lunedì 28 settembre 2015

Quando la Revoca della Patente di Guida è più che Sacrosanta

N. 11381/2015 REG.PROV.COLL.
N. 07111/2015 REG.RIC.




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7111 del 2015, proposto da:
Diego De Filippi, rappresentato e difeso dall'avv. Michael Robert Jonas, con domicilio eletto presso Michael Robert Jonas in Roma, Via Anton Giulio Barrili, 49;

contro

Ufficio territoriale del Governo di Roma, rappresentato e difeso per legge dall' Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;


per l'annullamento

del provvedimento di revoca della patente di guida;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 il dott. Antonino Savo Amodio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in esame il sig. De Filippi impugna il provvedimento in epigrafe indicato, deducendo:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 201 del Codice della strada, per difetto di notifica del decreto di revoca, in quanto, anziché essere effettuata con le modalità previste dal codice di procedura civile, è stata operata imponendo all’interessato di recarsi negli uffici della Questura.

Trattandosi di notifica inesistente, non sarebbe possibile neppure invocare la sanatoria prevista dall’art. 156 del Codice di rito.

2) Violazione dell’art. 120 del Codice della strada in relazione all’art. 73 del D.P.R. n. 309/90, in quanto il citato art. 120 non consentirebbe, in un mutato quadro normativo e giurisprudenziale, un’applicazione automatica degli effetti ad essa connessi.

3) in via subordinata, incostituzionalità dell’art. 120 del Codice della strada, se interpretata nel senso di prevedere l’automaticità dell’effetto sanzionatorio.

4) Violazione dell’art. 4 della Costituzione, in quanto la revoca della patente, disposta nella specie, finirebbe con l’impedire al ricorrente di espletare il suo lavoro, con ovvie conseguenze negative.

Si è costituito in giudizio l’Ufficio territoriale del Governo, a difesa del provvedimento impugnato.

Alla camera di consiglio del 9 luglio 2015, il Tribunale, ritenendo che ci fossero tutti i presupposti, di cui all’art. 60 del Codice del processo amministrativo, per definire la controversia con una sentenza in forma semplificata, ha dato avviso ai difensori delle parti presenti di tale intenzione.

DIRITTO

La questione controversa si presta ad un’agevole soluzione, in quanto tutt’e quattro i motivi di doglianza appaiono palesemente infondati.

1) In ordine al primo, concernente il presunto difetto di notifica del decreto di revoca, è agevole osservare, intanto, che contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il provvedimento impugnato non costituisce un atto ricetti zio, in quanto l’effetto revocatorio è conseguenza del mero esercizio del potere sanzionatorio della pubblica amministrazione.

La comunicazione al privato ha una mera funzione di conoscenza della determinazione stessa, sicché l’eventuale irritualità di essa non inficia il provvedimento, ma, al più, dilata il termine per eventuali impugnative.

In ragione dell’evidenziata natura conoscitiva dell’adempimento de quo, trova piena applicazione il principio di strumentalità delle forme, sancito dall’art. 156 del codice di procedura civile, e, quindi, eventuali irregolarità riscontrate in fase di comunicazione dell’atto devono considerarsi sanate dalla dimostrata, piena conoscenza dello stesso da parte del destinatario.

2) Con riguardo alla seconda doglianza, il sig. De Filippi postula una lettura evolutiva dell’art. 120 del Codice della strada in relazione all’art. 73 del D.P.R. n. 309/90, assumendo che, oramai, i reati riguardanti gli stupefacenti sarebbero stati oggetto di una profonda rimeditazione da parte della giurisprudenza.

Non a caso, in via gradata, con il terzo motivo, strettamente connesso a quello in trattazione, prospetta una questione di costituzionalità dell’art. 120 del Codice della strada, se interpretato in senso difforme dalla tesi dal medesimo sostenuta.

La questione interpretativa, invero, è nettamente più semplice di quanto il sig. De Filippi vorrebbe fare intendere.

Premesso che le regole dell’ermeneutica impongono di privilegiare l’interpretazione letterale delle norme su qualsivoglia altro criterio applicativo, l’art. 120, al comma 2, è di una chiarezza esemplare, in quanto prevede la revoca – automatica – della patente di guida al verificarsi di determinati presupposti, tassativamente individuati al comma 1: fra essi, vi è, appunto, la condanna per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, vale a dire per uno dei delitti inerenti gli stupefacenti.

Nella specie, è incontroverso (non essendo neppure motivo di doglianza o di contestazione in fatto) che il ricorrente è stato condannato per una delle fattispecie innanzi indicate, sicché la misura revocatoria costituisce una conseguenza ineludibile della condotta sanzionata con sentenza penale. 3) Da quanto esposto, risulta evidente, per la gravità del reato accertato ed in virtù dell’ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore, la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 120 del Codice della strada, non essendovi alcun elemento che possa far dubitare della giustezza, oltre che dell’opportunità, di revocare la patente di guida in un caso come quello di specie.

4) L’ultima doglianza scolora alla luce delle suesposte considerazioni: è evidente che quella applicata è una misura sanzionatoria, oltre che diretta ad impedire la commissione di ulteriori reati, sicché le esigenze “lavorative” frustrate non possono sicuramente incidere in punto di legittimità sulla misura e sulle modalità che il Legislatore ha dettato per punire e reprimere fatto di indubbia gravità.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) rigetta il ricorso in epigrafe indicato.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, quantificate in euro 1.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:



Antonino Savo Amodio, Presidente, Estensore

Stefania Santoleri, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)