domenica 20 settembre 2015

Disturbo per la quiete pubblica da parte di un night club

Non è dunque giuridicamente corretta l'affermazione del Giudice di merito secondo cui, trattandosi di rumori provenienti dall'esercizio di attività professionale, la condotta integra il solo illecito amministrativo di cui all'art.10, legge n. 447/1995. 

Secondo un diverso indirizzo, il mancato rispetto dei limiti di emissione del rumore stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, può integrare la fattispecie di reato prevista dall'art. 659, comma secondo, cod. pen., non essendo applicabile il principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981, in relazione all'illecito amministrativo previsto dall'art. 10, comma secondo, della legge n. 447 del 1995, quando sussista la concreta idoneità della condotta rumorosa a recare disturbo al riposo e alle occupazioni di una pluralità indeterminata di persone, che determina la messa in pericolo del bene della pubblica tranquillità tutelato da entrambi i commi dell'art. 659 cod. pen. (si veda, sul punto, Sez. 1, n. 25103 del 16/04/2004, Amato, Rv. 228244, in tema proprio di superamento dei valori-limite di rumorosità prodotta nell'attività di esercizio di una discoteca). 

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