Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50
Art. 1
Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente
decreto si applicano per la progettazione, la realizzazione e
l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, così come
definite dal decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e
successive modificazioni, con numero di posti letto superiore a 25 e
fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 2
Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione incendi, allo
scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla
salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di
incendio, le strutture turistico-ricettive di cui all'art. 1, sono
realizzate e gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno della struttura ricettiva;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Art. 3
Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli
obiettivi di cui all'art. 2, è approvata la regola tecnica di
prevenzione incendi di cui all'allegato 1, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Art. 4
Applicazione delle disposizioni tecniche
1. Le disposizioni tecniche di cui all'art.
3 si applicano alle attività ricettive turistico-alberghiere indicate
all'art. 1, anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di
ampliamento, limitatamente alle parti interessate dall'intervento e
comportanti l'eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al
50%.
2. E' fatta salva la facoltà, per il
responsabile delle attività di cui all'art. 1, di optare per
l'applicazione delle pertinenti disposizioni di cui al decreto del
Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e successive modificazioni.
Art. 5
Commercializzazione CE
1. Possono essere impiegati nel campo di
applicazione del presente decreto i prodotti regolamentati dalle
disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi.
2. Gli estintori portatili, gli estintori
carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali è richiesto il
requisito di reazione al fuoco, diversi da quelli di cui al comma
precedente, gli elementi di chiusura per i quali è richiesto il
requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite
disposizioni nazionali, già sottoposte con esito positivo alla procedura
di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla
direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la
commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo
riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del presente
decreto se conformi alle suddette disposizioni.
3. Le tipologie di prodotti non contemplati
dai commi 1 e 2, purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno
degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia, in virtù di
specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero
legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione
europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo
spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni
che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della
sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto dal presente
decreto, possono essere impiegati nel campo di applicazione del decreto
stesso.
Art. 6
Disposizioni finali
1. Ai fini dell'applicazione del decreto
del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 e successive modificazioni, alle
attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto
superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro 9 aprile 1994, si applicano le corrispondenti
prescrizioni della regola tecnica di prevenzione incendi di cui all'art.
3 del presente decreto, con le modalità e i tempi fissati dal citato
decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 e successive
modificazioni.
2. Il presente decreto entra in vigore il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE
INCENDI PER LE ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE CON NUMERO DI
POSTI LETTO SUPERIORE A 25 E FINO A 50, ESISTENTI ALLA DATA DI ENTRATA
IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO
(articolo 3)
0. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali
1. Per i termini, le definizioni e le
tolleranze dimensionali si rimanda al decreto del Ministro dell'interno
del 30 novembre 1983, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12
dicembre 1983 Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si
definisce:
- Spazio calmo: luogo sicuro statico,
contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa
inserito. Tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità
delle vie di esodo e deve avere caratteristiche tali da garantire la
permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa
dei soccorsi.
- Corridoio cieco: corridoio o porzione di
corridoio dal quale è possibile l'esodo in un'unica direzione. La
lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino
all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno
due direzioni, o fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo
verticale.
- Colonna a secco: installazione di lotta
contro l'incendio ad uso dei Vigili del fuoco, comprendente una
tubazione rigida metallica che percorre verticalmente l'edificio, di
norma all'interno di ciascuna via d'esodo verticale.
1. Ubicazione
1. Le attività ricettive possono essere ubicate:
a) in edifici costruiti per tale specifica destinazione, isolati o tra essi contigui;
b) in edifici costruiti per tale specifica destinazione, contigui e separati da altri aventi destinazioni diverse;
c) nel volume di edifici aventi destinazione mista, con le seguenti limitazioni:
- è ammessa la presenza di attività
normalmente inserite in edifici a destinazione civile e/o ad esse
funzionali, ancorché ricomprese nell'elenco di cui all'allegato I del
decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011 (impianti termici,
autorimesse, gruppi elettrogeni e di cogenerazione, attività commerciali
e simili);
- non è ammessa la presenza di quelle
attività, ricomprese nell'elenco I del decreto del Presidente della
Repubblica n. 151/2011, in cui sono detenute o manipolate sostanze o
miscele pericolose, o in cui si effettuano lavorazioni pericolose ai
fini dell'incendio o dell'esplosione.
2. Separazioni - Comunicazioni
1. Le attività ricettive possono comunicare con le altre attività di seguito indicate:
a) attività ad esse pertinenti, nel rispetto delle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi;
b) attività non ad esse pertinenti, tramite
filtro a prova di fumo ed a condizione che le rispettive vie di esodo
siano indipendenti, salvo quanto previsto per le destinazioni miste.
2. Gli elementi di separazione dalle
attività indicate alle lettere a) e b), di cui al comma 1, devono avere
caratteristiche di resistenza al fuoco almeno pari alla classe di
resistenza al fuoco più elevata tra quella richiesta per l'attività
ricettiva e quella richiesta per l'attività adiacente e comunque non
inferiore a REI 30.
