domenica 21 giugno 2015

Un soffio leggero nell’etilometro non salva l’ubriaco alla guida

"È configurabile il reato di guida in stato di ebbrezza anche quando lo scontrino dell'alcoltest, oltre a riportare l'indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura "volume insufficiente", la quale, in assenza di patologia respiratorie, attesta soltanto la mancata adeguata espirazione da parte dell'imputato"
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: FOTI GIACOMO

Ha pronunciato la seguente:
Sentenza n. 22363 dep. il 27 maggio 2015

sul ricorso proposto da: LXXXXXXX MXXXX N. IL 14/05/1972 avverso la sentenza n. 4423/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 19/06/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stabili che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto. Lxxxxxxx Mxxxx ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, del 19 giugno 2014, che ha confermato la sentenza del tribunale dell stessa città, del 6 marzo 2012, che lo ha ritenuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso registrato pari a 0,96 e 0,85 g/1 nelle due prove) e lo ha condannato alla pena di giustizia. Deduce il ricorrente: a) Violazione di legge, laddove la corte territoriale ha ribadito l'utilizzabilità del verbale di accertamento e dei risultati dell'alcoltest, benché non fossero stati sottoposti ad esame i verbalizzanti, o almeno uno di essi, come richiesto e previsto nella lista testi. Nel caso di specie, era avvenuto che i verbalizzanti, pur regolarmente citati per tre volte, non si erano presentati, senza indicare alcuna valida ragione. Malgrado ciò, il giudice di primo grado aveva ritenuto utilizzabili i predetti atti, giustificando la mancata presenza dei testi con la distanza intercorrente tra Milano ed il luogo di residenza degli stessi. L'esame, si sostiene nel ricorso, si rendeva necessario perché avrebbero dovuto essere chiarite le modalità di esecuzione dell'alcoltest che, non solo era stato eseguito a circa mezz'ora di distanza dal momento dell'intervento degli agenti, ma le due prove erano state eseguite ad altrettanta distanza l'una dall'altra. Si sarebbero dovute altresì accertare le ragioni per le quali i numeri progressivi indicati nei talloncini contenenti i risultati delle due prove non erano in immediata successione (nn. 113-116 invece che nn. 113-114). Su tali questioni, sottoposte all'esame della corte d'appello, non erano state fornite adeguate risposte; b) Violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato, atteso che la distanza tra intervento ed accertamento e quella tra le due prove portava a ritenere che, se i test fossero stati eseguiti a tempo debito, i risultati sarebbero stati diversi, nel senso che il tasso alcolemico registrato sarebbe stato inferiore a 0,80 g/l. Forti dubbi vi sarebbero, inoltre, circa il funzionamento dell'etilometro anche alla luce delle dichiarazioni rese dal teste Di Salvo. Con motivi nuovi, proposti con successiva memoria, il ricorrente ripropone il tema dell'inattendibilità dei test effettuati poiché, sugli scontrini che riportano i risultati dell'alcol test vi è la scritta "volume insufficiente".

Considerato in diritto

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi, stante la natura delle doglianze, sono infondati.
-1- Quanto al tema dell'utilizzabilità degli atti indicati dal ricorrente, premesso che, certamente, almeno uno degli agenti che avevano proceduto agli accertamenti ben avrebbero potuto esser sentiti in dibattimento, poiché la distanza del luogo di servizio rispetto alla sede del giudice procedente non rappresenta motivo valido per non procedere all'esame, ritualmente richiesto, e che profili di inutilizzabilità del verbale di accertamento sono, per il mancato esame, riscontrabili, osserva tuttavia la Corte che certamente utilizzabili devono ritenersi gli scontrini dell'etilometro in cui sono stati registrati i risultati dell'alcoltest, in considerazione della irripetibilità dell'accertamento in questione. L'inutilizzabilità dovrebbe quindi restringersi alla parte del verbale di accertamento che riporta osservazioni e considerazioni diverse dalla indicazione del tasso alcolernico, come quella riguardante "l'alito vinoso" dell'imputato, pur segnalato dai giudici del merito.
Soluzione, peraltro, anche discutibile, ove si consideri che questa Corte, in un caso del tutto simile a quello in esame, ha affermato che " ...il verbale contenente gli esiti dell'al-coltest è pienamente utilizzabile non solo nella parte in cui attesta la presenza nel soggetto di un tasso alcolemico superiore a quello consentito ma anche in quella in cui dà conto delle circostanze spazio-temporali nell'ambito delle quali tale accertamento è stato effettuato" Cass. n. 45514/13).

