venerdì 25 settembre 2015

Modifiche al decreto 29 luglio 2003, concernente i programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 20 gennaio 2015

Modifiche al decreto 29 luglio  2003,  concernente  i  programmi  dei
corsi per il recupero dei punti della patente di guida. (15A07208)

(GU n.222 del 24-9-2015)




                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Nuovo codice  della  strada»,
ed in particolare l'art. 116, concernente  le  patenti  di  guida,  e
l'art. 126-bis, concernente la disciplina della patente a punti;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
29 luglio 2003 recante «Programmi dei corsi per il recupero dei punti
della patente di guida»;
  Vista la direttiva 2006/126/CE, recepita in Italia con  il  decreto
legislativo 18 aprile 2011,  n.  59  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, che ha introdotto le  nuove  categorie  di  patenti  di
guida AM, A2, B1, C1, C1E, D1, D1E;
  Tenuto conto  della  necessita'  di  estendere  la  disciplina  del
recupero dei punti anche  ai  titolari  delle  categorie  di  patenti
introdotte dalla richiamata direttiva 2006/126/CE;

                              Decreta:

                               Art. 1


Modifiche all'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture  e
                    dei trasporti 29 luglio 2003

  1. L'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 29 luglio 2003 e' sostituito dal seguente:
  «1. In relazione alla previsione dell'art. 126-bis,  comma  4,  del
decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive
modificazioni ed integrazioni, possono essere organizzati due tipi di
corsi per il recupero dei punti:
  a) per i titolari di patente di guida delle categorie AM,  A1,  A2,
A, B1, B, BE;
  b) per i titolari di patente di guida delle categorie C1,  C1E,  C,
CE, D1, D1E, D, DE e dei certificati di abilitazione professionale di
tipo KA e KB».

                               Art. 2


                          Entrata in vigore

  1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica.
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 gennaio 2015

                                                    Il Ministro: Lupi

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2015
Ufficio di  controllo  atti  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del  territorio
e del mare, registro n. 1, foglio n. 663⁠⁠⁠⁠