martedì 30 giugno 2015

Sosta limitata o regolamentata ex art. 7 del Codice della strada - Parere MIT prot. 2074 del 06.05.2015 inviato al Comune di Lecce

Oggetto: sosta limitata o regolamentata ex art. 7 del Codice della strada - Comune di Lecce (V.s.nota prot. 22353 del 3 marzo 2015 ).



Si riscontrano le richieste sottoposte alla scrivente Direzione con la nota in oggetto.

Come noto, la disciplina del parcheggio all'interno dei centri abitati è materia di competenza del Comune, come previsto alle lettere e) ed f) del comma l, art. 7 del Codice della Strada, e il Comune stesso può regolamentarla con una o più deliberazioni per meglio corrispondere alle specifiche esigenze di fruibilità e utilizzazione degli spazi da parte dei cittadini, anche in relazione alle caratteristiche delle aree alle quali detti spazi sono asserviti. A tal fme il Comune può, nell'ampia varietà di misure disponibili, selezionare e scegliere quelle più idonee per rispondere agli obiettivi che intende perseguire per il miglioramento e/o l'ottimizzazione della circolazione e, più in generale, della mobilità stradale. Ciò, ad esempio, al fine di favorire il ricambio più o ,meno frequente dei veicoli in sosta in relazione alle esigenze connesse, con la destinazione delle diverse zone urbane, con le attività che le caratterizzano e con le peculiarità della mobilità che le contraddistinguono (centri storici, commerciali, industriali, residenziali, ecc.). Con riferimento a quanto sarà esposto nel seguito appare inoltre opportuno precisare che in relazione alla ampiezza delle sue finalità, la regolamentazione della sosta non può essere ricondotta alla sola previsione del pagamento di una tariffa ma deve essere sostenuta da misure più articolate e specifiche applUlto per rispondere alle motivate esigenze di organizzazione della mobilità che ne determinano l'adozione.

In tal senso la sola tariffazione, laddove costituisca l'unica misura a se stante, non si configura quale elemento sufficiente a far ritenere la sosta regolamentata. In un contesto di misure più ampio, tuttavia, la previsione di una tar:ffa può costituire un ausilio alla corretta attuazione della disciplina.
In relazione a quanto sopra si evidenzia che i criteri generali elencati nella nota in esame, sulla base dei quali codesto Comune riferisce di aver improntato la predisposizione del piano della sosta, appaiono condivisibili e coerenti con lo spirito delle norme attualmente vigenti in materia, ciò fatti salvi ovviamente gli aspetti di corretta trasposizione degli stessi negli atti deliberativi adottati e nella segnaletica che costituisce il mezzo attraverso il quale sono resi noti agli utenti della strada.

In merito alla richiesta relativa alla applicabilità, in caso di violazioni, della ipotesi sanzionatoria prevista dall' art. 7, comma 15, 2° periodo, del Codice della strada rispettivamente nel caso di sosta regolamentata secondo tali criteri ovvero non regolamentata e/o tariffata a tempo indeterminato si forniscono i seguenti approfonclimenti.
In ordine alla sanzione prevista dal citato art. 7, c. 15,2° periodo, del Codice della strada, riferita ai casi di sosta limitata o regolamentata, SI e pm va te evidenziato che per sosta limitata debba intendersi quella permessa per un tempo limitato (di cui all' art. 157, c. 6, del Codice) mentre pér sosta regolamentata deve intendersi quella oggetto di speciflca disciplina adottata percorrispondere alle sopra indicate motivate esigenze di regolamentazione della circolazione.

Ove ci si trovi quindi in tali contesti, nei quali, con specifica ordinanza, sia stata prevista una disciplina, resa nota dalla prescritta segnaetica, detta sanzione trova la sua applicabilità qualora la sosta si estenda oltre il limite stabilito per conseguire l'alternanza dei veicoli, ovvero quando ci si trovi in presenza di una violazione della disciplina della regolamentazione.

Nel caso invece di aree di parcheggio dove la sosta è consentita a tempo indeterminato e subordinata al solo pagamento di una somma, questo ufficio ha più volte espresso il parere che il protrarsi della sosta oltre il termine per il quale è stato effettuato il pagamento non si sostanzia in una violazione di obblighi previsti dal Codice, ma si configura come una inadempienza contrattuale che comporta per l'Amministrazione creditrice un recupero delle tariffe non riscosse previa le procedure coattive previste ex lege e l'eventuale applicazione di una penale secondo quanto previsto nella regolamentazione ex art. 7, comma 1, lettera f).

Si esprime infine parere positivo sulla possibilità di prevedere una ''tolleranza'' in caso di prolungamento della durata della sosta, senza la necessità di integrare il ticket o voucher prepagato rispetto alla tariffa oraria prestabilita .
Si precisa comunque che se è prevista una "tolleranza", nel caso di superamento in termini temporali della stessa, sia che si tratti di sosta a tempo limitato ovvero a tempo indeterminato ed a pagamento, questa dovrà concorrere nella determinazione della quantificazione dell'infrazione riguardante l'applicazione della procedura sanzionatoria, nel primo caso, ovvero l'eventule azione di recupero della tariffa, nel secondo caso.
IL DIRETTORE
Ing. Sergio Dondolini

N.B. Non si risponde di eventuali errori nella trascrizione della presente (far riferimento al documento ufficiale)