3. Caratteristiche costruttive
3.1. Resistenza al fuoco
1. Per le strutture portanti e gli elementi
di compartimentazione, orizzontali e verticali, deve essere garantita
una classe di resistenza al fuoco non inferiore a 30; se l'attività si
estende oltre il quarto piano fuori terra, deve essere garantito il
Livello III di prestazione di cui al decreto del Ministro dell'interno
del 9 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo
2007.
2. Alle aree a rischio specifico si applicano le rispettive norme tecniche di prevenzione incendi.
3. Nel caso di tetti di copertura non
collaboranti alla statica complessiva del fabbricato è consentito che
gli elementi strutturali della copertura stessa, indipendentemente
dall'altezza dell'edificio, abbiano caratteristiche di resistenza al
fuoco commisurate alla classe dei locali immediatamente sottostanti e
comunque non inferiore a R 30; ciò è ammesso a condizione che la
situazione al contorno escluda la possibilità di propagazione di un
eventuale incendio ad ambienti o fabbricati circostanti.
3.2. Reazione al fuoco
1. I materiali devono avere adeguate
caratteristiche di reazione al fuoco e rispondere alle prescrizioni e
limitazioni di seguito indicate, in relazione al luogo di installazione.
2. Negli atri, nei corridoi, nei
disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere ed in tutti
gli spazi adiacenti e non separati dalle vie di esodo, si devono
utilizzare prodotti aventi una delle classi di reazione al fuoco
indicate nella seguente tabella, distinte in funzione del tipo di
impiego previsto:
Impiego
|
Classe dei prodotti
| |
---|---|---|
Classe italiana | Classe europea | |
a pavimento | 1 | A2FL-s1
BFL-s1
C FL-S1
|
a parete | 1 | A2-s1,d0
A2-s2,d0
A2-s1,d1
B-s1,d0
B-s2,d0
B-s1,d1
|
a soffitto | 1 | A2-s1,d0
A2-s2,d0
B-s1,d0
B-s2,d0
|
E' ammessa anche l'installazione di
prodotti isolanti con classi di reazione al fuoco indicate nella
seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto:
Impiego
|
Classe dei prodotti isolanti
| |
---|---|---|
Classe italiana | Classe europea | |
a pavimento | 1, 0-1, 1-0, 1-1 | A2-s1,d0
A2-s2,d0
A2-s1,d1
B-s1,d0
B-s2,d0
B-s1,d1
|
a parete | ||
a soffitto | 1, 0-1, 1-0, 1-1 | A2-s1,d0
A2-s2,d0
B-s1,d0
B-s2,d0
|
Qualora per il prodotto isolante sia
prevista una protezione da realizzare in sito affinché lo stesso non sia
direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al
fuoco indicate nella seguente tabella:
Impiego
|
Classe delle protezioni
|
Classe dei prodotti isolanti
| ||
---|---|---|---|---|
Classe italiana | Classe europea | Classe italiana | Classe europea | |
a pavimento | 1 | A2FL-s1 BFL-s1 | 1 | A2-s1,d0 A2-s2,d0 A2-s1,d1 B-s1,d0 B-s2,d0 B-s1,d1 |
a parete | 1 | A2-s1,d0 A2-s2,d0 A2-s1,d1 B-s1,d0 B-s2,d0 B-s1,d1 | ||
a soffitto | 1 | A2-s1,d0 A2-s2,d0 B-s1,d0 B-s2,d0 | 1 | A2-s1,d0 A2-s2,d0 B-s1,d0 B-s2,d0 |
qualsiasi | prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza al fuoco non inferiore a EI 30 | una delle classi di reazione al fuoco indicate dalla tabella 2 allegata al D.M. 15.03.2005 e successive modificazioni |
3. Negli atri, nei corridoi, nei
disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere ed in tutti
gli spazi adiacenti e non separati dalle vie di esodo, è consentito
mantenere in opera materiali, ivi compresi arredi non classificati ai
fini della reazione al fuoco, fino ad un massimo del 25% della
superficie totale dell'ambiente in cui sono collocati. Nel computo dei
materiali suddetti devono essere inclusi i rivestimenti lignei posti in
opera anche non in aderenza a supporti incombustibili, mentre devono
essere esclusi i mobili imbottiti. Ciò è ammesso alle seguenti
condizioni:
a) Il carico di incendio specifico qf sia limitato a 175 MJ/m²;
b) sia istituito un servizio interno di
emergenza permanentemente presente, composto da un congruo numero di
addetti, che consenta di promuovere un tempestivo intervento di
contenimento dell'incendio e di assistenza all'esodo. Gli addetti, che
non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito
l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28
novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo B di cui all'allegato
IX del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998. I requisiti di
idoneità tecnica di tali addetti - inclusa la capacità di impiego delle
attrezzature di spegnimento - dovranno essere verificati ogni due anni
da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, mediante
l'accertamento previsto dalla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609.
