Attività lavorativa in occasione delle votazioni

Su ARAN Informa di aprile-maggio 2015 è pubblicato il seguente orientamento applicativo:
"Nel caso di attività svolte in occasione di consultazioni elettorali, con svolgimento delle stesse nella giornata della domenica, anche nella fascia oraria notturna dalle ore 22 e ad esaurimento delle operazioni di scrutinio, e quindi con prosecuzione anche nelle prime ore del lunedì successivo, è possibile considerare l’attività lavorativa svolta dopo la mezzanotte della domenica comunque come prosecuzione dell’attività resa in giorno di riposo settimanale, con applicazione del trattamento giuridico ed economico previsto per questa fattispecie dalla disciplina contrattuale?
Relativamente alla problematica esposta, si ritiene utile precisare quanto segue:
a) ogni giorno del calendario (lavorativo o festivo) inizia alle 0,01 e termina alle 24, anche se l'attività lavorativa può avere una sua continuità;
b) nel caso in esame, dalle ore 0,01 si è nella giornata del lunedì e non più della domenica;
c) pertanto, nell’ipotesi del dipendente che, ad esempio, presti attività lavorativa dalle ore 0,01 alle ore 06,00 del lunedì si applica la disciplina dell’art. 38, comma 5, secondo alinea, del CCNL del 14.9.2000. Infatti, si tratta di lavoro straordinario notturno prestato in giornata lavorativa. Pertanto, al suddetto dipendente, per le sei ore di lavoro rese, sarà erogato il compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione del 30%, stabilita dalla citata clausola contrattuale per il lavoro straordinario notturno (che è quello intercorrente dalle ore 22 di un giorno alle ore 6,00 di quello successivo)".

Aran - 1406
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