venerdì 25 settembre 2015

Il privato deve ripristinare immediatamente il pubblico transito su una strada di pubblico transito, rimuovendo catene, sostegni e segnaletica che aveva apposto, e il Comune, in caso di urgenza, può omettere la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990

N. 04450/2015REG.PROV.COLL.

N. 02047/2006 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2047 del 2006, proposto dal signor Telch Giovanni, rappresentato e difeso dagli avvocati Cinzia Picco e Antonio Pinolini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;


contro

Il Comune di Mergozzo, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocato Piero Marchioni e Paolo Marchioni, con domicilio eletto presso lo studio legale Bianchi-Cassese in Roma, via Trebbia, n. 3;


per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Piemonte–, Sez. I, n. 72/2005, resa tra le parti, concernente il ripristino della transitabilità su una strada pubblica;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2015 il Consigliere Carlo Schilardi e uditi per le parti l’avvocato Corrado Orienti, su delega dell'avvocato Cinzia Picco, e l’avvocato Franco Campione, su delega degli avvocati Paolo Marchioni e Piero Marchioni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.- Con il ricorso n. 1756 del 2004, proposto al T.A.R. per il Piemonte, il signor Giovanni Telch impugnava il provvedimento n. 25 del 12 agosto 2004, notificato il 13 agosto 2004, con il quale il sindaco del comune di Mergozzo – al fine di ripristinare il pubblico transito - ordinava la rimozione di catene, sostegni e segnaletica, posti dal sig. Telch su via Tarì.

Il ricorrente esponeva di essere proprietario di un fondo nel comune di Mergozzo, non collegato direttamente con la rete viaria comunale, e che, per tale ragione, aveva dovuto realizzare una strada vicinale che ricevette nel 1981 dal consiglio comunale la denominazione di via Tarì.

Il ricorrente deduceva, inoltre, che tale via era stata da sempre ed esclusivamente utilizzata da lui e dai titolari del diritto di passaggio, dal momento che essa era stata realizzata solo per mettere in collegamento via Bracchio con i singoli terreni di proprietà privata.

Il ricorrente aggiungeva, infine, che il comune di Mergozzo aveva autorizzato il sig. Franzen, proprietario di un fabbricato e di alcuni terreni retrostanti la sua proprietà, ad ampliare ed asfaltare la strada vicinale denominata "delle Groppole" confluente in via Tarì; tali lavori, che avevano creato un tratto di strada ininterrotto e transitabile con i veicoli da via Bracchio all'abitazione del sig. Franzen, aveva indotto il sig. Telch, al fine di evitare il pubblico passaggio su via Tarì, a chiudere l'accesso con una catena, consentendo il transito solo ai titolari di servitù di passaggio.

Il signor Telch censurava l'ordinanza del 12 agosto 2004 per violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, atteso che il provvedimento comunale non era stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e per eccesso di potere e difetto dei presupposti, in quanto via Tarì era da considerarsi una strada privata sulla quale non gravava un diritto di pubblico transito.

Il T.A.R. per il Piemonte, con sentenza n. 72 del 19 gennaio 2005, ha rigettato il ricorso.

1b.- Avverso la sentenza il signor Giovanni Telch ha proposto appello.

Si è costituito in giudizio il Comune di Mergozzo, che ha chiesto di rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto.

All'udienza pubblica del 16 luglio 2015, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

L'appello è infondato e va respinto.

2.- Con il primo motivo di censura, l'appellante lamenta la violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990.

L'appellante sostiene che, solo in presenza di un'accertata situazione di urgenza, l'amministrazione può omettere la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, mentre i giudici di prime cure hanno ritenuto che tale comunicazione non fosse necessaria in ragione delle esigenze di particolare celerità volte a ripristinare il pubblico transito su una strada vicinale.

2b.- Al riguardo, sulla base della documentazione prodotta dall'amministrazione comunale, deve osservarsi che via Tarì, pur non essendo una strada principale, non è utilizzata dai soli proprietari dei fondi limitrofi ad essa e ciò è confermato dallo stesso appellante, quando evidenzia che l'ostacolo al transito è stato apposto in un mese (agosto) in cui la circolazione veicolare è molto ridotta. Proprio tale considerazione, infatti, è probante del fatto che la circolazione di veicoli su tale strada sussiste, anche se con diversa incidenza temporale nei vari periodi dell’anno.

Il genere di abuso attuato, in quanto impeditivo della circolazione nel tratto di strada, non può che giustificare la necessità, avvertita dal Comune, di rimuovere con urgenza gli ostacoli apposti dal privato.

Infatti, quando vi è l’alterazione dello stato dei luoghi di una strada (pubblica o privata) adibita al pubblico transito, il Comune deve senza alcuna esitazione emanare il provvedimento di autotutela iuris pubblici, e conseguentemente darvi esecuzione.

