lunedì 25 maggio 2015

Veicoli da locare senza conducente alle Polizie Locali e da adibire a servizi di polizia stradale

Circolare Prot. 12291 del 22/05/2015 emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Titolo/Oggetto
div. 5_12291_22052015_locazione veicoli senza conducente alla Polizie locali e da adibire a servizi di polizia stradale documenti da scaricare
div. 5_12291_22052015_loca… veicoli senza conducente alla Polizie locali e da adibire a servizi di polizia stradale » Acrobat 4.0 o successivo - (2.1M bytes)

OGGETTO: Veicoli da locare senza conducente alle Polizie Locali e da adibire a servizi di polizia stradale.

Pervengono a questa sede segnalazioni in ordine a difformità di prassi operative, da parte degli UMC, in ordine alle operazioni di immatricolazione, di trasferimento della proprietà o di duplicato delle carte di circolazione relative a veicoli in dotazione delle Polizie Locali da adibire esclusivamente a servizi di polizia locale o a servizi di polizia stradale.

In particolare, sono stati richiesti chiarimenti in merito alla possibilità di rilascio di targhe nazionali, e non delle speciali targhe PL, nel caso in cui si tratti:
1. di veicoli in proprietà di Corpi di Polizia Locale da adibire esclusivamente a compiti di polizia locale;
2. di veicoli in proprietà di corpi di Polizia Locale da adibire esclusivamente a compiti di polizia stradale;
3. di veicoli in dotazione di Corpi di Polizia Locale a titolo di locazione senza conducente, da adibire esclusivamente a compiti di polizia locale;
4. di veicoli in dotazione di Corpi di Polizia Locale a titolo di locazione senza conducente, da adibire esclusivamente a compiti di polizia stradale;
Nel ritenere che la questione interpretativa presenta profili di interesse generale, si ravvisa la necessità, al fine di consentire a tutte le DGT in indirizzo di uniformare l'azione amministrativa degli UMC ricadenti nella proprie circoscrizioni di competenza, di ribadire
preliminarmente quali siano i presupposti per il rilascio delle speciali targhe PL. 
 
AI riguardo, si rammenta che, con circolare prot. n. 7327 del 25 gennaio 2008, questa Direzione Generale aveva avuto modo di precisare come i veicoli adibiti esclusivamente all'espletamento dei servizi di polizia stradale (all'art. 11 c.d.s.) ed in dotazione dei corpi di Polizia locale potessero essere immatricolati con le speciali targhe PL a condizione che:
 
1) fossero intestati a nome di Corpi di polizia Provinciale o Municipale;
2) fossero in disponibilità dei predetti Corpi a titolo di proprietà, di usufrutto, di locazione con facoltà di compera (Ieasing) o di acquisto con patto di riservato dominio, secondo la disciplina contenuta nell'art. 91 c.d.s ..
 
Pertanto, in forza della legislazione illo tempore vigente, era stata esclusa la possibilità che la Polizia Locale potesse avvalersi delle speciali targhe PL per quei veicoli dei quali disponesse secondo forme giuridiche diverse da quelle indicate dalla richiamata norma codicistica. In particolare, era stata quindi esclusa l'ipotesi della locazione senza conducente ancorché a lungo termine.
 
Successivamente, con le disposizione introdotte dall'art. 94, comma 4-bis, c.d.s. e dall'art. 247-bis del relativo regolamento di esecuzione, si sono realizzati i presupposti giuridici per poter assegnare le speciali targhe PL anche ai veicoli in dotazione delle Polizie Locali a titolo di locazione senza conducente e pertanto, con la circolare prot. n.15513 del 10 luglio 2014 (v. paragrafo E.4), si è provveduto a diramare le relative istruzioni operative.

L'attuale possibilità di assegnare le targhe PL anche nel caso di veicoli in locazione senza conducente non ha in alcun modo derogato alla disciplina di detto speciale sistema di targatura, il quale si fonda sulle seguenti norme:

  • art. 94, comma 11, c.d.s., il quale prevede che i veicoli destinati esclusivamenteall'impiego dei servizi di polizia stradale sono immatricolati dal competente UMC su richiesta del Corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli;
  • dell'art. 246, comma 2, reg. es. e att. c.d.s., il quale demanda al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti la facoltà di fissare le caratteristiche delle targhe diimmatricolazione dei veicoli destinati esclusivamente all'impiego in servizi di poliziastradale, anche in deroga ai criteri fissati nel comma 1, lettere a) e c),dell'Appendice XII al titolo III;
  • decreto ministeriale 27 aprile 2006, n. 209, con il quale sono state individuate le caratteristiche delle speciali targhe di immatricolazione dei veicoli destinatiesclusivamente all'impiego in servizi di polizia stradale.
Pertanto, il presupposto per il rilascio delle targhe PL resta comunque radicato nella inderogabile circostanza che si tratti di veicoli in dotazione della Polizia Locale (ora anche a titolo di locazione senza conducente) e da adibire esclusivamente a compiti di polizia stradale.