In alternativa al servizio di emergenza di
cui al punto b), si può adottare un sistema di controllo automatico di
fumi e calore, dimensionato e realizzato in conformità alle vigenti
norme tecniche di impianto e di prodotto, finalizzato a garantire, lungo
le vie di esodo, un'altezza libera dal fumo pari almeno a 2,00 metri.
4. Nei restanti ambienti deve essere assicurata l'adozione di una delle due soluzioni alternative, di seguito descritte:
A) utilizzare materiali di classe di
reazione al fuoco non superiore a 2, secondo quanto indicato dalle
tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto del Ministro dell'interno del 15
marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005,
e successive modificazioni; installare prodotti isolanti con
prestazioni di reazione al fuoco conformi all'art. 7 del decreto del
Ministro dell'interno del 15 marzo 2005 e successive modificazioni;
B) mantenere materiali, ivi compresi quelli
di arredamento, non classificati ai fini della reazione al fuoco
(inclusi i rivestimenti lignei posti in opera anche non in aderenza a
supporti incombustibili) a condizione che i detti ambienti garantiscano
una classe di resistenza al fuoco non inferiore a 30.
5. In tutti gli ambienti, ferme restando le indicazioni di cui al punto 3, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- i materiali suscettibili di prendere
fuoco su entrambe le facce (tendaggi, drappeggi e sipari) devono essere
di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;
- i mobili imbottiti posizionati nelle vie
d'esodo ed in tutti gli spazi adiacenti e non separati dalle vie di
esodo, ed i materassi devono essere di classe 1 IM e di classe 2 IM nei
restanti ambienti.
E' consentito mantenere materiali
suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, drappeggi
e sipari) e i mobili imbottiti non classificati, in quantità tale che
la loro superficie (considerando per i mobili imbottiti la superficie in
proiezione a pavimento e a parete) non sia superiore al 20% della
superficie totale dell'ambiente in cui sono collocati (pavimento +
pareti + soffitto). Ciò è ammesso ad una delle seguenti condizioni:
a) siano posizionati in ambienti (atri,
soggiorni) con presidio continuativo di un addetto antincendio (es.
addetto alla reception);
b) siano posizionati in ambienti con carico
di incendio specifico qf limitato a 175 MJ/m² e sia stato istituito il
servizio interno di emergenza o, in alternativa a quest'ultimo, sia
stato adottato il sistema di controllo automatico di fumi e calore, così
come descritti al punto 3.
3.3 Compartimentazione
1. L'intera struttura ricettiva, ad eccezione delle aree a rischio specifico, può costituire unico compartimento.
2. Le aree a rischio specifico dovranno
essere compartimentate con strutture e serramenti aventi caratteristiche
di resistenza al fuoco non inferiori alla classe di resistenza al fuoco
determinata ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 9 marzo
2007.
3.4 Piani interrati
1. Le aree comuni a servizio del pubblico
possono essere ubicate non oltre il secondo piano interrato, fino alla
quota di -10,00 m. Le predette aree, se ubicate a quota compresa tra
-7,50 e -10,00 m, devono essere protette con impianto di spegnimento
automatico.
3.5 Corridoi
1. I tramezzi che separano le camere per
ospiti dai corridoi devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco
non inferiori a EI 30.
2. Le porte di tutti i locali (camere per
ospiti, ripostigli, sale comuni, servizi, ecc.) in diretta comunicazione
con le vie di esodo, o con spazi adiacenti e non separati dalle vie di
esodo, devono essere dotate di dispositivo di auto chiusura.
3.6 Scale
1. Ogni vano scala deve avere, in sommità,
una superficie netta di aerazione permanente non inferiore a 1 m², in
cui è consentita l'installazione di sistemi di protezione dagli agenti
atmosferici; se tale protezione è realizzata con infissi, questi devono
essere apribili automaticamente a mezzo di dispositivo comandato da
rivelatori automatici di incendio, o manualmente a distanza.
2. E' consentito non realizzare nel vano
scala la superficie di aerazione di cui al comma 1, se sono rispettate
tutte le seguenti condizioni:
a) il vano scala sia di tipo protetto in tutto il suo sviluppo;
b) i materiali in esso impiegati siano di
classe 0 o A1 in misura pari almeno al 50% della superficie totale del
vano scala (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle
rampe) e, per la restante parte, siano conformi a quanto prescritto al
punto 3.2, comma 2;
c) qualora presenti nel vano scala, i
materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce siano di
classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 e gli eventuali mobili
imbottiti siano di classe 1 IM.
3. Qualora la protezione del vano scala non
sia garantita a causa, unicamente, della mancanza della porta di
compartimentazione in corrispondenza dello sbarco nell'atrio di
ingresso, è consentito realizzare, in alternativa alla superficie di
aerazione permanente in sommità, un sistema di evacuazione forzata di
fumo e calore che garantisca tre ricambi/ora del volume del corpo scala.