La necessità che sia senza indugio ripristinato il pubblico transito non tollera alcuna perdita di tempo e nella specie ha giustificato la circostanza che il provvedimento comunale, adottato il 12 agosto 2004 (a seguito di accertamenti della polizia municipale e della relazione resa il 12 agosto 2004 dall'ufficio tecnico comunale), abbia ordinato di ripristinare la situazione quo ante, in assenza della comunicazione di avvio del procedimento: l'amministrazione deve senza indugio porre fine ad una situazione che pregiudica l’interesse pubblico, con un atto avente natura vincolata (il che rileva anche al fine della applicazione dell'art. 21 octies, comma II, della legge n. 241/90).

3.- Con il secondo motivo di censura l'appellante lamenta la violazione degli articoli 1 e 14 del D.lgs.l.gt. n. 1446/1918.

L'appellante sostiene che il T.A.R. avrebbe errato nel ritenere via Tarì una strada privata ad uso pubblico, in quanto sarebbero assenti i presupposti elaborati dalla giurisprudenza per poter ritenere tale tratto stradale come «strada vicinale».

Il sig. Telch assume, in particolare, che mancherebbe la «consapevolezza» della collettività che la strada sia soggetta a pubblico transito e non sarebbe presente il requisito dell'idoneità a soddisfare esigenze di interesse generale e l'uso "immemorabile della strada".

3b.- Tale censura non è condivisibile.

Come evidenziato dal T.A.R., infatti, la sussistenza di un diritto pubblico di transito su via Tarì è provata quanto meno dalla circostanza che la manutenzione della strada è da tempo effettuata dal Comune e che nella strada si trova interrata la condotta dell'acquedotto comunale.

Per di più la medesima strada è di collegamento con una via comunale (via Bracchio) e con un'altra strada vicinale (via delle Groppole).

La funzione di collegamento della strada è evidenziata non solo nella nota del responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Mergozzo del 12 agosto 2004, ma anche dai cittadini firmatari dell'esposto presentato per censurarne la chiusura abusiva.

L’esposto – oltre ad essere circostanziato – è stato corroborato sul piano istruttorio dagli ulteriori accertamenti effettuati in loco dagli organi comunali ed è idoneo a dimostrare come – prima dell’attività posta in essere dall’appellante – la strada era utilizzata dalla collettività locale.

Orbene, è principio consolidato che va ricondotta alla nozione di strada vicinale di uso pubblico la via che:

a) consente il passaggio esercitato iure servitutis publicae da parte di una collettività indeterminata di persone in assenza di restrizioni all'accesso;

b) è collegata con la viabilità generale;

c) è (eventualmente) connotata da un uso pubblico protratto da tempo;

d) è stata, o è, oggetto di interventi di manutenzione da parte del Comune e di installazioni, anche sotterranee, di infrastrutture di servizio (telefoniche, elettriche, fognarie, acquedottistiche) da parte di ente pubblico (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 8 giugno 2011, n. 3509).

Come documentato dal Comune, e come emerge dalla relazione dell'ufficio tecnico comunale in data 12 agosto 2004, «la via Tarì è inclusa nello Stradario agli atti del servizio di toponomastica… e essa risulta tra le aree di circolazione», essendo ubicata «tra via Bracchio e l'abitazione Maruzzi, con numerazione civica dal n. 1 al n. 9 e il sig. Telch risiede al civico n. 5, a metà del percorso stradale».

L'estratto di P.R.G.C., allegato alla relazione dell'U.T.C., inoltre, individua la via Tarì come strada pubblica, con previsione di allargamento a mt. 7,00, costituendo il collegamento tra la via comunale Bracchio e la via vicinale "delle Groppole", anch'essa gravata da servitù di pubblico transito e in via di diventare strada comunale.

Quanto al fondamento normativo del provvedimento comunale, osserva la Sezione che per la risalente e pacifica giurisprudenza non importa che il provvedimento amministrativo menzioni la specifica disposizione di legge sulla quale esso si basi: tale principio a maggior ragione va ribadito quando si tratti di un atto da emanare senza indugio per il carattere urgente, e che risulti espressione di un potere desumibile da un principio generale del diritto pubblico, del quale hanno un carattere ricognitivo le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446.

3c.- Come sopra si è rilevato, anche le proteste pervenute in Comune, subito dopo l'apposizione delle catene e la chiusura del passaggio, possono ritenersi, infine, ulteriori elementi presuntivi, aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza rilevanti ai sensi dell'art. 2729 c.c., della effettiva sussistenza della servitù di uso pubblico della strada: anche la prossimità temporale delle proteste rispetto all'apposizione delle catene rende non plausibile l'affermazione dell’appellante secondo cui il passaggio pubblico - nella via de qua - non sarebbe stato mai consentito.

4.- Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto, perché manifestamente infondato.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in misura di €. 3.000,00 (tremila/00) in favore del Comune appellato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello n. 2047 del 2006, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in misura di E. 3000,00 (tremila) in favore del Comune Mergozzo, oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:



Luigi Maruotti, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)