Oggetto: Attuazione articolo 3 del D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151
Con riferimento alla nota Prot. 11723/U.P.M. del 25 giugno u.s. si rappresenta che appare quanto meno singolare il fatto che codesta Amministrazione (solamente a distanza di un mese dalla scadenza del termine) si sia posta il problema dell'adeguamento della segnaletica stradale per l'individuazione e la delimitazione degli spazi riservati ai veicoli al servizio dei diversamente abili, alle intervenute modifiche apportate dal D.P.R. In oggetto.
L'adeguamento – su scala nazionale – della segnaletica stradale orizzontale e verticale relativa alla mobilità delle persone diversamente abili (rappresentazione grafica e cromatica del nuovo contrassegno) era da attuarsi in larga parte all'interno delle ordinarie procedure di manutenzione. E' chiaro che, come fa rilevare codesto Ente, potrebbero essere invocate situazioni di irregolarità ancora non sanate.
Ad ogni modo lo scrivente ufficio è del parere che per il caso di specie possa ritenersi valida la previsione di cui all'articolo 77, comma 5, del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada) il quale recita: "...E' consentito il permanere in opera di segnali già installati che presentano solo lievi difformità rispetto a quelli previsti, purchè siano garantite le condizioni di cui agli articoli 79, commi da 1 a 8, e 81....”, con la raccomandazione, tuttavia, di attivarsi tempestivamente all'adeguamento che non sembra comportare un aggravio economico tale da giustificare un ulteriore ritardo.
Con riferimento alla nota Prot. 11723/U.P.M. del 25 giugno u.s. si rappresenta che appare quanto meno singolare il fatto che codesta Amministrazione (solamente a distanza di un mese dalla scadenza del termine) si sia posta il problema dell'adeguamento della segnaletica stradale per l'individuazione e la delimitazione degli spazi riservati ai veicoli al servizio dei diversamente abili, alle intervenute modifiche apportate dal D.P.R. In oggetto.
L'adeguamento – su scala nazionale – della segnaletica stradale orizzontale e verticale relativa alla mobilità delle persone diversamente abili (rappresentazione grafica e cromatica del nuovo contrassegno) era da attuarsi in larga parte all'interno delle ordinarie procedure di manutenzione. E' chiaro che, come fa rilevare codesto Ente, potrebbero essere invocate situazioni di irregolarità ancora non sanate.
Ad ogni modo lo scrivente ufficio è del parere che per il caso di specie possa ritenersi valida la previsione di cui all'articolo 77, comma 5, del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada) il quale recita: "...E' consentito il permanere in opera di segnali già installati che presentano solo lievi difformità rispetto a quelli previsti, purchè siano garantite le condizioni di cui agli articoli 79, commi da 1 a 8, e 81....”, con la raccomandazione, tuttavia, di attivarsi tempestivamente all'adeguamento che non sembra comportare un aggravio economico tale da giustificare un ulteriore ritardo.