4. Misure per l'evacuazione in caso d'incendio
4.1 Affollamento - Capacità di deflusso
1. Il massimo affollamento è fissato in:
- aree destinate alle camere: numero dei posti letto;
- aree comuni a servizio del pubblico:
a) per i locali adibiti a sala da pranzo e
colazione: numero dei posti a sedere risultanti da apposita
dichiarazione del titolare dell'attività;
b) per gli spazi per riunioni,
trattenimenti e simili: numero dei posti a sedere risultanti da apposita
dichiarazione del titolare dell'attività o quello che si ottiene
considerando una densità di affollamento pari a 0,7 persone/m²;
c) per le altre aree comuni: numero di persone ottenuto considerando una densità di affollamento pari a 0,4 persone/m2;
- aree destinate ai servizi: numero delle persone effettivamente presenti incrementato del 20%.
2. Al fine del dimensionamento delle uscite, devono essere considerate capacità di deflusso non superiori ai seguenti valori:
- per il piano terra: 50 persone/modulo;
- per ogni piano diverso dal piano terra: 37,5 persone/modulo.
Per i piani diversi dal piano terra, il
valore massimo della capacità di deflusso può essere elevato a 50, se
sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) le scale siano almeno di tipo protetto,
con la possibilità di sbarco nell'atrio d'ingresso alle condizioni
indicate al punto 4.5.3;
b) lungo i percorsi di esodo siano
installati materiali di classe di reazione al fuoco 0 - A1 - (A2-s1,d0);
eventuali corsie di camminamento centrale e tendaggi abbiano almeno la
classe 1 di reazione al fuoco ed i mobili imbottiti la classe 1IM.
4.2 Sistema di vie di uscita
1. La larghezza utile delle vie di uscita
deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi
sporgenti, con esclusione dei maniglioni antipanico.
2. Tra gli elementi sporgenti non sono
considerati quelli posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali
corrimano lungo le pareti, con ingombro non superiore a 8 cm.
3. Nel sistema di vie di uscita è vietato collocare specchi che possano trarre in inganno sulla direzione da seguire nell'esodo.
4. Le porte di accesso alle scale e quelle
che immettono all'esterno o in luogo sicuro, devono aprirsi nel verso
dell'esodo, a semplice spinta.
5. Nelle strutture alberghiere site in
immobili a destinazione mista ed in edifici storici vincolati o
riconosciuti pregevoli in forza di vigenti disposizioni legislative
nazionali o locali, le porte, che immettono all'esterno o in luogo
sicuro, possono essere prive di maniglione antipanico e non aprirsi nel
verso dell'esodo purché siano rispettate le seguenti condizioni:
- le porte siano dotate di cartellonistica che ne indichi le modalità di apertura, con traduzione in varie lingue;
- lungo le vie di esodo che conducono alle
porte suddette, i materiali siano conformi a quanto previsto al punto
3.2 e sia presente idonea illuminazione di sicurezza, anche nel caso in
cui le vie d'esodo non siano ad uso esclusivo dell'attività ricettiva.
Tali porte, inoltre, devono essere comunque
apribili manualmente, anche in assenza di alimentazione elettrica, e
devono essere dotate di un sistema di blocco meccanico in posizione di
massima apertura.
Le modalità di gestione di tali porte devono essere esplicitate nel piano di emergenza.
4.3 Larghezza delle vie di uscita
1. E' consentito utilizzare, ai fini
dell'esodo, scale e passaggi aventi larghezza minima di 0,90 m, da
computarsi pari ad un modulo nel calcolo del deflusso.
2. Sono ammessi restringimenti puntuali,
purché la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non
inferiore a 0,80 m ed a condizione che lungo le vie di uscita siano
presenti soltanto materiali di classe di reazione al fuoco 0 - A1 -
(A2-s1,d0).
4.4 Larghezza totale delle uscite
1. La larghezza totale delle uscite da ogni
piano, espressa in numero di moduli, è determinata dal rapporto tra il
massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.
2. Per le strutture ricettive che occupano
più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita
che immettono all'aperto viene calcolata sommando il massimo
affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli
aventi maggiore affollamento.
3. Nel computo della larghezza delle uscite
sono conteggiate anche le porte d'ingresso, quando queste sono apribili
a semplice spinta verso l'esterno.
4. Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite.
4.5 Vie di uscita ad uso esclusivo
4.5.1 Edificio servito da due o più scale
1. In corrispondenza delle comunicazioni
dei piani interrati con i vani scala devono essere installate porte
aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a EI 30,
munite di congegno di autochiusura.
2. Il percorso di esodo, misurato a partire
dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, non può
essere superiore a:
a) 40 m, per raggiungere un'uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna;
b) 30 m, per raggiungere una scala protetta, che faccia parte del sistema di vie di uscita.
3. La lunghezza dei corridoi ciechi non può essere superiore a 15 m.
4. Le suddette lunghezze possono essere
incrementate di 5 m qualora, in corrispondenza del percorso interessato,
i materiali installati a parete e a soffitto siano di classe 0 - A1 -
(A2-s1,d0) di reazione al fuoco e non sia presente materiale
suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce.
