domenica 27 settembre 2015

Sancita Intesa sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministro della salute, recante il regolamento di definizione delle denominazioni di panificio, pane fresco e pane a durabilità prolungata.

Intesa, ai sensi de/l'artico/o 4, comma 2-ter, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. --------------

 Panifici e pane fresco: Stato-Regioni, via libera a Regolamento
Definito anche il "pane a durabilità prolungata"
(Regioni.it 2796 - 25/09/2015) Le Regioni, nel corso della Conferenza Stato-Regioni che si è svolta il 24 settembre, hanno espresso l'intesa sul decreto che contiene il regolamento che definisce le denominazioni di "panificio", "pane fresco" e "pane a durabilità prolungata".
La normativa - che risolvere il vuoto normativo creato dalla mancata emanazione del decreto in attuazione dell'art.4 del dl 223/2006 - prevede che per panificio si intenda l'impresa "che dispone di impianti di produzione di pane ed eventualmente altri prodotti da forno e assimilati o affini e svolge l'intero ciclo di produzione, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale".
E' denominato "fresco" il pane preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento o alla surgelazione, ad eccezione del rallentamento del processo di lievitazione, privo di additivi conservanti e di altri trattamenti che abbiano effetto conservante. Il provvedimento stabilisce poi che è ritenuto continuo il processo di produzione per il quale non intercorra un intervallo di tempo superiore alle 72 ore dall'inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto. All'articolo 3 si stabilisce invece che per "pane conservato o a durabilità prolungata" si intende il pane sottoposto a trattamenti che ne aumentino la durabilità e che è posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi lo stato e il metodo di conservazione utilizzato, nonchè le eventuali modalità di conservazione ed i consumo. Al momento della vendita questi prodotti devono essere esposti in scomparti appositamente riservati.

ANSA