lunedì 22 giugno 2015

Sanatoria edilizia: ai fini della prova della data dell´ultimazione dei lavori non basta la dichiarazione sostitutiva di atto notorietà e, senza altri elementi probatori, è inammissibile la prova testimoniale

Consiglio di Stato Sez. VI del 5.6.2014
"In materia di abusivismo edilizio l’onere della prova circa l’ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere la sanatoria grava in capo al richiedente. Ciò perché, solo colui che richiede la sanatoria può fornire qualche documentazione da cui si desuma che l’abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data predetta, non potendosi ritenere sufficiente, la sola allegazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorietà”. È questo il principio ribadito dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 5.6.2015 nella quale si evidenzia altresì che il contenuto della prova testimoniale deve poter essere valutato alla luce di altri elementi probatori che nel caso di specie non sono stati forniti. Per completezza di esposizione il Collegio non può non rilevare che la sentenza impugnata ha indicato lo strumento probatorio (rilievi aerofotogrammetrici) che avrebbe potuto usare il ricorrente, che, al contrario, nulla ha dedotto sul punto.

tratto da: gazzettaamministrativa.it