5. Il percorso di esodo, misurato a partire
dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, può
essere incrementato di ulteriori 5 m, mentre i corridoi ciechi possono
essere incrementati di ulteriori 10 m, se sono rispettate le seguenti
condizioni:
- tutti i materiali installati in tali percorsi siano di classe 0 - A1 - (A2-s1,d0) di reazione al fuoco;
- le porte delle camere aventi accesso su
tali percorsi possiedano caratteristiche di resistenza al fuoco EI 30 e
siano dotate di dispositivo di autochiusura.
4.5.2 Edificio servito da una sola scala
1. La comunicazione del vano scala con i
piani interrati può avvenire esclusivamente tramite disimpegno, anche
non aerato, avente porte di tipo EI 60 munite di congegno di
autochiusura.
2. In edifici con più di due piani fuori terra è ammesso disporre di una sola scala, purché questa sia almeno di tipo protetto.
3. Per le attività ricettive ubicate in
edifici aventi altezza antincendio maggiore di 24 m e non superiore a 32
m, è consentita la presenza di una sola scala, purché sia rispettata
una delle seguenti condizioni:
a) la scala sia di tipo a prova di fumo od esterna;
b) la scala sia di tipo protetto e sia
installato un impianto di spegnimento automatico esteso all'intera
attività, conforme alle disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell'interno del 20 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 3 del 4 gennaio 2013.
4. La lunghezza dei corridoi che adducono
alla scala deve essere limitata a 15 m. Tale lunghezza può essere
incrementata di 5 m qualora, in corrispondenza del percorso interessato,
i materiali installati a parete e a soffitto siano di classe 0 - A1 -
(A2-s1,d0) di reazione al fuoco e non sia presente materiale
suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce.
5. Il percorso di esodo, misurato a partire
dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, può
essere incrementato di ulteriori 10 m, se sono rispettate le seguenti
condizioni:
- tutti i materiali installati in tali
percorsi siano di classe di reazione al fuoco 0 - A1 - (A2-s1,d0), con
la sola eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale che sono
ammesse di classe 1 di reazione al fuoco;
- le porte delle camere aventi accesso su
tali percorsi, possiedano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno
EI 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura.
6. Limitatamente agli edifici a tre piani
fuori terra, è consentito non realizzare le scale di tipo protetto alle
seguenti condizioni:
- la lunghezza dei corridoi che adducono alle scale sia limitata a 20 m:
- i materiali installati a parete e a soffitto siano di classe di reazione al fuoco 0 - A1 - (A2-s1,d0);
- non sia presente materiale suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce.
7. Limitatamente agli edifici a quattro
piani fuori terra, è consentito non realizzare le scale di tipo protetto
con l'adozione di una delle due soluzioni alternative, A o B, di
seguito descritte:
A) i materiali installati nelle scale e nei
corridoi che adducono alle scale abbiano classe di reazione al fuoco 0 -
A1 - (A2-s1,d0), con la sola eccezione di eventuali corsie di
camminamento centrale, per le quali è ammessa la classe 1 di reazione al
fuoco;
- le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI 15;
- nelle camere siano presenti coperte e
copriletto di classe 1 di reazione al fuoco e di guanciali, sedie
imbottite, poltrone, poltrone letto, divani, divani letto e sommier di
classe 1 IM;
B) i materiali installati nelle scale e nei
corridoi che adducono alle scale abbiano classe di reazione al fuoco 0 -
A1 - (A2-s1,d0), con la sola eccezione di eventuali corsie di
camminamento centrale, per le quali è ammessa la classe 1 di reazione al
fuoco;
- dalle scale e dai corridoi sia eliminato ogni altro materiale combustibile;
- le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI 15.
8. Resta fermo, per gli edifici serviti da
scale non protette, che la lunghezza totale del percorso che adduce su
luogo sicuro sia limitata a 40 m; tale lunghezza può essere incrementata
di 5 m alle seguenti condizioni:
- i materiali installati a parete e a soffitto siano di classe di reazione al fuoco 0 - A1 - (A2-s1,d0);
- non sia presente materiale suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce.
4.5.3 Atrio di ingresso
1. Nel caso in cui le scale immettano
nell'atrio di ingresso, quest'ultimo costituisce parte del percorso di
esodo; devono, pertanto, essere rispettate le seguenti disposizioni:
- i materiali installati nell'atrio e nei
locali adiacenti e non separati da esso, devono essere conformi a quanto
prescritto per le vie di esodo al punto 3.2;
- nell'atrio non devono essere installate
apparecchiature a fiamma ed ogni altra apparecchiatura da cui possa
derivare pericolo di incendio.
