N. 10200/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10200 del
2014, proposto dalla s.p.a. Bennet, rappresentato e difeso dagli
avvocati Marco Sica e Mariano Protto, con domicilio eletto presso lo
studio dell’avvocato Mariano Protto in Roma, via Cicerone, n. 44;
contro
Il Comune di Megliadino San Fidenzio;
nei confronti di
Il Parco Commerciale San Fidenzio;
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Veneto, Sez. II, n.
506/2014, resa tra le parti, che ha dichiarato il difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16
aprile 2015 il Cons. Sabato Guadagno e uditi l’avvocato Giovanni
Corbyons, su delega dell'avvocato Mariano Protto, e l’avvocato dello
Stato Paola De Nutis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La presente controversia ha ad oggetto la nota
comunale del 29 gennaio 2013, di diffida alla rimozione degli impianti
pubblicitari installati sul lastrico solare del «Parco Commerciale
Megliadino», la successiva nota dell’8 giugno 2013, impugnata con primi
motivi aggiunti, con cui, previa revoca della nota del 24 aprile 2013 di
sospensione dei termini del procedimento, il Comune ha ordinato
all’appellante s.p.a. Bennet di ottemperare a quanto previsto nella
precedente nota del 29 gennaio 2013 ed infine le note del 4 ottobre 2007
e del 26 ottobre 2007, impugnate con i secondi motivi aggiunti, con le
quali rispettivamente la Veneto strade ed il Comune di Megliadino San
Fidenzio avevano comunicato i motivi ostativi all’approvazione del
progetto di installazione delle insegne, presentato il 6 giugno 2007
dalla Commerciale San Fidenzio, dante causa della odierna ricorrente.
2.- La s.p.a. Bennett impugnava tali atti, deducendo che:
si sarebbe formato un titolo tacito sulla DIA
edilizia di richiesta di autorizzazione viabilistica presentata nel
2007, non avendo le amministrazioni interessate emesso un tempestivo ed
espresso atto di diniego e, sotto un distinto profilo, eccependo che
l’Amministrazione non poteva ordinare la rimozione dell’insegna,
essendo il procedimento di sanatoria ancora pendente o definito per
silenzio-assenso, come chiesto di accertare con separato ricorso
pendente presso la terza sezione del TAR Veneto fino alla previa
definizione con provvedimento espresso di tale procedimento di sanatoria
e, sotto un ulteriore profilo,
- le insegne, per dimensioni, struttura e
collocazione, non erano in contrasto con alcuna norma di legge o di
regolamento e non creavano alcun pericolo per la circolazione stradale.
3.- Con la sentenza n. 506/2014, il TAR Veneto
dichiarava il proprio difetto di giurisdizione ad esaminare il ricorso
introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti, richiamando le
regole sulla riassunzione della causa avanti al giudice civile, e
dichiarava inammissibile per carenza d’interesse il secondo ricorso per
motivi aggiunti.
4.- Con l’appello in esame, la società ha chiesto la
riforma della sentenza del TAR, deducendo molteplici profili di censura
per violazione di legge ed eccesso di potere e riproponendo le
trentacinque censure prospettate in primo grado.
5. - Si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
In prossimità della camera di consiglio, la parte
appellante ha depositato in data 31 marzo 2015 un’articolata memoria
difensiva, in cui ha ribadito le proprie argomentazioni difensive.
6.- Nella camera di consiglio del 16 aprile 2015, la
causa è stata introitata in decisione in forma semplificata, con
avvertimento alle parti ai sensi dell’art. 60 del c.p.a..
7.- L’appello è infondato, in quanto va confermata la declaratoria di difetto di giurisdizione amministrativa.
Preliminarmente il Collegio osserva che i
provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi
aggiunti, con cui l’intimata Amministrazione comunale ha ingiunto la
rimozione degli impianti pubblicitari, di cui è stata constatata
l'abusiva collocazione, sono stati emanati in applicazione dell'art. 23
del Codice della Strada, per il quale “lungo le strade o in vista di
esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di
pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti
luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per
dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare
confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne
difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero
arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne
l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della
circolazione.......... Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri
mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità
luminose che possono produrre abbagliamento”.
Con la prima censura, la società appellante deduce che
la sentenza di primo grado sarebbe erronea, per aver ritenuto che il
giudizio avesse ad oggetto la sola sanzione accessoria della rimozione
della pubblicità abusiva: da tale erroneo presupposto, il TAR avrebbe
fatto discendere l’erronea declaratoria di difetto di giurisdizione
(pag. 12-13 atto di appello).
Rileva la Sezione che tale censura è infondata.
Va premesso che la sentenza di primo grado ha
constatato come la società abbia proposto un ricorso al giudice di pace
avverso gli atti impugnati nel presente giudizio: il giudice di pace ha
respinto il ricorso con la sentenza del 4 marzo 2013 (pag. 6 della
sentenza di primo grado).
Ciò posto, va richiama la consolidata giurisprudenza
per la quale, in considerazione del «carattere accessorio»
dell'irrogazione della sanzione pecuniaria, sussiste la giurisdizione
del giudice civile nel caso di impugnazione dei provvedimenti comunali
adottati ai sensi dell'art. 23, comma 13, del decreto legislativo 30
aprile 1992 n. 285, con cui è disposta la rimozione di impianti
pubblicitari abusivamente posizionati (Cass. Civ., Sez Un., 19 agosto
2009, n. 18357; 23 giugno 2010 n. 15170; 14 gennaio 2009, n. 563; 18
novembre 2008, n. 27334; 6 giugno 2007, n. 13230; 17 luglio 2006, n.
16129; 19 novembre 1998, n. 11721; Cons. Stato, Sez. V, 31 ottobre 2012,
n. 5556; 27 giugno 2012, n. 3786 e 3787; 27 marzo 2013, n. 1777).
Per tale giurisprudenza (che non è risultata oggetto
di argomentazioni critiche nel presente giudizio), l'art. 211, comma 7,
del D.Lgs. n. 285 del 1992 va interpretato nel senso che la
giurisdizione del giudice civile sussiste non solo in caso di
ordinanza-ingiunzione congiuntamente irrogativa della sanzione
pecuniaria e di quella accessoria, ma anche in caso di
ordinanza-ingiunzione irrogativa della sola sanzione accessoria (sul
punto, cfr. Cass., Sez. Un., 25 maggio 2001, n. 223; 23 luglio 2002, n.
10790).
8.- Va pertanto confermata la statuizione con cui il
TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa, con
irrilevanza delle ulteriori censure, con cui in questa sede sono state
riproposti i motivi di primo grado.
9.- Le spese del presente grado di giudizio nei
confronti dell’unica controparte, costituita in giudizio, possono essere
compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 10200 del 2014,
come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l'effetto, conferma la
sentenza di primo grado.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Vito Poli, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
Sabato Guadagno, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)