo aveva segnalato il cittadino stesso.
Il dirigente, inoltre, nel ricorso ha evidenziato che ai fini dell'addebito per colpa vi deve essere la necessità dell'esistenza di un'insidia. In particolare viene richiamato, attraverso la giurisprudenza della Cassazione il fatto che, in tema di omicidio colposo a seguito di incidente stradale, affinché le condizioni della strada assumano un'esclusiva efficienza causale dell'evento, è necessario che le sue anomalie assumano i caratteri dell'insidia e del trabocchetto, di conseguenza che per la loro oggettiva invisibilità e la conseguente imprevedibilità, integrino una situazione di pericolo occulto inevitabile con l'uso della normale diligenza.
La Cassazione, nel respingere anche questa motivazione, ha ritenuto non corrette le osservazioni del dirigente comunale. Nel caso in esame il dislivello del tombino sarebbe stato percepibile al dirigente se avesse usato l'ordinaria diligenza. In tale contesto si è, quindi, concluso che la causa dell'infortunio non può che fare capo esclusivamente e direttamente a chi non abbia adottato la diligenza imposta.
Non è neppure fondato, come ha sostenuto il dirigente nel ricorso in Cassazione, ritenere che il sinistro sia dipeso da un comportamento del cittadino; in ogni caso, osserva la Corte, la sua eventuale negligenza non toglie nulla alla rilevanza causale della condotta ascritta al dirigente stesso, eventualmente concorrendo con questa.
Per la Cassazione al dirigente comunale era almeno chiesto, anche a fronte di una impossibilità di interventi manutentivi per carenza di risorse economiche del Comune, di prendere quel minimo di misure di sicurezza per gli utenti, con l'apposizione di segnali di pericolo che avessero, nel caso in esame, fatto emergere fonti di pericolo.
pdf La sentenza della Cassazione n. 36242/2015
Per il danno subito da un cittadino "affondato" nel tombino di una strada risponde penalmente il dirigente comunale per le gravi negligenze in merito al controllo delle condizioni di sicurezza della strada. Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 36242 dell'8 settembre 2015 in merito alla brutta caduta di un passante a causa della quale ha riportato alcune lesioni.
L'orientamento dei giudici del merito
Sia in primo grado, sia davanti ai giudici della Corte di appello, il dirigente comunale è stato giudicato colpevole per aver cagionato lesioni personali lievi, con condotta colposa consistita nell'omettere la manutenzione di un tombino di raccolta delle acque piovane posizionato su un marciapiede, nel quale, a causa di una rottura della copertura, un cittadino è affondato con il piede destro, cadendo in terra.
La difesa del dirigente comunale
Il dirigente è ricorso davanti alla Cassazione sostenendo che i giudici di primo grado non hanno tenuto conto del comportamento negligente della persona offesa e non hanno accertato l'esistenza di una oggettiva insidia, non potendosi spingere la difesa degli interessi degli utenti della strada sino al punto di escludere il principio di auto-responsabilità della vittima.
Il Tribunale, inoltre, ha ritenuto l'attendibilità della persona offesa senza rilevare che la medesima si è costituita parte civile e che, quindi, le sue dichiarazioni necessitavano di riscontri; riscontri che non possono essere colti né nel verbale di accertamento dei vigili urbani né nella affermata compatibilità delle lesioni riportate dal cittadino stesso.
Le fonti di pericolo vanno segnalate
La Corte di Cassazione ha osservato che nel caso di specie, l'analisi del Tribunale è stata correttamente compiuta. I giudici di primo grado, infatti, hanno evidenziato che non risultano elementi che mettano in discussione l'attendibilità del cittadino e che dal verbale della Polizia municipale si evinceva la presenza sul marciapiede del tombino con una parte di piastrelle mancante lì dove lo aveva segnalato il cittadino stesso.
Il dirigente, inoltre, nel ricorso ha evidenziato che ai fini dell'addebito per colpa vi deve essere la necessità dell'esistenza di un'insidia. In particolare viene richiamato, attraverso la giurisprudenza della Cassazione il fatto che, in tema di omicidio colposo a seguito di incidente stradale, affinché le condizioni della strada assumano un'esclusiva efficienza causale dell'evento, è necessario che le sue anomalie assumano i caratteri dell'insidia e del trabocchetto, di conseguenza che per la loro oggettiva invisibilità e la conseguente imprevedibilità, integrino una situazione di pericolo occulto inevitabile con l'uso della normale diligenza.
La Cassazione, nel respingere anche questa motivazione, ha ritenuto non corrette le osservazioni del dirigente comunale. Nel caso in esame il dislivello del tombino sarebbe stato percepibile al dirigente se avesse usato l'ordinaria diligenza. In tale contesto si è, quindi, concluso che la causa dell'infortunio non può che fare capo esclusivamente e direttamente a chi non abbia adottato la diligenza imposta.
Non è neppure fondato, come ha sostenuto il dirigente nel ricorso in Cassazione, ritenere che il sinistro sia dipeso da un comportamento del cittadino; in ogni caso, osserva la Corte, la sua eventuale negligenza non toglie nulla alla rilevanza causale della condotta ascritta al dirigente stesso, eventualmente concorrendo con questa.
Per la Cassazione al dirigente comunale era almeno chiesto, anche a fronte di una impossibilità di interventi manutentivi per carenza di risorse economiche del Comune, di prendere quel minimo di misure di sicurezza per gli utenti, con l'apposizione di segnali di pericolo che avessero, nel caso in esame, fatto emergere fonti di pericolo.