4.6 Vie di uscita ad uso promiscuo
1. Le attività ricettive ubicate in edifici
a destinazione mista possono essere servite da scale ad uso promiscuo,
se sono rispettate le seguenti condizioni:
- l'edificio abbia altezza antincendio non superiore a 32 m;
- l'attività ricettiva sia separata dalla
scala e dal resto del fabbricato con elementi con caratteristiche di
resistenza al fuoco almeno REI/EI 60;
- le comunicazioni dei vani scala,
costituenti vie di esodo per gli occupanti dell'attività ricettiva, con i
piani cantinati siano dotate di porte resistenti al fuoco almeno EI 60;
- le scale siano dotate di impianto di illuminazione di sicurezza.
2. In relazione al numero di scale a
servizio di ogni piano dell'attività ricettiva, deve essere osservato,
inoltre, quanto segue:
- presenza di due o più scale: la lunghezza
massima dei percorsi dalla porta delle camere alle scale dell'edificio
non può superare i 25 m e quella dei corridoi ciechi i 15 m; tali
lunghezze massime possono essere incrementate di 5 m, a condizione che
lungo i percorsi d'esodo, i materiali installati a parete, a pavimento o
a soffitto siano di classe di reazione al fuoco 0 - A1 - (A2-s1,d0) e
che le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco
almeno EI 30;
- presenza di una sola scala: l'attività
ricettiva deve essere distribuita in compartimenti aventi superficie non
superiore a 250 m²; la lunghezza massima del percorso dalla porta di
ogni camera alla scala non può superare i 15 m; è consentito che tale
lunghezza massima sia incrementata di 5 m e che la superficie massima
dei compartimenti suddetti raggiunga i 350 m², a condizione che lungo i
percorsi d'esodo, i materiali installati a parete, a pavimento o a
soffitto siano di classe di reazione al fuoco 0 - A1 - (A2-s1,d0) e che
le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco
almeno EI 30.
3. E' consentita la comunicazione tra gli
ambienti di ricevimento dell'attività ricettiva e le parti comuni
dell'edificio, se sono rispettate le seguenti condizioni:
- l'ambiente di ricevimento sia permanentemente presidiato;
- nell'ambiente di ricevimento non siano presenti sostanze infiammabili;
- la larghezza della scala e della via di
esodo che conduce all'esterno dell'edificio sia commisurata al piano di
massimo affollamento dell'attività ricettiva.
5. Altre disposizioni
5.1 Aree ed impianti a rischio specifico
1. Si considerano aree a rischio specifico:
a) locali di superficie superiore a 12 m² destinati a deposito di materiale combustibile;
b) locali destinati a deposito, di superficie qualsiasi, in diretta comunicazione con il sistema di vie di esodo;
c) lavanderie e stirerie.
2. Per le aree a rischio specifico devono essere previste le seguenti misure:
- le strutture e le porte di separazione
devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco valutate in
conformità al decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007;
- deve essere prevista una ventilazione naturale non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta.
E' consentito limitare la superficie di
ventilazione ad 1/100 della superficie in pianta, ottenibile anche
mediante camini o condotte, realizzati a regola d'arte, ed adottare
strutture di compartimentazione congrue con il carico di incendio
specifico, che non deve comunque superare 1052 MJ/m², a condizione che
l'impianto di rivelazione (da installare in tutte le attività ricettive
ai sensi del punto 6.3) sia integrato da un sistema di controllo
automatico dei fumi e calore, progettato, realizzato e gestito secondo
la regola dell'arte, in conformità alle disposizioni legislative e
regolamentari applicabili.
3. In alternativa al sistema di controllo
automatico di fumi e calore, può essere installato un impianto di
spegnimento automatico a protezione del locale, oppure può essere
costituito un servizio interno di emergenza permanentemente presente,
composto da un congruo numero di addetti, che consenta di promuovere un
tempestivo intervento di contenimento dell'incendio e di assistenza
all'esodo.
Gli addetti, che non possono essere in
numero inferiore a due, devono avere conseguito l'attestato di idoneità
tecnica di cui all'art. 3 della Legge 28 novembre 1996, n. 609, a
seguito del corso di tipo B di cui all'allegato IX del decreto del
Ministro dell'interno 10 marzo 1998.
4. E' consentito prescindere dalle
caratteristiche di resistenza al fuoco e di ventilazione in locali
destinati a deposito aventi superficie non superiore a 5 m² e carico di
incendio specifico non superiore a 350 MJ/m²; qualora il locale sia in
diretta comunicazione con le vie di esodo, o con spazi adiacenti e non
separati dalle vie di esodo, si deve comunque rispettare quanto previsto
al punto 3.5.2.
5.2 Depositi di liquidi infiammabili
1. All'interno del volume dell'edificio è
consentito detenere prodotti liquidi infiammabili strettamente necessari
per le esigenze igienico-sanitarie, posti in armadi metallici dotati di
bacino di contenimento. Tali armadi devono essere ubicati nei locali
deposito, con esclusione dei locali aventi le caratteristiche descritte
al punto 5.1.4.