Ciò che conta è, in ogni caso, che, sotto il profilo analizzato, i risultati dell'alcoltest sono certamente utilizzabili.

-2- L'esame degli agenti, d'altra parte, a dire del ricorrente, non avrebbe dovuto riguardare elementi essenziali ai fini della decisione. Egli, in realtà, non contesta di essere stato alla guida dell'auto, né di essere stato sottoposto all'esame alcolemico: circostanze sulle quali evidentemente sarebbe stato indispensabile sentire gli agenti, ma solo ipotizza l'inattendibilità dei risultati dell'alcoltest, essendo stato l'accertamento eseguito a distanza di circa mezz'ora dal momento dell'intervento degli agenti e di altrettanto lasso di tempo tra le due prove.

Sennonché, su tali questioni questa Corte si è già espressa, laddove è stato condivisibilmente sostenuto, in un caso in cui si contestava la validità del rilevamento perché eseguito a distanza di circa trenta minuti tra la guida del veicolo e l'esecuzione del test, che "... il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento alcolemico" (Cass. nn. 21991/12, 13999/14). Né il ricorrente ha fornito elementi che autorizzino a ritenerne l'incidenza, ove si consideri che nel ricorso egli ha solo fatto generico riferimento al fatto che, ad una maggior distanza tra la guida e l'esecuzione del test, dovrebbe corrispondere l'incertezza sull'attendibilità del test stesso, senza indicare le ragioni di tale affermazione. Quanto ai rilievi concernenti il tempo trascorso tra le due prove, deve rilevarsene l'assoluta genericità, atteso che nel ricorso non si chiarisce quale determinante rilievo tale maggior lasso di tempo possa avere avuto sui risultati dell'accertamento, specie alla luce delle osservazioni svolte dai giudici del merito, i quali hanno in proposito, tra l'altro, osservato che una maggior distanza tra le due prove costituiva elemento favorevole all'imputato, poiché più tale lasso temporale aumentava, più si riduceva il tasso alcolemico. Argomentazione che non presenta incoerenze di natura logica e che appare ampiamente giustificata dal fatto che il tasso riscontrato era, nel caso del Liccese in fase discendente, tanto che da 0,96 è passato, alla seconda prova, a 0,85 g/l.
Ugualmente generico è il richiamo ai numeri progressivi registrati negli scontrini che riportano i risultati dell'alcoltest; non si spiega, invero, nel ricorso, quale rilievo in tesi difensiva tale registrazione abbia nei confronti di quei risultati, che neanche possono essere messi in discussione dalle osservazioni svolte dal teste Di Salvo, che, secondo quanto emerge dallo stralcio, trascritto nel ricorso, della testimonianza dallo stesso resa, ha parlato di problemi, non meglio precisati, che gli agenti avevano avuto con l'etilometro ed all'intervento di un'altra pattuglia che aveva eseguito il test (circostanza che, peraltro, spiegherebbe le ragioni del ritardo registrato tra l'intervento degli agenti e l'esecuzione del test e che starebbe ad indicare, a tutto concedere, che era l'etilometro della prima pattuglia a non funzionare, tanto che era stato necessario ricorrere ad altro strumento in dotazione di altra pattuglia).
Infondate, infine, sono anche le doglianze contenute nei motivi nuovi proposti dal ricorrente con successiva memoria, concernenti ancora il tema dell'inattendibilità dei test effettuati, in considerazione del fatto che, sugli scontrini che riportano i risultati delle due prove, vi è la scritta "volume insufficiente".
Anche a tale proposito questa Corte ha già avuto modo di chiarire che: "È configurabile il reato di guida in stato di ebbrezza anche quando lo scontrino dell'alcoltest, oltre a riportare l'indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura "volume insufficiente", la quale, in assenza di patologia respiratorie, attesta soltanto la mancata adeguata espirazione da parte dell'imputato" (Cass. n. 1878 del 24.10.13, Rv 258179). Principio che il Collegio condivide e che ritiene applicabile nel caso di specie, atteso che non risultano denunciate dal ricorrente patologie respiratorie di alcun genere.
Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2015.
Depositata in cancelleria il 28 maggio 2015