Va detto infine che, pur in presenza degli illustrati presupposti, le Polizie Locali non hanno l'obbligo di avvalersi dello speciale sistema di targatura, essendo rimesso al loro insindacabile apprezzamento se richiedere il rilascio di targhe PL o di targhe nazionali.

Tornando quindi alla casistica indicata in premessa, ne consegue che:
1. nel caso di veicoli in proprietà di Corpi di Polizia Locale da adibire esclusivamente a compiti di polizia locale, non sussistono i presupposti per il rilascio delle speciali targhe PL e, pertanto, può essere applicato unicamente l'ordinario sistema di targatura nazionale; nelle righe descrittive della carta di circolazione dovrà essere apposta la seguente dicitura: "Veicolo adibito esclusivamente a servizi di polizia locale - Può utilizzare i dispositivi supplementari di cui all'art. 177 c.d. s.";
2. nel caso di veicoli in proprietà di Corpi di Polizia Locale da adibire esclusivamente a compiti di polizia stradale, il Comando interessato potrà richiedere, a propria discrezione, il rilascio delle speciali targhe PL, ovvero il rilascio delle ordinarie targhe nazionali; in quest'ultima ipotesi, nelle righe descrittive della carta di circolazione dovrà essere apposta la seguente dicitura: "Veicolo adibito
esclusivamente a compiti di polizia stradale - Può utilizzare i dispositivi supplementari di cui all'art. 177 c.d.s.";
3. nel caso di veicoli in disponibilità di Corpi di Polizia Locale a titolo di locazione senza conducente, da adibire esclusivamente a compiti di polizia locale, non sussistono i presupposti per il rilascio delle speciali targhe PL e, pertanto, l'ipotesi ricade necessariamente nell'ambito delle disposizioni generali contenute nell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s.; tuttavia, essendo necessario attestare, nell'ipotesi di specie, la destinazione esclusiva del veicolo e la legittimazione all'utilizzo dei dispositivi supplementari previsti dall'art. 177 c.d.s., l'operazione non potrà essere gestita mediante semplice aggiornamento dei dati d'Archivio, su comunicazione del Comando locatario, ma dovrà essere rilasciato un duplicato della carta di circolazione recante, nelle righe descrittive, la seguente dicitura: "Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s. - Veicolo in locazione senza conducente in disponibilità di ......... sino al .......... adibito esclusivamente ai servizi di polizia locale - Può utilizzare i dispositivi supplementari di cui all'art. 177 c.d.s.", inserendo la denominazione del Corpo di Polizia Locale locatario e la data di scadenza del contratto di locazione;
4. nel caso, infine, di veicoli in dotazione di Corpi di Polizia Locale a titolo di locazione senza conducente, da adibire esclusivamente a compiti di polizia stradale, il Comando interessato potrà richiedere:
a) la reimmatricolazione del veicolo con targatura PL; ovvero b) per le ragioni già illustrate nel precedente punto 3), il rilascio del duplicato della carta di circolazione recante, nelle righe descrittive, la seguente dicitura: "Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4- bis, c.d.s. - Veicolo in locazione senza conducente in disponibilità di ........ . sino al .......... adibito esclusivamente ai servizi di polizia stradale - Può utilizzare i dispositivi supplementari di cui all'art. 177 c. d. s.", inserendo la denominazione del Corpo di Polizia locale locatario e la data di scadenza del contratto di locazione.
Ne consegue altresì che, con particolare riguardo alle ipotesi di cui ai precedenti nn. 3) e 4.b), allorquando il veicolo rientri nella disponibilità del locatore occorrerà procedere al rilascio:
di un nuovo duplicato della carta di circolazione, su istanza del locatario, laddove il veicolo venga locato ad altro Corpo di Polizia locale, recante nelle righe descrittive le necessarie annotazioni;
di un nuovo duplicato della carta di circolazione, su istanza del locatore, laddove il veicolo non venga locato ad altri soggetti o venga locato ad un soggetto che non abbia titolo all'espletamento di compiti di polizia locale o stradale; ciò al fine di cancellare le preesistenti annotazioni nelle righe descrittive (in tal caso, peraltro, dal veicolo dovranno essere rimossi i dispositivi supplementari previsti dall'art. 177 c.d.s.); detto duplicato sarà propedeutico alla comunicazione, da parte dell'eventuale nuovo locatario, del nuovo periodo di locazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio VITELLI)