5.3 Servizi tecnologici
1. Si considerano fra i servizi tecnologici le seguenti tipologie di impianto:
a) ascensori e montacarichi;
b) termici e/o preparazione cibi;
c) condizionamento e/o ventilazione;
d) elettrici;
e) produzione di energia (es. fotovoltaico, fuel cell, cogeneratori, ecc.);
f) trattamento delle acque;
g) frigoriferi;
h) protezione attiva.
Detti impianti devono essere progettati,
realizzati e gestiti secondo la regola dell'arte, in conformità alle
disposizioni legislative e regolamentari applicabili.
2. Qualora siano previsti attraversamenti
di strutture aventi funzione di compartimentazione, dovrà essere
garantita la continuità delle caratteristiche di resistenza al fuoco.
3. Per gli impianti elettrici, i seguenti
sistemi di utenza devono disporre di impianti di sicurezza e avere
autonomia minima stabilita come segue:
- rivelazione e allarme: 30 minuti;
- illuminazione di sicurezza: 1 ora;
- impianti idrici antincendio (ove previsti): 30 minuti.
L'impianto di illuminazione di sicurezza
deve assicurare lungo le vie di uscita un livello di illuminamento non
inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio.
4. Il quadro elettrico generale deve essere
ubicato in posizione facilmente accessibile e segnalata. Deve essere
altresì installato, in posizione facilmente accessibile, segnalata e in
prossimità dell'accesso principale, un dispositivo di sgancio elettrico
generale che intervenga sulla fornitura elettrica (contatore); nel caso
in cui detta fornitura sia interna all'edificio, in corrispondenza del
dispositivo di sgancio deve essere apposto un segnale che indichi tale
evenienza e l'esatta ubicazione del punto fornitura.
5. E' consentita la presenza di caminetti e di stufe tradizionali esclusivamente nelle aree comuni.
6. I caminetti e le stufe tradizionali, sia
del tipo a fiamma libera (caminetto a focolare aperto) sia del tipo
protetto (caminetto a focolare chiuso), possono essere installati se
sono rispettate le seguenti prescrizioni specifiche:
- devono essere progettati, realizzati e
gestiti secondo la regola dell'arte, in conformità alle disposizioni
legislative e regolamentari applicabili;
- i canali da fumo devono essere realizzati in modo da non costituire causa d'innesco e propagazione d'incendio;
- non devono essere posizionati in corrispondenza dei percorsi di esodo;
- devono essere installati in locali
separati dal sistema di vie di esodo principale dell'attività ricettiva
mediante strutture e serramenti di caratteristiche di resistenza al
fuoco almeno EI 30;
- il personale dell'attività ricettiva che
si occupa della gestione della sicurezza deve essere adeguatamente
formato all'uso e alla sicurezza dell'apparecchiatura;
- sia posizionato almeno un estintore a polvere 34A-233B, in prossimità dell'installazione;
- attorno al caminetto deve essere presente
esclusivamente materiale incombustibile; tale area di sicurezza deve
svilupparsi, sia in altezza che in larghezza, per una distanza dal
caminetto pari ad almeno 200 cm nel caso di focolare aperto e ad almeno
100 cm nel caso di focolare chiuso.
6. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
6.1 Estintori d'incendio
1. Tutte le attività ricettive devono
essere dotate di estintori d'incendio portatili, ubicati in posizione
facilmente accessibile e visibile ed essere distribuiti in modo uniforme
nell'area da proteggere, preferibilmente in prossimità delle uscite di
piano; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne
l'individuazione, anche a distanza.
2. Gli estintori d'incendio portatili devono:
- avere adeguata capacità estinguente;
- essere posizionati a distanza reciproca non superiore a 30 m;
- essere previsti in ragione di 1 estintore ogni 200 m² di pavimento o frazione, con un minimo di un estintore per piano.
3. A protezione di aree ed impianti a
rischio specifico devono essere previsti estintori d'incendio di tipo
idoneo al luogo di installazione.
6.2 Impianti idrici antincendio
1. Le attività ricettive ubicate oltre il
terzo piano fuori terra devono essere protette da una rete di idranti
conforme alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno
del 20 dicembre 2012.
2. In caso di applicazione della norma UNI
10779, si deve prevedere la realizzazione della sola protezione interna,
con livello di pericolosità 1 e alimentazione idrica di tipo singolo.
3. Negli edifici fino a tre piani fuori
terra non sussiste l'obbligo di realizzare la rete di idranti, a
condizione che siano installati estintori carrellati a polvere con
carica nominale non inferiore a 30 Kg, in ragione di almeno uno per
piano, e che sia assicurata la presenza di addetti antincendio
addestrati al loro utilizzo.
