domenica 14 giugno 2015

Giurisprudenza del lavoro pubblico

Sentenze della Corte costituzionale, della Corte di Cassazione, della Corte dei conti, del Consiglio di Stato.

Corte costituzionale, sentenza n. 50 del 26 marzo 2015

Con la presente sentenza i giudici delle leggi respingono tutte le numerose eccezioni di incostituzionalità, sollevate da alcune regioni, riguardanti molti dei commi dell’art. 1 della legge n. 56/2014 (disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Sentenza Corte cost. n.50-2015

Corte costituzionale, sentenza n. 76 del 2015

La condizione degli infermieri incaricati addetti agli istituti di prevenzione e pena non può essere assimilata a quella degli infermieri dipendenti di ruolo. Infatti, per gli infermieri incaricati mancano “quei vincoli di esclusività e incompatibilità che rappresentano un aspetto primario del rapporto di lavoro degli infermieri dipendenti”, rendendo le due categorie dissimili in aspetti salienti e comportando, conseguentemente, una disciplina diversa per le due fattispecie.

Sentenza Corte cost. n.76-2015

Corte di Cassazione, sentenza n. 5516 del 19 marzo 2015

Con questa sentenza gli Ermellini stabiliscono che, nel pubblico impiego, ai dirigenti assunti a termine si applicano le stesse garanzie previste dalla normativa e dai contratti collettivi per i dirigenti a tempo indeterminato.

Sentenza Corte Cass. n.5516-2015

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 10037 del 15 maggio 2015

Il datore di lavoro, anche pubblico, è responsabile in solido con l’autore materiale della condotta mobbizzante. Dicono gli Ermellini: “la circostanza che la condotta di mobbing provenga da un altro dipendente in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro su cui incombono gli obblighi di cui all’art.2049 cod.civ., ove questo sia rimasto colpevolmente inerte alla rimozione del fatto lesivo”.

Sentenza Corte Cass. n.10037-2015

Corte dei conti, sezione di controllo per la regione Emilia Romagna, deliberazione n. 64 del 2015

Corte dei conti, sezione di controllo per la regione Lombardia, deliberazione n. 137 del 2015

Province – divieto attribuzione incarichi.

I giudici contabili intervengono relativamente alla disposizione (comma 1, comma 420, L.190/2014) che introduce, per le Province delle Regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il divieto di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, nonchè di conferire incarichi di consulenza e studio. Al riguardo, i magistrati evidenziano che la disposizione lascia spazio al legittimo svolgimento di attività inerenti l’organizzazione di mostre o convegni qualora le stesse beneficino di un finanziamento proveniente da soggetti terzi, siano essi pubblici o privati; mentre il conferimento di incarichi esterni soggiace ad un regime più rigoroso che preclude l’affidamento di incarichi anche nel caso in cui non vi sarebbero spese a carico dell’ente. Si evidenzia sull’argomento il diverso orientamento della sezione Lombardia espresso con la deliberazione n. 137/2015 secondo cui l’ente può conferire incarichi esterni qualora la spesa sia interamente finanziata dai fondi comunitari, nell’ambito di un progetto approvato dall’Unione Europea.

Deliberazione Corte conti Emilia Romagna n.64-2015

Deliberazione Corte conti Lomabardia n. 137-2015

Corte dei conti, sezione di controllo per la regione Sicilia, deliberazione n. 163 del 2015

Enti locali – fondo contrattazione integrativa 2015.

La questione di cui si occupano i giudici contabili è relativa alla quantificazione delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa in conformità alla normativa vigente (art. 9, comma 2 bis d.l. 78/2010 come integrato dall’art. 1 comma 456 l. 147/2013), che prevede, quale limite nell’erogazione, il non superamento del corrispondente importo dell’anno 2010, ridotto automaticamente in misura proporzionale alla riduzione del personale. Tale interpretazione della disposizione, come ribadito più volte dalla magistratura contabile in numerose pronunce (ex multis sezioni riunite in sede di controllo n 51/2011), è da considerare di stretta interpretazione e non ammette deroghe ed esclusioni; pertanto, a parere del Collegio, il vincolo normativo relativo alla spesa per il trattamento accessorio del personale si stabilizza, a partire dall’anno 2015, sulla base del limite riferito all’anno 2010 ed in considerazione della riduzione di personale.

Deliberazione Corte conti Sicilia n.163-2015

Consiglio di Stato, sentenza sezione VI n. 1796 del 2015

Pubblico impiego - graduatorie concorsi pubblici.

Secondo i giudici amministrativi, in presenza di una graduatoria concorsuale ancora efficace, la regola generale da seguire per la copertura dei posti vacanti è quella dello scorrimento della medesima in preferenza dell’indizione di un nuovo concorso. Infatti la disciplina positiva, pur confermando il principio per cui non sussiste un diritto soggettivo all’assunzione mediante scorrimento della graduatoria, impone all’amministrazione, che abbia a determinarsi diversamente, un rigoroso obbligo di motivazione della propria scelta derogatoria, tale obbligo non recede in presenza di particolari ragioni di opportunità che militino per una scelta organizzativa diversa dallo scorrimento, come l’esigenza di stabilizzare personale precario o il sopraggiungere di una modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, ma è solo ridimensionato e attenuato (Cons. Stato sez. V n. 4770/2012, Ad. Plen. N. 14/2011).

Sentenza Consiglio di Stato n.1796-2015bilotta@aranagenzia.it
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