4. Nelle attività ricettive ubicate oltre
il terzo piano fuori terra, in alternativa alla rete di idranti di cui
al punto 1, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
a) devono essere installati estintori
carrellati a polvere con carica nominale non inferiore a 30 Kg, in
ragione di almeno uno per piano e deve essere assicurata la presenza di
addetti antincendio addestrati al loro utilizzo;
b) deve essere installata una colonna a secco, realizzata secondo la regola dell'arte, ed avente le seguenti caratteristiche:
- deve essere presente un attacco di
mandata per autopompa, alla base della colonna e all'esterno
dell'edificio, in posizione facilmente e sicuramente accessibile ai
Vigili del fuoco;
- deve essere presente almeno un attacco
UNI 45 ad ogni piano, in prossimità della relativa uscita; in prossimità
di ciascun attacco deve essere prevista una lancia erogatrice e una
idonea dotazione di tubazioni flessibili, sufficienti a raggiungere ogni
punto dell'attività;
- devono essere installati dei dispositivi
di sfiato dell'aria, in numero, dimensione e posizione idonei, in
relazione alla caratteristiche plano-altimetriche della tubazione;
- lo sviluppo plano-altimetrico dell'impianto deve essere tale da garantirne il completo drenaggio;
- la colonna deve essere dimensionata in
modo tale che, considerando una pressione dell'alimentazione da
autopompa dei Vigili del fuoco pari a 0,8 MPa, sia garantito l'impiego
simultaneo di non meno di 3 attacchi DN 45 nella posizione
idraulicamente più sfavorevole (o di tutti gli attacchi della rete, se
in numero inferiore a 3), con una portata minima per ciascun attacco
pari a 120 l/min ed una pressione residua alla valvola non minore di 0,2
Mpa.
6.3 Impianti di rivelazione e segnalazione allarme incendio
1. Tutte le attività ricettive devono
essere dotate di impianto di rivelazione e segnalazione allarme
incendio. L'impianto deve essere progettato, realizzato e gestito
secondo la regola dell'arte, in conformità alle disposizioni del decreto
del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012.
7. Segnaletica di sicurezza
1. Le aree dell'attività ricettiva devono
essere provviste di segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata
alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e successive modificazioni.
L'adozione della colonna a secco di cui al
punto 6.2, comma 4, deve essere segnalata con cartellonistica riportante
la dicitura "attività dotata di colonna a secco per VVF", posta in
corrispondenza del relativo attacco di mandata per autopompa ed in
prossimità dell'ingresso dell'attività.
8. Gestione della sicurezza
8.1 Generalità
1. Il responsabile dell'attività ricettiva
deve rispettare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività
previsti dalla normativa vigente in materia.
2. In edifici a destinazione mista dovrà
essere assicurato il coordinamento della gestione della sicurezza e
delle operazioni di emergenza tra le attività presenti nell'edificio.
3. Tra le misure finalizzate al coordinamento della gestione dell'emergenza, si dovrà prevedere:
- l'installazione di almeno un pulsante
manuale di allarme, posizionato nelle parti comuni dell'edificio misto,
con cui si attivi una segnalazione d'allarme all'interno dell'attività
alberghiera;
- la possibilità di estendere la segnalazione di allarme agli spazi dell'edificio non destinati ad attività alberghiera.
8.2 Piano d'emergenza
1. Il responsabile dell'attività ricettiva è
tenuto a predisporre un piano di emergenza contenente le necessarie
misure organizzative e gestionali da attuare in caso incendio. Tale
piano di emergenza deve essere mantenuto costantemente aggiornato.
2. Devono essere pianificate - ed indicate
nel piano di emergenza - le procedure per l'assistenza a persone con
limitate capacità sensoriali e/o motorie, che possono incontrare
difficoltà specifiche nelle varie fasi dell'emergenza.
3. La procedura di chiamata dei Vigili del
fuoco, contenuta nel piano di emergenza, deve prevedere, tra le
informazioni fondamentali da comunicare al 115, quella relativa
all'eventuale presenza della colonna a secco, di cui al punto 6.2, comma
4.
8.3 Istruzioni di sicurezza
8.3.1 Istruzioni da esporre a ciascun piano
1. A ciascun piano, lungo le vie di esodo,
devono essere esposte planimetrie d'orientamento. In tali planimetrie
deve essere adeguatamente segnalata, tra l'altro, la posizione e la
funzione di eventuali spazi calmi o di spazi compartimentati, destinati
alla sosta in emergenza di eventuali persone con impedite o ridotte
capacità sensoriali e/o motorie.
8.3.2 Istruzioni da esporre in ciascuna camera
1. In ciascuna camera, con apposita
cartellonistica esposta bene in vista, devono essere fornite precise
istruzioni sul comportamento da tenere in caso di incendio. Oltre che in
italiano, il testo deve essere redatto in lingue diverse, di maggiore
diffusione tra la clientela della struttura ricettiva. Le istruzioni
debbono essere accompagnate da una planimetria, che indichi
schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di
evacuazione, alle scale ed alle uscite.
2. Le istruzioni esposte nelle camere
debbono riportare il divieto di usare gli ascensori in caso di incendio e
devono, inoltre, indicare i divieti di:
- impiegare fornelli di qualsiasi tipo per
il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di
illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in
vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;
- tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all'attività.